Sospensione dell'attività lavorativa: cosa rischia l'azienda in caso di violazioni e come rimediare
La sospensione dell'attività è uno dei provvedimenti più severi previsti dal D.Lgs. 81/08: un blocco immediato dell'impresa o del cantiere in caso di gravi violazioni della sicurezza sul lavoro. Oggi basta una sola irregolarità, come l'assenza del DVR o la mancata formazione dei lavoratori, per far scattare il fermo. Nell'articolo di oggi vedremo insieme:
- Cos'è il provvedimento di sospensione dell'attività?
- Quali violazioni portano alla sospensione dell'attività?
- Chi può disporre la sospensione dell'attività?
- Quanto dura la sospensione dell'attività?
- Quali sanzioni sono previste in caso di sospensione?
- Come ottenere la revoca della sospensione?
- È possibile fare ricorso contro la sospensione?
Cos'è il provvedimento di sospensione dell'attività?
Il provvedimento di sospensione dell'attività è una delle misure più incisive previste dal Testo Unico sulla sicurezza, per la tutela dei lavoratori. É disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e si applica quando, durante un'ispezione, vengono accertati casi di grave irregolarità. Comporta l'interruzione immediata dell'attività imprenditoriale, può estendersi all'intero cantiere o a tutta l'azienda e può con sé conseguenze rilevanti come l'applicazione di sanzioni o l'interdizione temporanea dalle gare pubbliche. Lo scopo della norma è duplice: da un lato contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dall'altro garantire che i lavoratori non vengano esposti a condizioni di pericolo immediato o potenziale.
Quali violazioni portano alla sospensione dell'attività?
L'attività imprenditoriale può essere sospesa in tre circostanze precise individuate dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08. La prima riguarda il lavoro sommerso, quando il personale impiegato in nero rappresenta almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. La seconda ipotesi è collegata al mancato rispetto dei tempi di lavoro e dei periodi di riposo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa. Infine, la sospensione può essere disposta in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, cioè mancanze che espongono direttamente i lavoratori a rischi concreti. Tra queste ultime le più diffuse sono quelle di carattere generale, ovvero:
- assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- mancanza del Piano di emergenza ed evacuazione;
- mancataformazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza;
- assenza del Servizio di Prevenzione e Protezione o mancata nomina dell'RSPP;
- assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei cantieri;
- assenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese esecutrici;
- mancata nomina del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
Oltre a queste ci sono delle violazioni relative alla tutela dei lavoratori da rischi specifici le cui conseguenze possono essere particolarmente gravi come il rischio di caduta dall'alto, il rischio di seppellimento, il rischio di elettrocuzione o il rischio amianto.
Chi può disporre la sospensione dell'attività?
Il provvedimento di sospensione dell'attività può essere disposto dagli organi di vigilanza competenti in materia di lavoro e sicurezza, ognuno per il proprio ambito specifico:
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene sia in caso di lavoro irregolare, sia per gravi e reiterate violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro;
- Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) possono disporre la sospensione quando accertano violazioni significative in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, invece, ha competenza sulle violazioni legate alla prevenzione incendi.
Dal 2021, a seguito delle modifiche legislative introdotte, il provvedimento non è più discrezionale: se ricorrono le condizioni previste dalla legge, gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di disporre la sospensione, senza margini di valutazione soggettiva.
Quanto dura la sospensione dell'attività?
Non esiste una durata prestabilita: il provvedimento resta in vigore finché l'impresa non sana le violazioni accertate e non versa le somme aggiuntive previste dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, esiste un caso in cui la sospensione può decadere in automatico senza necessità di revoca formale. Questo accade, ad esempio, se il provvedimento è stato adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza e viene emesso un decreto di archiviazione dal giudice, oppure nei casi di reati a condotta esaurita con prescrizione obbligatoria. In queste ipotesi, la decadenza consente la ripresa immediata dell'attività senza che vi sia violazione del comma 15 dell'art. 14.
Diverso è il caso in cui la sospensione sia stata adottata anche per lavoro irregolare: in tal caso il provvedimento mantiene i suoi effetti anche in presenza di archiviazione, e il datore di lavoro dovrà comunque adempiere agli obblighi e richiedere la revoca espressa.
Quali sanzioni sono previste in caso di sospensione?
Oltre alle sanzioni specifiche per ogni violazione accertata, il datore di lavoro deve pagare una somma aggiuntiva per ottenere la revoca
- € 2.500 per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- €5.000 euro per l'impiego di personale irregolare (lavoro in nero);
Gli importi sono raddoppiati se l'impresa è recidiva entro cinque anni.
Come ottenere la revoca della sospensione?
Come anticipato, la sospensione rimane finché le inadempienze non vengono sanate, quindi il datore di lavoro deve dimostrare di aver eliminato tutte le violazioni contestate e di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge. In concreto, oltre a pagare le sanzioni e la somma aggiuntiva di cui sopra, per ottenere la revoca occorre:
- Regolarizzare la posizione aziendale, ad esempio redigendo il DVR mancante, nominando l'RSPP, formando i lavoratori o adottando le misure di sicurezza richieste;
- Mettere in sicurezza il luogo di lavoro, eliminando le situazioni di rischio (es. installazione di protezioni anticaduta, dispositivi di messa a terra, armature di sostegno negli scavi);
- Comunicare agli organi di vigilanza l'avvenuta regolarizzazione e richiedere formalmente la revoca del provvedimento.
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È possibile fare ricorso contro la sospensione?
Sì. Il datore di lavoro che riceve un provvedimento di sospensione può presentare ricorso amministrativo all'organo che lo ha emesso entro 30 giorni dalla notifica. Durante l'istruttoria, l'autorità competente ha l'obbligo di valutare le motivazioni addotte e deve pronunciarsi entro 15 giorni. In caso contrario, il provvedimento perde efficacia per decadenza dei termini. Oltre al ricorso amministrativo, il datore di lavoro può anche adire le vie giudiziarie, impugnando il provvedimento davanti al tribunale competente. Va sottolineato che il ricorso non sospende automaticamente gli effetti del provvedimento: l'attività resta bloccata fino alla decisione, salvo diversa disposizione dell'autorità.