Novità per il preposto della sicurezza sul lavoro

La Legge n° 215/2021 per mezzo del D.L. 146/2021 ha apportato numerosi cambiamenti al Testo Unico per la Sicurezza. Al centro di questi cambiamenti troviamo una figura partecipe della sicurezza il cui profilo viene significativamente ridefinito da questa "mini-riforma". Vediamo, dunque, cosa cambia per il preposto per la sicurezza in termini di nomina, obblighi e formazione.

Chi "era" il preposto per la sicurezza

All'interno del Decreto Legislativo 81/08, il preposto per la sicurezza viene definito come il lavoratore che svolge il ruolo di sovrintendente dell'attività lavorativa e si fa garante dell'applicazione delle direttive del datore di lavoro in virtù delle sue competenze professionali e dei suoi poteri gerarchici e funzionali. Allo svolgimento di questo ruolo è applicabile il "principio di effettività" descritto all'articolo 299 del Testo Unico, di conseguenza può definirsi "Preposto di Fatto" anche chi esercita nel concreto la funzione di vigilanza e sovrintendenza senza aver ricevuto nomina ufficiale dal datore di lavoro (esempio: capi squadra, capi officina, capi reparto ecc).

Cosa cambia per la nomina del preposto

Partiamo subito dalla novità che riguarda la nomina del preposto, essa è sancita dall'aggiunta all'articolo 18 la lettera b-bis. Ricordiamo che l'articolo 18 contiene gli obblighi per la sicurezza attribuiti al datore di lavoro e ai dirigenti e l'aggiunta, nello specifico, introduce questo nuovo adempimento:
"individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
La nomina del preposto, quindi, diventa obbligatoria, ma ancora si attendono delle specifiche per fare chiarezza in materia. Tuttavia, anche se non si hanno informazioni relative alle modalità di individuazione, viene sottolineata la necessità di ufficializzare l'attribuzione dell'incarico tramite un atto di nomina ufficiale che contenga:

  • i dati anagrafici dell'incaricato;
  • l'indicazione dei compiti attribuiti;
  • l'attribuzione dei poteri gerarchici per svolgere la funzione di preposto;
  • la data della nomina;
  • la firma per accettazione.

La mancata individuazione del preposto diventa quindi penalmente sanzionabile. Tuttavia, ripetiamo, si attendono maggiori aggiornamenti in materia che forniscano direttive da applicare ai casi concreti.

La nomina del preposto per attività in appalto e subappalto

La nomina del preposto diventa espressamente obbligatoria soprattutto nei casi di lavori svolti in appalto o subappalto. Un'integrazione fatta all'articolo 26 del Testo Unico introduce l'obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto. Di conseguenza, per ogni azienda che lavora in un cantiere diventa fondamentale la presenza di un lavoratore, opportunamente formato, che ricopra il ruolo di preposto.

Il compenso per il preposto alla sicurezza

L'integrazione all'articolo 18 stabilisce anche un'importante novità: i contratti e gli accordi collettivi possono stabilire l'emolumento, o il compenso, che spetta al preposto per lo svolgimento delle sue mansioni.

Si introduce quindi la possibilità per il preposto di ricevere un pagamento per l'esercizio della sua funzione. Ciò è dovuto, probabilmente, al fatto che anche i compiti e gli obblighi del preposto sono cambiati, diventando più complessi e numerosi.

Cosa cambia per i compiti del preposto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs 81 sugli obblighi del preposto, con la nuova normativa vengono fatte delle aggiunte significative. Se i gli obblighi precedenti richiedevano al preposto principalmente di vigilare, richiedere ai lavoratori di applicare le norme di sicurezza e segnalare al datore di lavoro eventuali irregolarità o inadempienze, adesso il preposto deve:

  • intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi, somministrando le dovute indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l'attività del lavoratore che non attua le disposizioni di sicurezza e segnalarlo ai superiori diretti;
  • interrompere temporaneamente l'attività e segnalare al datore di lavoro eventuali non conformità e a situazioni di pericolo.

Con la mini-riforma, dunque, il preposto passa da "sentinella della sicurezza" ad avere un ruolo più centrale e significativo nella gestione della sicurezza, che lo "avvicina" a figure come datore di lavoro o dirigente.

Cosa cambia per la formazione del preposto

Dati i cambiamenti nei compiti e negli obblighi, arriva una piccola rivoluzione anche nella formazione per il preposto sancita dall'articolo 37, a cui viene aggiunto il comma 7-bis che dice che:
"le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".
Di conseguenza, la periodicità dell'aggiornamento si abbassa dai 5 iniziali a 2 anni, salvo verificarsi di episodi che influiscano sull'equilibrio della sicurezza in azienda e che rendano necessario un aggiornamento ancor più frequente. In fine, si perde la possibilità di svolgere i percorsi formativi in modalità e-learning.

Commenti

  • Francesco 07/08/2023 - 13:33

    Informazioni molto utili e professionali

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