Attestato di Sicurezza sul Lavoro: A che serve, come ottenerlo, validità e costo

Uno dei punti principali su cui verte il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro è la formazione di tutti i lavoratori in base all'articolo 37, che deve essere strutturata in modo far conseguire ai lavoratori una conoscenza e una competenza in materia di sicurezza commisurata alla natura dei rischi cui sono esposti. Tali competenze sono accertate tramite un attestato di formazione. Oggi descriveremo nel dettaglio le caratteristiche di questo importante documento personale.

Attestato di sicurezza sul Lavoro: A che serve?

Come anticipato in breve nella prefazione, l'attestato di sicurezza sul lavoro serve a certificare l'avvenuta formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze adeguate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi presenti in azienda. Si tratta di un documento personale ed obbligatorio che va conservato in azienda e, in caso di ispezione degli organi di controllo o delle autorità competenti, esibire l'attestato servirà a dare prova di aver assolto l'adempimento obbligatorio relativo alla formazione di cui all'articolo 37.

Attestato di sicurezza sul lavoro: come si consegue

Per ottenere l'attestato di sicurezza sul lavoro bisogna aver portato a termine il percorso formativo specifico frequentando il numero di ore di formazione previste e superando il test finale.
Per conseguirlo, al giorno d'oggi, è possibile percorrere due strade:

  • formazione in aula;
  • formazione in modalità blended (e-learning+videoconferenze ove previste);

In ogni caso l'attestato viene rilasciato dall'ente o dal soggetto formatore autorizzato.

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*Attestati validi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dell'Accordo tra Stato e Regioni del 7 Luglio 2016

Validità dell'attestato di sicurezza: quali dati deve contenere

L'attestato per essere valido e riconosciuto deve essere conseguito superando un percorso formativo strutturato secondo gli standard tecnici imposti dalla normativa e deve rispettare le direttive in termini di contenuti minimi e durata.
Cosa fondamentale, deve essere rilasciato da enti o soggetti formatori accreditati ed autorizzati a farlo.
In ultima analisi, per avere validità, l'attestato deve riportare al suo interno i seguenti elementi:

  • Dati relativi all'ente o al soggetto formatore;
  • Normativa di riferimento (D.lgs 81/08);
  • Dati anagrafici del corsista;
  • Tipologia di Corso;
  • Settore di appartenenza;
  • Numero di ore frequentate;
  • Periodo in cui si è tenuto il corso;
  • Firma del formatore e del corsista;
  • Numero Identificativo dell'attestato;

Attestato di Sicurezza sul Lavoro: quanto dura e come rinnovarlo

La legge prevede che le competenze e le conoscenze acquisite con formazione iniziale e certificate dall'attestato debbano essere periodicamente rinnovate con corsi di aggiornamento, per manetenere la propria preparazione nell'affrontare il rischio aziendale sempre verde. Nella seguente tabella riporteremo la durata della validità dei principali attestati per le figure della sicurezza sul lavoro.

Attestati di Sicurezza sul Lavoro Scadenza Durata
Rspp/Aspp 5 anni 40 ore
DLSPP o Datore di Lavoro RSPP 5 anni 6 ore (rischio basso)
10 ore (rischio medio)
14 ore (rischio alto)
Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro 5 anni 6 ore
Preposto per la Sicurezza sul Lavoro 5 anni 6 ore
RLS - Rappresentate Lavoratori Sicurezza ogni anno 4 ore (fino a 50 dipendenti)
8 ore (oltre 50 dipendenti)
Lavoratori 5 anni 6 ore
Addetto alla lotta antincendio 5 anni 2 ore (per attività di livello 1)
5 ore (per attività di livello 2)
8 ore (per attività di livello 3)
Addetto al primo soccorso 3 anni 6 ore (aziende gruppo A)
4 ore (aziende gruppo B e C)
PES - PAV - PEI 5 anni 4 ore
Coordinatore Sicurezza nei Cantieri 5 anni 40 ore

Attestato di sicurezza sul lavoro: costo

Il costo dell'attestato varia in base alle modalità di erogazione e alla tipologia della formazione, nella seguente tabella riporteremo i costi vantaggiosi dei nostri attestati di formazione e di aggiornamento:

Tipologia Attestato Costo con Corsisicurezza.it
Datore di Lavoro RSPP a partire da 137 €
Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP a partire da 59 €
Dirigenti e Preposti a partire da 89 €
Aggiornamento Dirigenti e Preposti a partire da 49 €
RLS 99 €
Aggiornamento RLS a partire da 49 €
Lavoratori a partire da 29 €
Aggiornamento per lavoratori 34 €

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata?

Questa è una delle domande più frequenti relative all'attestato, la risposta arriva dalla Corte di Cassazione che con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, ha sancito che i datori di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.81/08, oltre all'obbligo di formare i dipendenti, devono ottemperare all'obbligo di conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione.
Nello specifico, tale sentenza afferma che:

"i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 e 55, co. 5, D.Lgs 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011."

In conclusione, il datore di lavoro dovrà conservare presso l'azienda gli attestati in copia originale di ciascun lavoratore come prova dell'adempimento dell'obbligo formativo in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal Testo Unico e il lavoratore, in ogni momento, potrà far valere il suo diritto di richiedere copia dell'attestato.
VEDI ANCHE: Formazione dei lavoratori per la sicurezza: obbligo di consegna attestati per ex dipendenti

Commenti

  • Fabio 16/10/2022 - 11:50

    Buongiorno, in caso di licenziamento posso chiedere l'attestato alla vecchia azienda visto che la nuova mi chiede se ho già svolto il corso? e se è si la vecchia azienda è obbligata a darmelo? grazie

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 25/11/2022 - 17:40

    Salve, i lavoratori hanno diritto di richiedere copia dell'attestato, trattandosi di un documento personale. specifichiamo che il testo unico definisce "opportuna" la consegna degli attestati, non prevedendo obblighi o sanzioni a carico del datore di lavoro che si rifiuta di consegnare il documento. tuttavia, l'articolo 15 del gdpr stabilisce che gli attestati di qualificazione professionale, conseguiti durante il rapporto di lavoro, possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere al suo precedente titolare. la mancata consegna potrebbe costituire, quindi una violazione dell'articolo 15 del gdpr.

  • Ilaria 13/09/2022 - 20:13

    Buongiorno a gennaio 2018 ho sostenuto il corso sulla sicurezza 4 ore formazione generale 12 ore formazione specifica relativo alla "prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: i rischi presenti nell'azienda sanitaria". la durata di questo corso è di quanti anni? grazie molte

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 16/09/2022 - 15:26

    Salve, il corso in questione (formazione per lavoratori esposti a rischio alto) va aggiornato ogni 5 anni con un corso di formazione della durata di 6 ore. il tuo attestato è quindi in scadenza, ciò vuol dire che sarà necessario provvedere all'aggiornamento entro gennaio 2023. ecco il link a cui potrai trovare il corso di aggiornamento adatto alle tue esigenze: https://www.corsisicurezza.it/lavoro/aggiornamento-lavoratori.htm

  • Giorgio 29/09/2021 - 18:16

    Quante ore di corso per gli studi odontoiatrici?

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 04/10/2021 - 12:31

    Buongiorno, si tratta di attività a rischio alto, di conseguenza i corsi per i lavoratori avranno una durata complessiva di 16 ore, mentre quello per il datore di lavoro rspp durerà 48 ore.

  • Gennaro 23/08/2021 - 10:20

    Buon giorno gentilmente potreste indicarmi a chi rivolgermi per avere un certificato degli anni di lavoro effettuerò nella mia struttura come r.s.l. grazie per la risposte cordialità

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 01/09/2021 - 17:44

    Salve, eccole un articolo che potrebbe esserle utile: https://www.corsisicurezza.it/blog/obbligo-consegna-attestati-sicurezza.htm.

  • Lorenzo 15/07/2020 - 19:13

    Ho appena fatto con voi il corso della sicurezza online, e ho passato l' esame. come faccio adesso ad avere l'attestato? me lo inviate direttamente via email? o devo stamparlo da qualche parte sul sito?

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 16/07/2020 - 17:18

    Salve, riceverà l'attestato via mail all'indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione

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