Chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza: Figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale

Il Decreto 81 definisce l'obbligo di pianificare ed attuare determinate azioni protettive e preventive volte ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro. Ma, nello specifico, chi ha dei compiti dal punto di vista della sicurezza nell'ambito dell'organizzazione? quali sono i soggetti a cui il Testo Unico affida particolari compiti e mansioni? Le figure della sicurezza ai sensi del d.lgs 81/08 sono molteplici e vanno dal datore di lavoro, ai responsabili fino ad arrivare ai lavoratori che si trovano a svolgere determinate mansioni in un azienda e sono esposti a tutti i rischi derivati dall'attività lavorativa che ha luogo in essa. Questo articolo ha lo scopo di elencare proprio queste figure indicando che relazione esiste tra di loro e in che misura hanno il dovere di contribuire alla sicurezza. specifichiamo che, data l'importanza e le responsabilità di ciascuno di questi ruoli, il D.Lgs 81 prevede dei corsi obbligatori per coloro che li ricoprono.

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Chi contribuisce alla sicurezza sul lavoro?

Secondo quanto indicato all'articolo 2 del D.lgs 81/08 le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale sono:

Inoltre, il Testo Unico individua precisi compiti e responsabilità per ciascuna di queste figure, di seguito ci occuperemo di esporle in breve.

Datore di Lavoro

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera b) - Definizione:
"Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"


Spesso abbreviato con l'acronimo DL è Il principale destinatario delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza. L'articolo 18 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro ai fini della sicurezza che sono molteplici. Tra le altre cose è chiamato ad effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR, a organizzare il servizio di prevenzione e protezione nominando il RSPP e a nominare il Medico Competente qualora sia necessario attivare la sorveglianza sanitaria in azienda. In generale egli deve provvedere ad applicare tutte le misure preventive e protettive adeguate ad eliminare i rischi presenti in azienda o a ridurli al minimo tollerabile. Per il Datore di Lavoro è prevista dal D.Lgs 81/08 la possibilità di delegare parte di questi compiti ad altre figure qualificate alle quali viene conferito oltre che la responsabilità di svolgerli, anche tutto il potere per farlo. In alcune tipologie di azienda il Datore di Lavoro può decidere di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP in questi casi, come sancito dall'articolo 34, egli dovrà frequentare degli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico.
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Dirigente per la Sicurezza

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera d) - Definizione:
"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"


Con questa definizione si intende il dirigente il quale, in virtù dei compiti assegnatigli direttamente dal Datore di Lavoro tramite atto di delega, assume un potere organizzativo e gestionale maggiore rispetto agli altri lavoratori in quanto fa le veci del datore di lavoro stesso. La sua nomina non è obbligatoria, ma se si sceglie di farla essa deve avvenire secondo determinate modalità previste dalla normativa, deve esplicitamente indicare quali sono le mansioni e le responsabilità affidate al soggetto, ma soprattutto deve essere resa nota nell'ambito lavorativo, presso tutti i dipendenti. Ad esclusione degli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina del RSPP, il Datore di lavoro può delegare al Dirigente per la sicurezza tutti gli obblighi previsti dall'articolo 18 del D.Lgs 81/08 che diventano, da quel momento in poi, responsabilità di quest'ultimo. Ai sensi del Testo Unico e degli Accordi tra Stato e Regioni in materia di sicurezza , prima di essere adibito alla sua funzione il Dirigente è obbligato a frequentare uno specifico corso di formazione sulle tematiche della salute e della sicurezza che prevede un aggiornamento quinquennale.
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Preposto per la Sicurezza

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera e) - Definizione:
"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"


Analogamente al Dirigente, il Preposto è la seconda figura a cui il datore di lavoro può delegare dei compiti di organizzazione e vigilanza, si tratta di una vera e propria "sentinella della sicurezza" che spesso coincide con la figura di: capo squadra, capo officina, capo reparto, capo sala o altre figure simili con maggiore responsabilità in funzione a competenza ed esperienza. In parole povere, il preposto è colui che per la sua funzione lavorativa coordina l'attività lavorativa di altri. Nello specifico ha il compito di sovrintendere all'attività dei lavoratori, garantendo l'attuazione delle misure di sicurezza individuate dal datore di lavoro e controllando che esse vengano applicate in maniera corretta dai lavoratori. Anche in questo caso non si tratta di una figura obbligatoria ma diventa necessario nominarne uno nelle aziende in cui il Datore di Lavoro non può vigilare su tutti i reparti o settori. In maniera analoga al dirigente, anche il preposto una volta nominato deve svolgere formazione in materia di sicurezza. In questi casi si parla di formazione aggiuntiva per il preposto che va a sommarsi a quella ottenuta tramite il corso di formazione per lavoratori e che deve essere soggetta ad aggiornamento con periodicità di 5 anni.
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera f) - Definizione:
"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi"


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunemente abbreviato con la siglia RSPP, è colui sul quale ricade il compito di gestire la sicurezza interfacciandosi con altri soggetti come il Datore di lavoro, il Medico Competente o il RLS. Tra questi compiti ricordiamo:

  • collaborare alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del DVR;
  • organizzare e progettare sistemi di sicurezza atti ad eliminare tali rischi o ridurli al minimo;
  • provvedere allo sviluppo di programmi informativi e formativi per i lavoratori;
  • istruire i lavoratori su rischi sanitari generali e specifici, piani di emergenza e di primo soccorso;

vista la delicatezza di tali mansioni il RSPP è tenuto ad avere dei requisiti ben precisi (art.32), che sono:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria;
  • la comprovata esperienza nei compiti da rspp per almeno 6 mesi dalla data del 13 agosto 2003;
  • attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione obbligatori da aggiornare ogni 5 anni;

Chi ha tali requisiti viene nominato dal datore di lavoro, ricordiamo che per ogni azienda può essere nominato un solo RSPP e che esso può essere scelto tra i lavoratori o può essere un consulente esterno alla ditta.
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Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera g) - Definizione:
"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)"


Come abbiamo detto la normativa prevede che vi sia un solo RSPP per azienda, tuttavia concede a quest'ultimo di avere degli "aiutanti" che lo assistano nello svolgimento delle sue mansioni, soprattutto se le realtà lavorative in cui è chiamato a svolgerle sono grandi. Queste persone prendono il nome di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione o ASPP, e condividono obiettivo e ruolo del responsabile. L'art. 31 comma 2 fornisce un criterio per la nomina (non obbligatoria), specificando che devono essere presenti in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda, non indicando tuttavia quale sia il numero minimo o il numero massimo. Tale nomina viene effettuata dal Datore di Lavoro previa consultazione con il RSPP, scegliendo tra soggetti che condividono gli stessi requisiti di quest'ultimo. Queste figure professionali possono anche presenti nelle aziende di dimensioni inferiori, se all'interno di esse il ruolo di RSPP è ricoperto da un consulente esterno.
VEDI ANCHE: ASPP e Sicurezza: definizione, nomina e mansioni dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione

Medico Competente

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera h) - Definizione:
"medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto"


Il medico competente è il sanitario specializzato in medicina del lavoro che viene nominato dal Datore di lavoro per effettuare il servizio di sorveglianza sanitaria e provvedere alla tutela della della salute dei lavoratori. L'articolo 38 del Dlgs 81/08 stabilisce i requisiti che il sanitario deve possedere per potersi iscrivere all'elenco nazionale dei medici competenti da cui i datori di lavoro possono attingere nei casi in cui bisogni nominarne uno. Si tratta di requisiti inquadrabili in titoli di studio attintenti alla medicina, esperienza come docente in materie affini o autorizzazioni ad esercitare la professione. La nomina deve avvenire tramite modalità specifiche anch'esse disciplinate dal decreto, e diventa obbligatoria nei casi in cui l'azienda sia esposta a particolari tipologie di rischio che richiedano l'intervento costante e periodico di un tale professionista che impiegherà le sue competenze in mansioni come le visite mediche periodiche e gli accertamenti del caso.
VEDI ANCHE: Medico Competente - chi è, cosa fa, quando è obbligatorio nominarlo

Rapprensentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera i) - Definizione:
"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"


Si tratta appunto di colui che rappresenta i lavoratori in qualità di portavoce e di "mediatore" con il Datore di Lavoro o il RSPP. Sono gli stessi lavoratori ad eleggerlo in numero e modalità variabile a seconda delle caratteristiche dell'azienda. Capita che questo ruolo venga ricoperto anche da un professionista esterno che si occupa di rappresentare diverse aziende su un determinato territorio, si parla allora di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o RLST. I compiti sono quelli di collaborare e prendere parte a tutti i provvedimenti che si operano in virtù di prevenzione e sicurezza in rappresentanza dei lavoratori e dei loro interessi. Una volta eletto deve essere formato per svolgere al meglio il suo compito, deve dunque frequentare corsi di formazione sulla sicurezza specifici e provvedere ad aggiornare le sue competenze annualmente.
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Lavoratore

D.Lgs, Art. 2, comma 1, lettera a) - Definizione:
"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".


Nella definizione di lavoratore contenuta nel testo unico rientrano tutti i soggetti che lavorano sotto contratto, in un rapporto di dipendenza da un datore di lavoro, questo include anche lavoratori interinali, lavoratori a chiamata, artigiani, tirocinanti e apprendisti. I lavoratori hanno il compito compiti di seguire le disposizioni in materia prendendosi cura delle propria ed altrui sicurezza, tenedo presente che dovranno assumersi la responsabilità delle proprie azioni sconsiderate o omissioni se esse sortiranno effetti dannosi sulle altre persone presenti. Il Testo Unico per la Sicurezza attribuisce una grande importanza alla partecipazione e al coinvolgimento dei lavoratori nelle attività relative all'individuazione dei principali rischi presenti sul lavoro, attribuendo particolare peso alle segnalazioni di questi ultimi in relazione ad irregolarità rilevate o a mancati incidenti verificatisi. Inoltre, ogni lavoratore o soggetto equiparato, è destinatario di diritti inalienabili, stabiliti dal Decreto 81 per la tutela e la salvaguardia della salute da ogni eventuale rischio e pericolo derivanti dall'attività lavorativa tra cui possiamo citare quello di ricevere una formazione adeguata, i DPI idonei o di essere autorizzato ad interrompere la sua attività ogni qual volta siano presenti situazioni di pericolo grave o imminente.
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Addetti alla Gestione delle Emergenze

Definizione:
"lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"

Sostanzialmente si tratte di categorie di soggetti:

  • Addetti al servizio Antincendio;
  • Addetti al Primo Soccorso;

Sono soggetti nominati in numero correlato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'azienda in cui operano ed hanno il compito essenziale di applicare tutte le azioni volte a prevenire o gestire le emergenze come gli incendi e le relative evacuazioni o gli infortuni e gli interventi di medicazione. Devono essere in grado di valutare l'entità dell'emergenza ed, eventualmente, avvisare i soccorsi esterni per farle fronte nel migliore dei modi. Tali nomine non possono essere rifiutate dai lavoratori designati se non per motivi giustificati e documentati. In alcuni casi è lo stesso datore di lavoro a ricoprire questi ruoli.
VEDI ANCHE: Chi sono gli addetti alle emergenze e da chi sono designati

L'organigramma della sicurezza

I nominativi delle figure presenti in azienda devono essere inserite all'interno di un organigramma della sicurezza aziendale, si tratta di un diagramma di flusso che descrive i ruoli e le diverse gerarchie da rispettare all'interno dell'azienda. Tale diagramma permette di individuare in maniera chiara e univoca chi sono i diversi soggetti partecipi della sicurezza e quali sono i loro ruoli.

Attori della sicurezza esterni all'azienda

Quelli sopra elencati sono, di norma, individuati all'interno dell'azienda, tuttavia esistono dei ruoli che, in mancanza di soggetti idonei all'interno dell'azienda, possono essere ricoperti da attori esterni. Nello specifico si tratta di:

  1. Resposabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno;
  2. Rappresentante dei Lavoratori Territoriali o RLST.

Corsi di formazione per le principali figure

Tra i requisiti della maggior parte di questi soggetti figura spesso l'adeguata formazione in materia quindi, di riflesso, è obbligatorio per loro frequentare corsi di formazione che li rendano competenti nello svolgimento della loro mansione o che li informino su come evitare i rischi presenti. La normativa stabilisce tuttavia che il costo dei corsi non debba ricadere sul lavoratore e di conseguenza obbliga il Datore di Lavoro a sobbarcarsi le spese di tali oneri formativi. Ricordiamo che il mancato assolvimento comporta delle pesanti sanzioni, nonché il rischio di incorrere in incidenti lavorativi dovuti ad una scarsa conoscenza dei rischi e ad una scarsa competenza nella gestione e l'organizzazione di sistemi e mezzi volti ed eliminarli o ridurli al minimo possibile.

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