DVR Sicurezza | La guida al Documento di Valutazione dei Rischi

La guida definitiva e aggiornata che risponde alle domande più frequenti che i Datori di Lavoro si fanno sul DVR. Scopri gli obblighi, i contenuti essenziali del Documento di Valutazione dei Rischi e come evitare le sanzioni previste.

Che cos'è il DVR e chi lo redige?

DVR è il termine con cui si indica il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'Articolo 28 del D.Lgs 81/08, che contiene al suo interno gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro presenti in azienda. È il pilastro di ogni strategia preventiva e protettiva aziendale. Riguardo al responsabile della sua redazione, la legge è molto chiara: la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile e, in quanto tale, è il Datore di Lavoro che deve redigere il DVR, assumendone la piena responsabilità. Per farlo nel modo più completo e corretto, il Datore di Lavoro si deve avvalersi della collaborazione fondamentale di altre figure di rilievo per la sicurezza aziendale:

  • Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che deve essere coinvolto per l'analisi tecnica dei rischi e la relativa individuazione delle misure di sicurezza idonee.
  • Il Medico Competente (ove presente), che dovrà individuare e inserire nel DVR tutte le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria.
  • Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che deve essere consultato preventivamente alla valutazione del rischio e deve ricevere tempestivamente una copia del documento.

Una volta elaborato il documento acquista validità solo se su di esso sono apposte le firme del Datore di Lavoro e dei tre soggetti sopra elencati, attestando inequivocabilmente l'avvenuta consultazione e collaborazione.

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Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende?

Si, l'obbligo è stato introdotto nel 1994 dalla cosiddetta legge 626, e da allora redigere il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro. L'obbligo si applica anche in presenza di un soggetto equiparato al lavoratore ai sensi del D.Lgs 81/08, ovvero:

  • Socio lavoratore di un'azienda;
  • Stagista o tirocinante (anche se non retribuito);
  • Tirocinante o soggetto sottoposto a formazione professionale;
  • Lavoratore a chiamata o interinale.
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Chi è esonerato dall'obbligo del DVR?

L'esonero dalla redazione del DVR si applica quindi solo a tutte quelle realtà che non hanno dipendenti né figure equiparate. Fanno parte di questa casistica, ad esempio:

  • Liberi professionisti che lavorano in autonomia.
  • Imprese familiari senza dipendenti (con familiari non soci che non prestano attività lavorativa retribuita).
  • Ditte individuali senza alcun lavoratore.
  • Imprese con un solo socio lavoratore senza altri dipendenti.

Fanno eccezione le società come le SAS e le SNC (Società in Nome Collettivo), anche in assenza di dipendenti, in quanto i soci che lavorano sono equiparati a lavoratori ai fini della sicurezza.

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Il Datore di Lavoro può avvalersi di un consulente per la redazione?

Si, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo inderogabile del Datore di Lavoro, data la complessità della valutazione del rischio e le sanzioni previste anche per mancanze e irregolarità all'interno del DVR, in molte aziende i Datori di Lavoro scelgono di rivolgersi ad un consulente specializzato in sicurezza sul lavoro e tecniche di prevenzione, per farsi affiancare nella redazione del detto documento. Si tratta una soluzione consigliata soprattutto nelle aziende in cui il datore di lavoro decide di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP, dove avvalersi della consulenza di un Tecnico Esperto può fare la differenza e rendere più efficiente la "macchina della sicurezza". Nello specifico il compito dell'esperto è raccogliere informazioni sui rischi presenti in azienda e proporre le soluzioni da attuare per eliminarli o ridurli al minimo, secondo quanto previsto dalla normativa. La raccolta di informazioni si può svolgere tramite un sopralluogo del tecnico in azienda o anche tramite un audit telefonico, durante il quale il tecnico si interfaccia con il Datore di Lavoro il quale dovrà descrivere nel dettaglio la sua attività. Al termine della raccolta delle informazioni il tecnico predispone il documento e lo consegna al Datore di lavoro.

A prescindere dalle modalità scelte, il documento acquista validità ufficiale solo nel momento in cui il Datore di lavoro appone la sua firma su di esso, quindi anche in questi casi però ogni obbligo e responsabilità in capo alla valutazione dei rischi ricade sempre quest'ultimo.

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Entro quando deve essere elaborato il DVR?

Inizialmente gli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08 stabilivano che in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro doveva provvedere ad effettuare la valutazione elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa all'interno dell'azienda. Tuttavia a seguito della pubblicazione della legge 161/14 i termini sono cambiati, e attualmente il datore di lavoro è obbligato a dare immediatamente evidenza dei rischi e pericoli presente in azienda, questo comporta che anche la valutazione dei rischi e il relativo documento devono essere fatti immediatamente alla costituzione di una nuova azienda.

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Cosa deve contenere un DVR?

Il DVR è un documento dinamico e fortemente specifico, di conseguenza il suo contenuto cambia per ogni realtà lavorativa. Per essere considerato valido e completo, deve rispettare in modo rigoroso quanto previsto dall'Articolo 28 del D.Lgs 81/08, delineando i passaggi essenziali della valutazione. In generale, però, ci sono dei contenuti obbligatori che devono essere sempre presenti, si tratta di elementi chiave per la sicurezza sul lavoro come:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi con specifica dei criteri adottati per il suo svolgimento;
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;
  • Programma con misure di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • Procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e soggetti responsabili delle stesse (in possesso delle competenze necessarie)
  • Nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
  • Mansioni esposte a rischi specifici che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione deve essere condotta su tutte le categorie di rischio presenti, che possono essere raggruppate in rischi per la sicurezza (es. incendi, macchinari, elettrici), rischi per la salute (es. chimici, rumore, vibrazioni) e rischi trasversali/organizzativi (es. stress lavoro-correlato, mobbing, lavoro notturno). Il documento, infine, contiene i concetti fondamentali introdotti dal Decreto 81/08, come la Sorveglianza Sanitaria, la Formazione e l'Informazione/Addestramento dei lavoratori.

Cosa da non sottovalutare: è molto importante che il DVR riportidata certa sia della valutazione che del documento, oltre che le firme di tutti quelli che hanno partecipato alla sua redazione (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente ed RLS).

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Il DVR dove deve essere custodito?

Una volta redatto, il DVR deve essere custodito sul luogo di lavoro cui fa riferimento la valutazione dei rischi. Deve essere conservato secondo le modalità prescritte nel D.Lgs 81/08, che prevede la possibilità di conservazione:

  • su supporto cartaceo;
  • su supporto informatico;

Dove deve essere custodito il DVR di un'azienda con più unita produttive?

Nel caso di azienda con più unità produttive, sarà necessario redigere un DVR per ognuna di esse e conservare ciascun DVR presso l'unità produttiva cui fa riferimento.

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Chi può accedere al DVR?

Secondo il D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire ai lavoratori di verificare l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza tramite il RLS, a cui dovrà essere consegnato tempestivamente, su richiesta, una copia del DVR. Quindi il RLS può avere copia del dvr aziendale, anche su supporto digitale.

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In che occasione deve essere aggiornato il DVR?

La normativa in vigore indica chiaramente i casi in cui le operazioni di revisione e aggiornamento del DVR diventano obbligatorie e sanzionabili.
Il DVR va modificato in caso di:

  • modifiche al processo lavorativo, come introduzioni di nuovi macchinari;
  • cambio di titolare, o di una delle figure responsabili della sicurezza;
  • modifiche all'organizzazione generale del lavoro;
  • gravi infortuni che mettano in evidenza nuove fonti di rischio;
  • gravi infortuni che richiedano una rivalutazione delle fonti di rischio presenti;

Tuttavia vista l'entità delle sanzioni in caso di irregolarità o mancanze, è opportuno non tralasciare il proprio DVR e provvedere a tenerlo costantemente in regola, dunque è consigliabile provvedere all'aggiornamento all'incirca ogni anno, per assicurarsi di stare sempre al passo con eventuali cambiamenti normativi.

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Quanto Costa la redazione del DVR?

Cercheremo di capire dunque quanto costa un DVR, e come cambia in funzione del tipo di attività e delle modalità scelte.

Redazione DVR tramite Sopralluogo

Le aziende inviano un loro tecnico ad effettuare un sopralluogo per procedere con valutazione dei rischi per poi passare alla stesura accompagnato dal datore di lavoro, tuttavia questa pratica, di indubbia efficacia, si rivela dispendiosa in termini di denaro e tempo.
I prezzi della redazione del DVR in queste modalità possono variare a seconda delle dimensioni dell'azienda e dei rischi presenti secondo il seguente schema:

Livello di Rischio Esempi di Attività Costo del DVR
attività a basso rischio piccole attivià con pochi lavoratori come: uffici, bar, negozi ecc.. a partire da 300 € + IVA circa
attività a medio rischio attività di medie dimensioni con un discreto numero di lavoratori come: officine, falegnamerie, carrozzerie ecc... da 600 € a 800 € + IVA circa
attività ad alto rischio attività con processi lavorativi e rischiosi come: industrie minerarie, estrattive, produzioni di gas ecc... oltre i 1000 € + IVA circa

Redazione DVR Online

La modalità di redazione online si rivela più diretta e consente di avere un Documento di Valutazione dei Rischi valido ad un prezzo minore e con una maggiore immediatezza. In questo caso la raccolta dei dati per la valutazione dei rischi avverrà tramite un colloquio telefonico durante il quale un Tecnico Specializzato in Sicurezza intervisterà il Datore di Lavoro richiedente. Durante questo audit telefonico, il tecnico annoterà tutte le caratteristiche dell'azienda redigendo un DVR su misura per essa, e dopo aver sottoposto i dati raccolti all'approvazione del Datore di Lavoro, procederà alla predisposizione del documento e lo invierà in formato pdf alla sua casella di posta, o in formato cartaceo all'indirizzo fornito.

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Quanto Costa la Redazione del DVR Online su Corsisicurezza.it?

Con Corsisicurezza.it la Redazione del DVR Online adatto alla tua attività costa 249€ + IVA, ci occuperemo di recapitare la predisposizione del documento di valutazione di rischi all'indirizzo fornito dal Datore di Lavoro, a cui non resterà che il compito di firmarlo e provvedere a conservarlo per esporlo agli organi preposti al controllo in caso di ispezione.

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Quali sono le sanzioni per la mancata o irregolare redazione del DVR?

Per mancanze o inadempienze nella redazione del DVR , in caso di controllo dagli organi preposti al controllo si rischiano i seguenti provvedimenti:

  • Sanzioni da 3.000 € a 15.000 € a carico del datore di lavoro;
  • Pene detentive fino ad 8 mesi per il datore di lavoro;

Corsi Sicurezza ci tiene a ricordarvi che per evitare sanzioni, oltre a provvedere all'aggiornamento del DVR è opportuno, oltre che obbligatorio, conservare il documento sul luogo di lavoro in modo da esibirlo in caso di controllo.

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Quali sono gli organi autorizzati a effettuare ispezioni?

Il documento dovrà essere puntualmente esibito in caso di controllo dei seguenti organi:

  • ASL;
  • INPS;
  • INAIL;
  • Vigli del Fuoco;
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DVR e Coronavirus: Cosa suggerisce l'INAIL?

A seguito della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2, l'INAIL ha divulgato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, proponendo una metodologia di valutazione del rischio di contagio e diffusione del virus.
Tale tecnica di valutazione tiene in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
Nello specifico, si dovrà effettuare una valutazione tenendo conto di:

  • Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
  • Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
  • Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre aimlavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.)

In base ai dati emersi a seguito della valutazione dovranno essere una serie di azioni che vanno andranno ad integrare il documento di valutazione dei rischi atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

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