Rapporto tra RLS e Datore di Lavoro: le 5 domande più frequenti

All'interno dei Luoghi di Lavoro in campo di responsabilità, ruoli e compiti in materia di sicurezza ci sono diversi dubbi sulla figura del Rappresentante dei Lavoratori o RLS, soprattutto per quel che riguarda il suo rapporto con il datore di lavoro. Utenti, lettori e clienti ci pongono spesso delle domande in materia, alcune sono alimentate da dubbi fondati, altre sono frutto di convinzioni sbagliate o cattive interpretazioni della normativa. In questo articolo cercheremo di fornirvi una risposta chiara rispondendo alle domande più frequenti.

1. Il RLS è nominato dal Datore di Lavoro?

La risposta è no. Il RLS è l'unica figura partecipe della sicurezza sul lavoro la cui nomina non è un compito di cui il datore di lavoro è tenuto ad occuparsi. Nonostante la sua elezione sia obbligatoria in presenza di almeno un lavoratore o soggetto equiparabile, il fatto che ai sensi dell'Art.2 comma 1 lettera i) del D.Lgs 81/08, egli sia la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro", fa si che questo soggetto non debba essere nominato dall'azienda o dal Datore di lavoro ma che debba essere eletto dagli stessi lavoratori. Per maggiori informazioni sulle modalità in cui può essere nominato vi consigliamo il nostro approfondimento su "Come avviene l'elezione del RLS". Nel caso in cui i lavoratori non procedano all'elezione del loro RLS, non è prevista nessuna sanzione, tuttavia il DL dovrà rivolgersi ad una figura esterna all'azienda per svolgere il ruolo di rappresentante dei lavoratori, ovvero ad un RLST.

2. RLS e datore di lavoro possono coincidere?

Anche qui la risposta è no. In alcuni casi il Datore di lavoro può ricorprire diversi ruoli all'interno della sua azienda, tra questi vi sono il ruolo di RSPP, di addetto al primo soccorso o addetto antincendio ad esempio, ma non è possibile in alcun modo che RLS e Datore di lavoro siano la stessa persona. Il dubbio nasce probabilmente da una cattiva interpretazione dell'acronimo RLS, molti pensano che voglia dire Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, quando in realtà la "R" sta per "Rappresentante". L'incompatibilità tra le due figure, quindi, è dovuta proprio alla natura del compito che il RLS è chiamato a svolgere all'interno dell'azienda. Egli è il portavoce dei lavoratori che, tra le altre cose, si accerta che il datore di lavoro rispetti ed applichi le misure previste dalla normativa e contenute nel DVR. Per lo stesso motivo il ruolo del RLS non può essere ricoperto da chi svolge il ruolo di RSPP o di Dirigente all'interno dell'azienda.

3. Quando il datore di lavoro deve consultare il RLS?

La risposta è contenuta nell'articolo 50 del D.lgs 81/08, all'interno del quale vengono identificati i casi in cui il DL deve consultare l'RLS prima di prendere decisioni che riguardano la sicurezza sul lavoro. Nello specifico, il Rappresentante va consultato tempestivamente e preventivamente nelle seguenti occasioni:

  1. In sede di Valutazione dei Rischi, per accertarsi che le procedure di prevenzione siano idonee ed adeguate ai rischi identificati;
  2. In occasione della nomina di RSPP, ASPP, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio, Addetti alle Emergenze;
  3. Per tutto ciò che è relativo la formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37.

4. Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro nei confronti del RLS?

Gli obblighi del Datore di Lavoro nei confronti del Rappresentante sono anch'essi stabiliti dall'articolo 50 che elenca le attribuzioni del RLS. Da tale articolo si evince che il datore di lavoro deve garantire al RLS:

  1. l'accesso completo alla documentazione che riguarda la sicurezza sul lavoro;
  2. la formazione adeguata ai sensi dell'articolo 37 e degli Accordi tra Stato e Regioni;
  3. la convocazione in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35;
  4. il tempo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti senza perdita di retribuzione;
  5. i mezzi e gli spazi necessari per lo svolgimento efficace dei suoi compiti;
  6. l'applicazione delle tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali onde evitare pregiudizi a causa dello svolgimento dei suoi compiti;
  7. l'accesso ad una copia del DVR.

5. Il Datore di Lavoro può sanzionare il RLS?

La risposta è no, il D.Lgs 81/08 non prevede sanzioni per il RLS. In primo luogo, la legge non ne prevede per non scoraggiare l'assunzione dell'incarico, molti lavoratori eletti RLS tendono a rifiutare di ricoprire il ruolo perchè temono ripercussioni di tipo legale o penale in caso di errori. Specifichiamo che il compito del RLS è quello di rappresentare i lavoratori e che, anche se durante la consultazione è libero di esprimere le sue opinioni in materia, il suo parere non è vincolante per il Datore di Lavoro che sarà, ancora una volta, il principale responsabile delle scelte messe in atto.

Specifichiamo, tuttavia, che il RLS è pur sempre un lavoratore e, in quanto tale, è ritenuto pienamente responsabile a seguito di inadempimenti relativi agli obblighi sanciti dall'art. 20, o di comportamenti illeciti o irregolari (omissioni o manomissioni di dispositivi ecc..) da cui derivino incidenti o infortuni.

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