PSC | Piano Sicurezza e Coordinamento dei Cantieri: chi lo redige, cosa contiene, quando è obbligatorio

Oggi affronteremo un capitolo importante della sicurezza nei cantieri: il PSC. Partiremo dalla definizione spiegando con esattezza cos'è e a cosa serve, per poi approfondire l'argomento spiegando chi ha l'obbligo di redigerlo e quando, ma soprattutto indicheremo quali sono i contenuti minimi di questo documento.

PSC: Cos'è

PSC è l'acronimo di Piano di Sicurezza e Coordinamento ed è un documento previsto e normato dal Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro all'articolo 100 che, all'interno del cantiere, descrive e riporta tutte le fasi operative utili a terminare la costruzione, segnalando opportunamente quali sono quelle maggiormente esposte a rischio e che richiedono delle azioni preventive da mettere in atto per salvaguardare la salute e l'integrità dei lavoratori.
Particolare attenzione nel PSC è rivolta a tutti quei rischi che derivano dalle cosiddette interferenze lavorative, dovute alla compresenza di lavoratori di imprese esecutrici diverse che si trovano a lavorare fianco a fianco nel cantiere. Ricordiamo inoltre che il PSC fa parte del contratto di appalto e di conseguenza deve essere attuato alla lettera dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi.

Piano di Sicurezza e Coordinamento quando è obbligatorio

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento diventa obbligatorio da redigere quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavori pubblici o privati, lo scopo è appunto dettare le linee guida per regolare e disciplinare l'attività lavorativa di tutte le imprese presenti tenendo conto delle caratteristiche di ognuna. Di seguito forniremo una tabella riassuntiva dei principali che regolano l'obbligo di redazione del psc

Quando Il PSC è Obbligatorio
per lavori pubblici con una impresa No
per lavori pubblici con più imprese Si
per lavori privati con una impresa No
per lavori privati con più imprese Si

Chi redige il PSC

L'obbligo di redigere il PSC ricade di norma sul Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e deve essere verificato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che, qualora necessario, può richiedere che venga aggiornato e modificato per migliorarne l'efficienza.
Il documento viene redatto nella fase di progettazione dell'opera o, in ogni caso, prima di richiedere le offerte per l'appalto.
In occasione di lavori privati non soggetti al peremesso di costruzione e con importo inferiore a 100.000€ le funzioni di CSP sono rivestite e svolte dal CSE, quindi in quei casi l'obbligo di redigere il PSC spetta a quest'ultimo.
Una volta redatto, è obbligo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici metterne una copia a disposizione de copia del RLS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Cosa Contiene il PSC

I contenuti minimi sono definiti dal D.Lgs 81 all'allegato XV nel quale si attesta che il PSC è un documento specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e che deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • l'indirizzo e la descrizione del cantiere e dei processi lavorativi svolti al suo interno;
  • individuazione dei soggetti e delle figure che hanno compiti e responsabilità di sicurezza;
  • una relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti;
  • una relazione sulle le scelte progettuali ed organizzative adottate;
  • le procedure e le misure di sicurezza da mettere in atto;
  • l'elenco dei DPI che i lavoratori dovranno utilizzare;
  • le misure di coordinamento di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • direttive organizzative per la gestione di emergenze come infortuni, incendi, prove di evacuazione;
  • Una stima della durata dei lavori;
  • la stima dei costi della sicurezza;
  • il fascicolo con le indicazioni per la manutenzione;

per maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente all'allegato XV al D.Lgs 81/08 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Visualizza Allegato XV

Sanzioni per Inadempienza PSC

Le sanzioni per le adempienze relative al PSC possono essere comminate per diversi soggetti e per diverse mancanze, le abbiamo riassunte nel seguente schema

Figure Responsabili Sanzioni
Committente/Responsabile Lavori arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 € per non aver nominato i coordinatori;
sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 € per omesso invio del PSC;
CSP arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 € per omessa redazione del PSC;
CSE arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 € per non aver verificato l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e delle procedure di lavoro.

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