Nel contesto della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è la figura centrale a cui fa capo l'organizzazione delle attività e la gestione degli aspetti decisionali e di spesa. Il D.Lgs. 81/2008 lo identifica come il soggetto che, in base alla struttura aziendale, dirige e coordina l'attività lavorativa e sul quale ricadono specifici obblighi di legge finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questa guida offre una panoramica chiara e aggiornata su ciò che la normativa prevede per il datore di lavoro: quali sono i suoi obblighi, quali attività può delegare e quali restano sempre in capo alla sua responsabilità, fino alle conseguenze civili e penali legate al mancato rispetto delle disposizioni sulla sicurezza.
Torna all'indiceQuando il Datore di Lavoro è soggetto agli obblighi di sicurezza?
La definizione di datore di lavoro data dal D.Lgs 81/08, lo dipinge come il soggetto che, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, ha il potere decisionale e di spesa necessario per organizzare le attività e garantire condizioni di lavoro sicure. È quindi la figura che detiene la responsabilità delle scelte strategiche e operative in materia di prevenzione e protezione. I suoi obblighi decorrono dal momento in cui viene inserito almeno un lavoratore all'interno dell'organizzazione, indipendentemente dalla tipologia del rapporto: rientrano infatti anche tirocinanti, apprendisti, collaboratori esterni, volontari e soci lavoratori. Dal momento in cui queste persone svolgono attività per conto dell'azienda, il datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure indicate nel Testo Unico per la sicurezza, che prevede due principali categorie di obblighi:
- obblighi non delegabili che devono essere svolti dal soggetto in persona;
- obblighi delegabili a terze persone in possesso di specifici requisiti.
Di seguito faremo maggiore su entrambi.
Torna all'indiceQuali sono gli obblighi non delegabili del datore di lavoro?
Gli obblighi non delegabili, stabiliti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08, sono due:
- la valutazione di tutti i rischi con redazione del DVR;
- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Si tratta di adempimenti totalmente a carico del datore di lavoro e che non possono essere trasferite ad altre figure aziendali, vediamo come è possibile assolverli.
Per adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve effettuare un'analisi completa e aggiornata dei pericoli presenti in azienda, con lo scopo di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutto questo deve essere formalizzato all'interno del DVR, un documento obbligatorio che rappresenta il pilastro della prevenzione in azienda. Anche se può affidarsi a consulenti o tecnici e richiedere un servizio di predisposizione del DVR, la responsabilità finale sul contenuto rimane sempre sua.
Invece, per quanto riguarda la nomina del RSPP, il datore di lavoro deve scegliere una figura interna qualificata, un professionista esterno oppure, nei casi consentiti dall'articolo 34, assumere direttamente questo ruolo. Se si sceglie quest'ultima strada, il datore di lavoro provvedere alla propria formazione obbligatoria tramite il Corso per RSPP Datore di lavoro. Ciò che non può essere delegato è la decisione sulla nomina e la verifica dell'idoneità della figura individuata.
La mancata corretta gestione di questi obblighi può comportare sanzioni e responsabilità, poiché rappresentano le attività centrali su cui si basa l'organizzazione della sicurezza aziendale.
Quali sono gli obblighi delegabili del datore di lavoro?
Gli obblighi delegabili del datore di lavoro, previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08, riguardano l'attuazione pratica delle misure di prevenzione e protezione. Queste attività possono essere affidate principalmente al Dirigente per la Sicurezza, figura dotata di poteri organizzativi e gestionali, purché nominata tramite una delega di funzioni valida. Questi obblighi riguardano l'attuazione concreta delle misure di prevenzione e protezione, pur restando in capo al datore la responsabilità generale di vigilanza.
Ecco l'elenco degli obblighi delegabili previsti dall'articolo 18:
- nominare il medico competente ove sia prevista la sorveglianza sanitaria;
- designare gli addetti antincendio, al primo soccorso e alle emergenze;
- individuare uno o più preposti;
- considerare capacità e condizioni dei lavoratori nell'assegnazione dei compiti;
- fornire ai lavoratori i necessari DPI;
- limitare l'accesso alle aree a rischio ai soli lavoratori istruiti;
- richiedere l'osservanza delle norme di sicurezza;
- inviare i lavoratori alle visite mediche e vigilare sugli adempimenti del medico competente;
- comunicare al medico competente la cessazione del rapporto nei casi previsti;
- adottare misure per la gestione delle emergenze;
- informare i lavoratori su rischi gravi e immediati;
- garantire informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37;
- impedire che i lavoratori operino in situazioni di pericolo grave e immediato;
- consentire al RLS di verificare le misure di sicurezza;
- consegnare copia del DVR al RLS;
- redigere il DUVRI in caso di interferenze tra imprese;
- verificare periodicamente l'idoneità delle misure tecniche adottate;
- comunicare all'INAIL gli infortuni con assenza di almeno un giorno;
- consultare il RLS nei casi previsti dall'art. 50;
- adottare misure antincendio ed evacuazione;
- fornire la tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
- convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 lavoratori;
- aggiornare le misure di prevenzione in base ai cambiamenti organizzativi;
- comunicare a INAIL e al SINP i nominativi degli RLS;
- vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non svolgano mansioni senza idoneità.
Anche quando questi obblighi vengono delegati, il datore di lavoro deve sempre esercitare una supervisione generale, verificando che chi ha ricevuto la delega operi correttamente e in conformità alla normativa.
Torna all'indiceA quale soggetto possono essere delegati gli obblighi del Datore di Lavoro?
Gli obblighi delegabili del datore di lavoro possono essere affidati principalmente al Dirigente per la Sicurezza, la figura dotata dei poteri organizzativi e gestionali necessari per applicare concretamente le misure previste dalla normativa. Questa attribuzione avviene tramite una delega di funzioni, che per essere valida deve rispettare criteri formali molto precisi, ovvero:
- deve essere un atto scritto con data certa;
- deve essere destinata ad un soggetto in possesso dei requisiti necessari;
- deve essere accettata per iscritto dal delegato;
- deve attribuirgli tutti i poteri, i mezzi e l'autonomia decisionale necessari allo svolgimento degli obblighi ricevuti.
Una volta nominato, il datore di lavoro ha l'obbligo di formare il Dirigente con un apposito corso la cui durata e contenuti sono stabiliti dalla normativa. È fondamentale chiarire, ancora una volta, che la delega non manleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità: anche dopo la delega, infatti, il datore mantiene sempre una responsabilità generale di vigilanza, che consiste nel verificare che il delegato operi nel rispetto della normativa e che le misure adottate siano efficaci.
Torna all'indiceIl Datore di Lavoro deve fare il corso sulla sicurezza??
Sì. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, tutti i datori di lavoro sono obbligati a frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se non ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L'accordo prevede:
- un corso di 16 ore suddivise in due moduli (giuridico-normativo e organizzativo-gestionale) per tutti i datori di lavoro;
- un modulo integrativo di 6 ore per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili;
- un corso di aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni.
Secondo la nuova normativa questi corsi rientrano tra quelli che possono essere svolti online in modalità e-learning. Specifichiamo che l'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 e che i datori avranno due anni di tempo per completare la formazione, il termine ultimo è 24 maggio 2027.
Torna all'indiceQuali sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLS?
Ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare tempestivamente e preventivamente il RLS nei seguenti casi:
- Valutazione dei Rischi;
- Nomina di RSPP, ASPP, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio, Addetti alle Emergenze;
- Per tutto ciò che concerne la formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37.
Inoltre l'articolo 50, elencando tutte le attribuzioni del RLS, specifica il datore di lavoro deve garantire a quest'ultimo:
- l'accesso completo alla documentazione che riguarda la sicurezza sul lavoro;
- la convocazione in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35;
- il tempo necessario per lo svolgimento dei suoi compiti senza perdita di retribuzione;
- i mezzi e gli spazi necessari per lo svolgimento efficace dei suoi compiti;
- l'applicazione delle tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali onde evitare pregiudizi a causa dello svolgimento dei suoi compiti;
- l'accesso ad una copia del DVR.
Inoltre, il datore di lavoro deve garantire al soggetto designato, la formazione per RLS adeguata ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81 e degli Accordi tra Stato e Regioni, obbligo che viene assolto tramite la frequenza di questo corso:
Torna all'indiceQuali sono le responsabilità del Datore di Lavoro in materia di sicurezza?
Le responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza includono sia la responsabilità civile sia la responsabilità penale, che si attivano quando non vengono rispettati gli obblighi previsti dalla normativa. La legge, infatti, attribuisce al datore un ruolo centrale nella tutela dell'integrità fisica e morale dei lavoratori.
La responsabilità civile deriva soprattutto dall'art. 2087 del Codice Civile, che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire rischi per la salute e la sicurezza, secondo le conoscenze tecniche disponibili. In caso di infortunio o malattia professionale riconducibile a omissioni o carenze nelle misure di prevenzione, il datore risponde del danno subito dal lavoratore. Si applica inoltre l'art. 2049 c.c., che estende la responsabilità anche ai fatti commessi da dirigenti, preposti o altre figure incaricate, se operano nell'interesse dell'azienda. La responsabilità penale può emergere invece quando la mancata applicazione delle misure di sicurezza integra una violazione delle norme penali. Gli articoli 437 c.p. e 451 c.p. puniscono rispettivamente l'omissione dolosa o colposa di cautele contro gli infortuni, prevedendo sanzioni che possono arrivare alla reclusione nei casi più gravi, soprattutto quando dall'omissione deriva un infortunio o un danno rilevante.
In sintesi, il datore di lavoro risponde sia civilmente che penalmente se non adempie ai propri obblighi di prevenzione. Oltre a queste responsabilità, il mancato rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 può comportare anche sanzioni amministrative e penali, variabili in base alla gravità della violazione e al tipo di obbligo non assolto.