Valutazione del Rischio Incendio nei luoghi di lavoro: cosa prevede la normativa

In presenza di combustioni, spesso non controllate, possono verificarsi degli incendi in grado di rappresentare un ingente pericolo per ambienti, persone, edifici. L'eventualità anche minima che un tale fenomeno si sviluppi all'interno di un'azienda è un fattore da valutare e prevenire per garantire i parametri di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori previste dalla normativa. In questo articolo forniremo proprio delle linee guida sulla valutazione del rischio incendio in riferimento al Decreto Ministeriale 10/03/1998 e al D.Lgs 09/04/2008 n. 81.

Definizione del Rischio Incendio

Il rischio incendio nei luoghi di lavoro è strettamente legato alla probabilità che all'interno di un'azienda si possa verificare un incendio di varia entità. Sicuramente l'utilizzo di materiali infiammabili o instabili e la tipologia di attività svolta sono dei fattori determinati per l'identificazione di questo rischio ma, più in generale, il rischio è presente e occorre valutarlo in presenza di qualsiasi tipo di combustibile o di comburente. All'interno di un azienda possono esserci attrezzature, arredi di determinati materiali, rivestimenti che possono essere in grado di innescare o alimentare una combustione.

Rischio incendio: La classificazione

Il rischio incendio pur essendo presente in diversi luoghi di lavoro non ha la stessa entità in ognuno di essi, di conseguenza vi è la necessità di stabilire una classificazione dei livelli di rischio secondo criteri ben precisi indicati nell'Allegato I al Decreto Ministeriale 10/03/1998, all'interno del quale è prevista la seguente classificazione:

  1. Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
    in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  2. Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
    in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  3. Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
    in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Valutazione del rischio incendio: chi deve farla e come

Per identificare il livello di rischio è necessario effettuare una valutazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa, nello specifico si dovranno procedere a:

  • individuare i pericoli d'incendio;
  • descrivere contesto e ambiente nel quale si trovano i pericoli;
  • determinare la quantità e la tipologia di soggetti esposti al rischio;
  • individuare i beni (attrezzature o materiali) esposti al rischio;
  • valutare qualitativamente e quantitativamente le conseguenze dell'incendio su soggetti, beni ed ambienti;
  • individuare misure idonee a prevenire, rimuovere o ridurre il rischio.

L'obbligo di effettuare la valutazione della presenza e dell'entità del rischio incendio ricade, come al solito, sul Datore di Lavoro ( o sul dirigente in caso di delega) che nel farlo può avvalersi dell'ausilio del RSPP aziendale, del Medico Competente e della consulenza di tecnici qualificati.
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