Chi può sostituire il RLS in caso di dimissioni, assenza o maternità
La figura del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza riveste un importante ruolo ai fini della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto è il portavoce del punto di vista dei lavoratori presso il datore di lavoro o la dirigenza ed è chiamato a verificare che le disposizioni e le misure previste dal Testo Unico vengano applicate. La nomina avviene a seguito di un'elezione fatta direttamente dai lavoratori e rimane in carica per tre anni, ma cosa avviene se il RLS decade o si assenta per un lungo periodo prima di quel termine? Scopriamolo insieme.
Sostituzione del RLS per Dimissioni
Sono diversi i motivi per cui il soggetto eletto come RLS può non portare a termine la carica dei tre anni, tra cui possiamo citare.
- Licenziamento;
- mancanza delle condizioni che hanno portato alla sua elezione;
- problemi di salute;
- inadeguatezza a svolgere il ruolo.
In questo caso i lavoratori dovranno riunirsi e procedere nuovamente all'elezione del rappresentante. Non spetta al Datore di Lavoro indire le nuove elezioni, ma devono essere proprio i lavoratori a chiedere di potersi riunire per procedere all'elezione. Una volta nominato, il nuovo candidato dovrà ricevere la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs 81/08 e dall'Accordo tra Stato e Regioni per questa figura e la sua carica diventerà effettiva solo dopo aver portato a termine il corso di formazione iniziale della durata di 32 ore, inoltre dovrà provvedere all'aggiornamento annuale.
Cosa succede se nessun lavoratore può sostituire il RLS dimissionario?
Nel caso in cui i lavoratori non riescano ad eleggere un nuovo RLS secondo le modalità previste dalla normativa, il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS che nella sua azienda il ruolo di rappresentante è vacante e provvedere all'assegnazione di un RLST o Rappresentante dei Lavoratori Territoriale che avrà accesso ai luoghi e percepirà un salario per il ruolo svolto che sarà proporzionale al numero di lavoratori impiegati nell'azienda.
Chi sostituisce il RLS in caso di maternità?
Nel caso in cui il ruolo di RLS in azienda sia ricoperto da una lavoratrice in stato di gravidanza entra in gioco la normativa disciplinata dal D.lgs 151/2001 che prevede una astensione di quest'ultima dal lavoro per almeno 5 mesi. Per tutelare la lavoratrice gestante ci sono diversi provvedimenti che il datore di lavoro dovrà mettere in atto, come:
- evitare che venga in contatto con sostanze che possano compromettere il suo stato;
- evitare che svolga lavori che mettano particolarmente a rischio la sua salute e la gravidanza;
Questo può avvenire con l'assegnazione di una mansione meno disagevole alla lavoratrice o con l'astensione anticipata aggiuntiva dal lavoro. Durante il periodo di maternità, dunque, la lavoratrice che ricopre il ruolo di RLS non può svolgere le mansioni attribuite a questa figura dal D.Lgs 81/08 a tutela dei lavoratori. Anche in questi casi i lavoratori possono riunirsi e, prendendo atto dell'assenza prolungata del RLS, possono decidere di eleggere o designare un altro rappresentante, informando il Datore di Lavoro delle loro decisioni.