Misure generali di tutela: quali sono e come applicarle
La tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori rappresenta il fondamento imprescindibile su cui costruire un sistema aziendale efficace di gestione della sicurezza. Questo principio, ben radicato nel nostro ordinamento, non nasce con il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ma affonda le sue radici in una rete normativa articolata e consolidata: dalla Costituzione (artt. 32 e 41), al Codice Civile (art. 2087), passando per lo Statuto dei Lavoratori e la storica Legge 626/1994, che ha introdotto in modo sistematico il concetto di prevenzione. Queste basi giuridiche hanno posto le fondamenta dell'approccio moderno alla sicurezza sul lavoro, culminato nell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, che ha integrato e razionalizzato tutta la normativa precedente. In questo articolo ci concentreremo in particolare su un elemento chiave di tale impianto normativo: le misure generali di tutela, spiegando cosa sono, quali sono, e perché vanno attivate prioritariamente in ogni contesto lavorativo.
Cosa si intende per misure generali di tutela?
Partiamo chiarendo subito cosa sono le misure generali di tutela, ovvero un insieme di principi e azioni che ogni datore di lavoro deve adottare per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro. Non si tratta di interventi specifici per un singolo rischio, ma di strategie trasversali, sistematiche e preventive, valide per tutte le attività e categorie di rischio. Secondo l'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, le misure generali di tutela rappresentano l'ossatura su cui si basa l'intero sistema di prevenzione aziendale. Hanno lo scopo di creare un ambiente di lavoro sano, sicuro e conforme alla legge, basato sull'analisi dei rischi, la progettazione e l'applicazione di misure di sicurezza idonee e, soprattutto, sulla formazione dei lavoratori.
Quali sono le misure generali di tutela?
Ecco un elenco delle principali misure generali di tutela, tratte dal comma 1 dell'articolo 15:
- Valutazione di tutti i rischi per salute e sicurezza;
- Programmazione delle misure preventive;
- Eliminazione o riduzione dei rischi;
- Rispetto dei principi ergonomici;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso;
- Limitazione dei lavoratori esposti;
- Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici;
- Priorità alla protezione collettiva;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Allontanamento per motivi sanitari e nuova mansione;
- Informazione e formazione adeguata;
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- Miglioramento continuo dei livelli di sicurezza;
- Misure di emergenza (primo soccorso, incendio, evacuazione);
- Manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
Di seguito forniremo delle indicazioni più specifiche per i soggetti responsabili della loro applicazione, come Datori di Lavoro o Dirigenti.
1. Valutazione di tutti i rischi per salute e sicurezza
È il primo passo di ogni sistema di prevenzione. Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare tutti i pericoli presenti nei luoghi di lavoro, valutarne la gravità e la probabilità di accadimento, e definire misure adeguate per eliminarli o ridurli al minimo. Questo processo deve essere sistematico e documentato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta lo strumento centrale per la pianificazione della sicurezza. La legge richiede che tale valutazione:
- sia relativa a tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (meccanico, chimico, biologico, ergonomico, psicosociale, e anche quelli derivanti da organizzazione del lavoro, orari, turnazioni, e uso di tecnologie);
- sia aggiornata periodicamente, soprattutto in caso di modifiche all'organizzazione, ai processi o all'ambiente di lavoro;
- sia effettuata con il coinvolgimento del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del medico competente e del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- porti alla definizione di un piano di miglioramento continuo.
Specifichiamo anche che effettuare la valutazione dei rischi è uno dei due obblighi che il datore di lavoro non può delegare.
2. Programmazione delle misure preventive
Una volta identificati i rischi, è essenziale programmare interventi di prevenzione in modo coerente e continuativo. La sicurezza deve diventare parte integrante dell'organizzazione aziendale, non un'attività occasionale o isolata. La programmazione implica:
- l'individuazione di obiettivi di prevenzione;
- la pianificazione delle attività necessarie (formazione, acquisto di dispositivi, interventi strutturali);
- la definizione di risorse, responsabilità e tempi di attuazione.
Questo approccio consente di anticipare i rischi, evitare improvvisazioni e garantire un miglioramento graduale ma costante delle condizioni di lavoro.
3. Eliminazione o riduzione dei rischi
Il principio guida è semplice: se è possibile, bisogna eliminare qualsiasi rischio alla fonte. Questo significa intervenire direttamente sulle cause del pericolo, ad esempio sostituendo un macchinario obsoleto, modificando un processo produttivo o riorganizzando una postazione di lavoro pericolosa. Quando l'eliminazione non è tecnicamente o economicamente realizzabile, è necessario ridurre il rischio al livello più basso possibile, applicando misure di prevenzione e protezione adeguate. Questo può includere barriere fisiche, procedure operative sicure, segnaletica, o dispositivi di protezione. La riduzione del rischio non deve mai essere vista come una soluzione definitiva, ma come un passaggio temporaneo verso un miglioramento progressivo.
4. Rispetto dei principi ergonomici
Integrare i principi dell'ergonomia nella progettazione e gestione delle attività lavorative significa adattare il lavoro alla persona, e non viceversa. L'obiettivo è prevenire l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento mentale e stress, migliorando nel contempo l'efficienza e il benessere dei lavoratori. Questo criterio si applica a diversi ambiti:
Postazioni di Lavoro | devono essere configurate in base alle caratteristiche fisiche dell'operatore (altezza, distanza visiva, postura); |
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Attrezzature e strumenti | devono essere scelti tenendo conto della facilità d'uso, del peso, della frequenza di impiego e della forza necessaria; |
Organizzazione delle mansioni | tempi, ritmi e carichi di lavoro vanno pianificati per evitare sovraccarichi, monotonia e tempi di recupero insufficienti. |
Il rispetto dell'ergonomia non riguarda solo il lavoro fisico, ma anche l'ambiente cognitivo e relazionale, con ricadute sulla prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato e sul miglioramento della produttività.
5. Sostituzione di ciò che è pericoloso
Quando un'attività, un prodotto o un'attrezzatura comportano un rischio per la salute o la sicurezza, la soluzione più efficace è la sostituzione con alternative meno pericolose. Questo concetto si applica in molteplici contesti, ad esempio:
- sostituire un solvente tossico con uno a basso impatto sanitario;
- passare da macchinari rumorosi o privi di protezioni a versioni più sicure e silenziose;
- rivedere le modalità di esecuzione di una mansione per renderla meno rischiosa.
Il principio va applicato ogni volta che la tecnologia, la disponibilità di materiali o l'evoluzione delle conoscenze tecniche lo rendano possibile, anche se l'intervento iniziale può richiedere un investimento economico: la prevenzione, infatti, è sempre più sostenibile dei costi di un infortunio o di una malattia professionale.
6. Limitazione del numero di lavoratori esposti al rischio
Un criterio fondamentale della prevenzione è ridurre il numero di persone esposte ai rischi. Questo significa che, per ogni attività pericolosa, devono essere coinvolti solo i lavoratori strettamente necessari, e per il tempo minimo indispensabile. Esempi pratici includono:
- consentire l'accesso a zone a rischio (come spazi confinati, ambienti con agenti chimici o lavorazioni rumorose) solo a personale formato e autorizzato;
- automatizzare o telecomandare alcune fasi operative per evitare la presenza fisica continua degli operatori;
- organizzare i turni in modo da evitare esposizioni prolungate o sovrapposizioni non necessarie.
7. Uso limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
Quando l'attività lavorativa comporta l'uso di agenti potenzialmente dannosi è obbligo del datore di lavoro limitarne al minimo l'impiego e l'esposizione. Questo principio si traduce in misure concrete come:
- sostituire gli agenti più pericolosi con altri meno nocivi (quando possibile);
- confinare le sostanze pericolose in ambienti chiusi, riducendo la dispersione nell'ambiente di lavoro;
- automatizzare, per quanto possibile, i processi che implicano esposizione;
- installare opportuni sistemi di protezione.
8. Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
Gerarchicamente, le misure di protezione collettiva devono sempre essere preferite rispetto a quelle individuali, perché offrono una protezione più efficace, stabile e meno soggetta a errore umano. Esse, infatti, agiscono alla fonte del rischio proteggendo tutti i lavoratori presenti. Esempi tipici dispositivi di protezione collettiva sono:
- impianti di aspirazione localizzata per polveri o fumi;
- barriere fisiche contro il rischio di urti o cadute;
- isolamento acustico di macchinari rumorosi.
I dispositivi di protezione individuale, come guanti, mascherine o caschi, vanno utilizzati solo quando non è possibile intervenire con soluzioni collettive, oppure come ulteriore protezione residua.
9. Controllo sanitario dei lavoratori
Parliamo quindi di sorveglianza sanitaria, il cui scopo è monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti a determinati rischi professionali. Va attivata in base alla valutazione dei rischi e viene affidata al medico competente, che ne stabilisce modalità e periodicità. Comprende una vasta tipologia di visite mediche iniziali, periodiche o specifiche volte a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione e quanto eventuali malattie professionali possano influire sul suo stato di salute. Inoltre, la sorveglianza sanitaria contribuisce all'individuazione precoce di effetti negativi derivanti dall'attività lavorativa, fornendo indicazioni utili anche per aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.
10. Allontanamento del lavoratore dal rischio per motivi sanitari
Quando il medico competente giudica un lavoratore non idoneo (in modo temporaneo o permanente) a svolgere una determinata mansione per motivi di salute, il datore di lavoro è tenuto ad allontanarlo dall'esposizione al rischio. Questo non comporta necessariamente il licenziamento, bensì l'assegnazione ad un'attività alternativa compatibile con il suo stato di salute, ove possibile. Questo principio garantisce:
- la tutela della persona, evitando che condizioni di salute peggiorino a causa dell'attività svolta;
- il mantenimento dell'occupazione, valorizzando le capacità residue del lavoratore;
- la responsabilità etica e giuridica dell'impresa nel rispetto della dignità e dei diritti individuali.
11. Formazione e informazione adeguata
In quanto ente di formazione accreditato, sottolineiamo spesso questo punto, ovvero l'applicazione dell'obbligo formativo previsto dall'art. 37. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire informazione e formazione continua, differenziata in base al ruolo e alle mansioni e al livello di esposizione al rischio. In particolare, devono essere formati e informati:
- i lavoratori, sui rischi generali e specifici, sull'uso corretto di attrezzature e DPI, sulle procedure di emergenza;
- i dirigenti e i preposti, con formazione aggiuntiva sulle responsabilità di vigilanza e organizzazione;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che devono poter partecipare attivamente ai processi decisionali e di prevenzione.
La formazione deve essere aggiornata periodicamente e documentata, svolta da personale qualificato e adattata al livello di istruzione e comprensione dei destinatari. Ecco un elenco dettagliato di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro che possono essere effettuati direttamente online:
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12. Partecipazione e consultazione dei lavoratori e RLS
La legge riconosce ai lavoratori — e in particolare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) — il diritto di:
- essere consultati su valutazione dei rischi, misure di prevenzione e scelta dei DPI;
- accedere alla documentazione in materia di sicurezza (come DVR, verbali, relazioni sanitarie);
- partecipare attivamente alla riunione periodica sulla sicurezza, prevista almeno una volta all'anno;
- segnalare pericoli o disfunzioni senza timore di ritorsioni.
Questa partecipazione non è solo un adempimento normativo, ma uno strumento concreto per migliorare la qualità delle misure adottate, favorendo il confronto e il dialogo tra azienda e lavoratori.
13. Miglioramento continuo dei livelli di sicurezza
La sicurezza non è mai un obiettivo statico, ma un processo dinamico che richiede aggiornamenti, verifiche e interventi continui. Per questo il datore di lavoro ha l'obbligo di pianificare il miglioramento progressivo delle condizioni di salute e sicurezza, anche oltre il semplice rispetto della norma. Questa programmazione deve includere:
- obiettivi misurabili e realistici, definiti in funzione dei rischi presenti e delle risorse disponibili;
- azioni concrete di aggiornamento tecnologico, organizzativo e formativo;
- monitoraggio dei risultati e correzione delle criticità riscontrate;
- valutazione degli incidenti o quasi-incidenti come occasione per apprendere e migliorare.
14. Misure di emergenza: evacuazione, antincendio e primo soccorso
Ogni azienda deve essere pronta a gestire situazioni di emergenza in modo tempestivo e organizzato. Questo significa prevedere, documentare e attuare misure specifiche per:
- il primo soccorso (nomina e formazione degli addetti, presenza di cassette di pronto soccorso, procedure di intervento);
- la lotta antincendio (sistemi di allarme, estintori, impianti di spegnimento, formazione antincendio per gli incaricati);
- l'evacuazione dei lavoratori, con piani di esodo, segnaletica visibile, prove di evacuazione periodiche;
- la gestione di pericoli gravi e immediati, con procedure che permettano ai lavoratori di mettersi in salvo rapidamente e in autonomia, ove necessario.
Tutte queste misure devono essere chiaramente comunicate, collaudate e aggiornate in funzione dei cambiamenti aziendali o normativi. La prontezza nell'emergenza non si improvvisa: va costruita con formazione, simulazioni e responsabilità definite.
15. Manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti
La sicurezza passa anche dalla cura costante degli spazi e delle dotazioni. Ambienti di lavoro puliti, ordinati e funzionanti riducono il rischio di infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro è tenuto a garantire:
- la manutenzione periodica e straordinaria di macchinari, impianti elettrici, sistemi di ventilazione, dispositivi di protezione;
- il ripristino immediato di eventuali anomalie o guasti;
- la verifica continua dell'efficienza di attrezzature, scale, pavimentazioni, illuminazione e segnaletica.
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere programmate, tracciate e affidate a personale qualificato. La trascuratezza in questo ambito è una delle cause più comuni di infortuni evitabili.