RSPP DL | Datore di Lavoro nel ruolo di RSPP - FAQ

Ai sensi dell'Art. 31 del Testo Unico ci sono dei casi in cui il Datore di Lavoro può svolgere il ruolo di RSPP. Ecco una guida formata da Domande e Risposte per chiarire meglio gli obblighi e le mansioni del RSPP DL

Il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP?

Sì. Il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP, ma solo in casi specifici descritti dalla normativa. Il titolare di un'impresa può infatti ricorrere all'autonomina a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, diventando la figura incaricata di organizzare e coordinare tutte le attività legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa possibilità è consentita solo all'interno della propria azienda e a determinate condizioni, che riguardano il settore di attività e il numero massimo di lavoratori occupati. La normativa di riferimento è l'articolo 34 del D.Lgs. 81/08, che disciplina i casi in cui il datore di lavoro può ricoprire l'incarico di RSPP e i requisiti di formazione che deve possedere per svolgerlo correttamente. In questo modo il datore di lavoro assume in prima persona un ruolo chiave nella gestione della sicurezza, una scelta frequente soprattutto nelle realtà più piccole, dove il diretto coinvolgimento del titolare consente un controllo più immediato delle misure di prevenzione e protezione

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Quando il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP?

Il Datore di Lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP solo nei casi indicati dall'articolo 34 del D.Lgs. 81/08. La norma stabilisce precisi limiti legati al settore e al numero di lavoratori presenti in azienda. In particolare, l'autonomina è consentita quando l'impresa rientra in queste soglie:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • Aziende di altri settori fino a 200 lavoratori.

Questi vincoli sono stati introdotti per garantire che il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia sempre svolto in condizioni compatibili con la complessità e la dimensione dell'azienda.

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Quando il datore di lavoro non può essere RSPP?

La normativa prevede alcuni casi in cui il Datore di Lavoro non può svolgere i compiti del RSPP. Si tratta di realtà produttive considerate ad alto rischio o di dimensioni elevate, per le quali la legge richiede obbligatoriamente un RSPP diverso dal titolare. In particolare, l'articolo 34 del D.Lgs. 81/08 rimanda all'articolo 31, comma 6, che individua i seguenti casi esclusi:

  • Aziende industriali soggette a normativa Seveso (D.Lgs. 334/99);
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti nucleari e altre installazioni previste dal D.Lgs. 230/95;
  • Aziende per la fabbricazione o il deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende industriali con più di 200 lavoratori;
  • Industrie estrattive con oltre 50 addetti;
  • Strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private, con oltre 50 lavoratori.

In tutte queste situazioni, il Datore di Lavoro deve comunque garantire l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma è obbligato a nominare un RSPP in possesso dei requisiti dell'art. 32 (e, se necessario, degli ASPP) scegliendo tra figure interne all'azienda o all'unità produttiva.

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Quali sono i requisiti del Datore di Lavoro RSPP?

Il Datore di Lavoro che sceglie di ricoprire direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve soddisfare alcune condizioni stabilite dal D.Lgs. 81/08. Non è previsto alcun titolo di studio obbligatorio, ma ci sono comunque alcuni requisiti fondamentali:

Al termine dei corsi verrà consegnato un attestato che certifica l'assolvimento dell'obbligo formativo e l'acquisizione di competenze adeguate per la valutazione e la gestione dei rischi presenti nella propria azienda. L'attestato va conservato in azienda ed esibito durante eventuali controlli delle autorità.
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Come avviene la nomina del Datore di Lavoro RSPP?

Quando il Datore di Lavoro decide di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP, la procedura prevede alcuni passaggi formali. Prima di tutto è necessario effettuare la comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per informarlo della propria scelta. Successivamente il Datore di Lavoro deve redigere un vero e proprio atto di nomina: non si tratta di una semplice lettera di incarico, ma di una dichiarazione scritta con cui manifesta la volontà di assumere personalmente i compiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs. 81/08. Questo documento, firmato dal Datore di Lavoro, deve essere conservato tra gli allegati del DVR, così da costituire prova dell'avvenuto adempimento all'obbligo previsto dall'art. 17, comma 1, lett. b), cioè la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Attenzione però: la nomina diventa effettiva solo dopo il completamento della formazione obbligatoria stabilita dall'Accordo Stato-Regioni.

👉 Per semplificare l'adempimento, puoi utilizzare un modulo di autonomina già pronto, così da avere un documento conforme e immediatamente utilizzabile.

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Quali sono le mansioni del Datore di Lavoro RSPP?

Assumendo il ruolo di RSPP, il datore di lavoro si assume la responsabilità di svolgere tutti i compiti elencati nell'articolo 33, egli dunque deve:

  • individuare i fattori di rischio ed effettuare la valutazione dei rischi;
  • individuare le misure per la sicurezza idonee al livello di rischio secondo quanto previsto della legge ;
  • elaborarele misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni sulla sicurezza e alla riunione periodica;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Oltre a questi, restano tutti gli obblighi previsti dall'articolo 18 per il datore di lavoro.

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Il datore di lavoro RSPP può fare formazione ai lavoratori?

I requisiti dei soggetti che possono svolgere il ruolo di docenti formatori per la sicurezza sono stati elencati dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 il quale, essenzialmente, ha stabilito 6 criteri di qualificazione per diventare formatori per la sicurezza. Successivamente l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, al punto 12.1 ha stabilito che "il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori [...]anche se non in possesso del requisito relativo alla capacita didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013". Tuttavia, anche in questo caso, i datori di lavoro sono obbligati a richiedere la collaborazione degli organismi paritetici e territoriali competenti per il territorio e inviare loro la comunicazione con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dell'attività formativa. In ogni caso, la formazione deve essere organizzata secondo quando stabilito dalla normativa in termini di durata, contenuti, modalità di verifica e requisiti di frequenza.

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Quali sono le sanzioni per la mancata designazione del RSPP?

La nomina dell'RSPP è un obbligo inderogabile previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08. In assenza di questa designazione, il Datore di Lavoro è soggetto a sanzioni particolarmente severe:

  • pena detentiva da 3 a 6 mesi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 2.740 € a 7.014,40 €.

Ricordiamo che, nel caso in cui il Datore di Lavoro abbia scelto di ricoprire personalmente l'incarico di RSPP, l'autonomina diventa effettiva al completamento della formazione. Non frequentare il corso o non provvedere all'aggiornamento quinquennale equivale, a tutti gli effetti, a non aver adempiuto all'obbligo e comporta le stesse sanzioni. In sintesi, la mancata designazione o la formazione incompleta espongono il Datore di Lavoro a conseguenze penali ed economiche rilevanti.


FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO RSPP
"Corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle loro aziende.
Validi ai sensi del D.lgs 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni."


Corso di formazione Corso di aggiornamento
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