Nel contesto della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è la figura chiave a cui fa capo la responsabilità dell'organizzazione aziendale. Secondo il D.Lgs. 81/2008, è colui che ha poteri decisionali e di spesa e che, in base alla struttura dell'organizzazione, gestisce l'attività lavorativa. È il soggetto su cui ricadono precisi obblighi di legge per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In questa guida abbiamo raccolto e risposto alle principali domande su chi è il datore di lavoro secondo la normativa, quali sono i suoi obblighi - delegabili e non delegabili - e quali responsabilità comporta il suo ruolo, sia dal punto di vista civile che penale.
Torna all'indiceQuando scattano gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza?
Gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 si attivano non appena viene instaurato un rapporto di lavoro, anche con un solo lavoratore o soggetto equiparato. Per la normativa, non è necessario che si tratti di un contratto a tempo indeterminato o di una figura assunta formalmente: anche in presenza di tirocinanti, collaboratori esterni, stagisti, apprendisti o volontari, se inseriti nel contesto organizzativo dell'azienda, il titolare dovrà applicare quanto stabilito dal Testo Unico per la sicurezza, che prevede due principali categorie di obblighi:
- obblighi che ricadono esclusivamente sul datore di lavoro;
- obblighi che possono essere delegati o condivisi con un'altra figura (il dirigente per la sicurezza sul lavoro).
Quali sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro?
Secondo l'articolo 17 del D.Lgs. 81/08, ci sono due obblighi fondamentali che il datore di lavoro non può in alcun modo delegare:
- La valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, con conseguente redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Nel primo caso, il datore di lavoro ha il compito di individuare e analizzare in modo sistematico tutti i rischi legati alle attività svolte in azienda. Sulla base di questa analisi, deve individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutto questo deve essere formalizzato all'interno del DVR, un documento obbligatorio che rappresenta il pilastro della prevenzione in azienda.
Il secondo obbligo che il datore di lavoro non può delegare è la nomina del RSPP, ovvero del soggetto in possesso di requisiti specifici in grado di svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In questi casi il datore di lavoro ha tre possibilità:
- scegliere un RSPP tra i suoi dipendenti (a patto che in possesso dei requisiti necessari);
- rivolgersi ad un professionista esterno;
- ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP nella propria azienda ai sensi dell'art. 34.
La terza opzione è quella più scelta dai Datori di lavoro delle aziende in cui i dipendenti non hanno i requisiti per diventare RSPP ma, in casi come questo, il datore di lavoro è soggetto ad uno specifico obbligo di formazione sulla sicurezza, ecco quale corso deve fare:
CORSO PER DATORE DI LAVORO RSPP
Torna all'indiceQuali sono gli obblighi che il Datore di Lavoro può delegare?
L'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 elenca una serie di obblighi che il datore di lavoro può delegare ad altre figure aziendali o esterne, purché siano competenti e formalmente incaricate. Questi obblighi riguardano l'attuazione concreta delle misure di prevenzione e protezione, pur restando in capo al datore la responsabilità generale di vigilanza.
Ecco gli obblighi delegabili previsti dalla normativa:
- Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- Designare gli addetti antincendio, al primo soccorso e alla gestione delle emergenze;
- Individuare uno o più preposti per le attività di vigilanza;
- Considerare le capacità e le condizioni dei lavoratori nell'assegnazione dei compiti;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- Adottare misure affinché solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle aree a rischio specifico;
- Richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali;
- Inviare i lavoratori alle visite mediche secondo le scadenze del piano sanitario e vigilare sugli obblighi del medico competente;
- Comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di sorveglianza sanitaria;
- Adottare misure per la gestione delle emergenze e fornire istruzioni in caso di pericolo grave e immediato;
- Informare tempestivamente i lavoratori sui rischi gravi e immediati;
- Garantire informazione, formazione e addestramento ai sensi degli articoli 36 e 37;
- Astenersi dal chiedere ai lavoratori di operare in situazioni di pericolo grave e immediato, salvo eccezioni motivate;
- Consentire ai lavoratori, tramite il RLS, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza;
- Consegnare al RLS una copia del DVR, in formato cartaceo o digitale;
- Redigere il DUVRI in presenza di rischi interferenziali tra imprese;
- Verificare periodicamente che le misure tecniche adottate non provochino danni alla salute pubblica o all'ambiente;
- Comunicare all'INAIL gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno (oltre quello dell'evento);
- Consultare il RLS nei casi previsti dall'art. 50;
- Adottare misure antincendio ed evacuazione adeguate a dimensioni e attività dell'azienda;
- Fornire la tessera di riconoscimento ai lavoratori in caso di appalto/subappalto;
- Convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 lavoratori;
- Aggiornare le misure di prevenzione in base a cambiamenti organizzativi o tecnici;
- Comunicare in via telematica a INAIL e al sistema informativo nazionale i nominativi dei RLS;
- Vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza idoneità.
Attenzione: anche quando questi obblighi vengono delegati, il datore di lavoro mantiene sempre una responsabilità generale di supervisione e controllo.
Torna all'indiceA chi possono essere delegati gli obblighi del datore di lavoro?
La figura a cui il datore di lavoro può delegare i suoi obblighi è il Dirigente per la Sicurezza. Per farlo deve ricorrere ad una delega di funzioni che può essere effettuata a queste condizioni:
- deve essere un atto scritto avente data certa;
- il delegato deve avere i requisiti di esperienza e professionalità necessari;
- deve conferire al delegato di tutti i poteri di gestione e organizzazione necessari;
- deve essere firmata per accettazione dal delegato;
Ricordiamo che il datore di lavoro che delega i suoi obblighi ad una terza persona, rimane comunque responsabile dell'adempimento di quegli obblighi. Inoltre, una volta nominato, il datore di lavoro ha l'obbligo di formare il Dirigente con un apposito corso la cui durata e contenuti sono stabiliti dalla normativa.
Torna all'indiceIl datore di lavoro deve fare un corso di formazione anche se non è RSPP?
Sì. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, tutti i datori di lavoro sono obbligati a frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se non ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L'accordo prevede:
- un corso di 16 ore suddivise in due moduli (giuridico-normativo e organizzativo-gestionale) per tutti i datori di lavoro;
- un modulo integrativo di 6 ore per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili;
- un corso di aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni.
Secondo la nuova normativa questi corsi rientrano tra quelli che possono essere svolti online in modalità e-learning. Specifichiamo che l'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 e che i datori avranno due anni di tempo per completare la formazione, il termine ultimo è 24 maggio 2027. L'obiettivo di questa disposizione è coinvolgere attivamente il datore di lavoro nella gestione della sicurezza, garantendo una maggiore consapevolezza dei propri obblighi e delle misure da adottare per tutelare la salute dei lavoratori.
Torna all'indiceQuali sono gli obblighi del Datore di lavoro verso il RLS?
Ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare tempestivamente e preventivamente il RLS nei seguenti casi:
- Valutazione dei Rischi;
- Nomina di RSPP, ASPP, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio, Addetti alle Emergenze;
- Per tutto ciò che concerne la formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37.
Inoltre l'articolo 50, elencando tutte le attribuzioni del RLS, specifica il datore di lavoro deve garantire a quest'ultimo:
- l'accesso completo alla documentazione che riguarda la sicurezza sul lavoro;
- la convocazione in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35;
- il tempo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti senza perdita di retribuzione;
- i mezzi e gli spazi necessari per lo svolgimento efficace dei suoi compiti;
- l'applicazione delle tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali onde evitare pregiudizi a causa dello svolgimento dei suoi compiti;
- l'accesso ad una copia del DVR.
Inoltre, il datore di lavoro deve garantire al soggetto designato, la formazione per RLS adeguata ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81 e degli Accordi tra Stato e Regioni, obbligo che viene assolto tramite la frequenza di questo corso:
Torna all'indiceQuali sono le responsabilità del Datore di Lavoro?
Dagli obblighi previsti per il datore di lavoro derivano delle responsabilità ben precise che sono identificate, prima ancora che dal Testo Unico per la sicurezza, dalla Costituzione Italiana:
- Tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 32);
- Tutela del lavoro (art. 35);
- Tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia (art. 38);
- L'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana (art. 41).
Il contenuto di questi articoli si traduce in Responsabilità di tipo Civile e Penale che ricadono sul datore di lavoro e che sono normate e maggiormente definite all'interno del Codice Civile e del Codice Penale.
Torna all'indiceQual è la responsabilità civile del Datore di Lavoro?
Qual è la responsabilità civile del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha una responsabilità civile per la tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori, secondo quanto previsto dagli articoli 2087 e 2049 del Codice Civile.
- l'Art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e le tecniche disponibili, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non farlo equivale, per legge, a causare direttamente l'evento dannoso.
- l'Art. 2049 c.c. stabilisce che il datore di lavoro è responsabile anche per i danni causati da soggetti da lui incaricati (come RSPP, dirigenti o preposti), se il fatto illecito è avvenuto nell'ambito delle loro mansioni.
In sintesi, anche quando delega funzioni ad altri, il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile per gli incidenti o i danni che derivano da omissioni o violazioni commesse da figure operative alle sue dipendenze.
Torna all'indiceQual è la responsabilità penale del Datore di Lavoro?
La responsabilità penale del datore di lavoro è disciplinata da diversi articoli del Codice Penale, in particolare dagli articoli 437 e 451.
- Art. 437 c.p. - Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chi omette volontariamente di predisporre impianti, apparecchi o segnali necessari a prevenire infortuni o disastri sul lavoro, o li rimuove. Se dall'omissione deriva un infortunio o disastro, la pena sale da 3 a 10 anni. La responsabilità ricade in primo luogo sul datore di lavoro, ma può coinvolgere anche dirigenti e preposti, se dotati dei poteri necessari per garantire la sicurezza. - Art. 451 c.p. - Omissione colposa di cautele
Punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa chi, per negligenza o imprudenza, omette o rende inservibili strumenti destinati alla sicurezza (ad esempio per la lotta antincendio o il soccorso). In questo caso si tratta di responsabilità colposa, e la sanzione si applica anche se il danno non si è ancora verificato.
In sintesi, il datore di lavoro può rispondere penalmente sia per condotte dolose (volontarie), sia per omissioni colpose (per negligenza), a seconda del comportamento tenuto rispetto agli obblighi di sicurezza.
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