Diventare Formatori per la Sicurezza: normativa, requisiti, aggiornamento

L'entrata in vigore della normativa sulla sicurezza sul lavoro disciplinata dal D.lgs 81/08 e dai vari Accordi tra Stato e Regioni intercorsi negli anni, ha sancito l'introduzione dell'obbligo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro cui sono soggetti tutti gli individui che si trovano a lavorare all'interno delle aziende italiane. Per tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro ruolo ai fini della sicurezza, sono previsti dei corsi in grado di far acquisire loro competenze e conoscenze in materia di prevenzione e gestione dei rischi e tutela della salute, ma questo ha portato al sorgere di un nuovo quesito: chi può fare formazione sicurezza sul lavoro? chi può rilasciare gli attestati? Nasce, dunque, il bisogno di regolamentare la figura del soggetto formatore per la sicurezza sul lavoro, oggi approfondiremo ogni aspetto legato a questa figura in termini di definizione, normativa di riferimento e soprattutto requisiti per diventarlo.

Definizione di Formatore per la Sicurezza

Il formatore per la sicurezza sul lavoro non è altro che un docente in possesso di requisiti ben precisi, identificabili con titoli di studio, attestati di formazione o esperienza, che si occupa di somministrare percorsi formativi ai lavoratori e ai soggetti partecipi alla sicurezza nelle aziende, in assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 37 del testo unico. Inizialmente la normativa non aveva definito questa figura, lasciando delle vere e proprie lacune riguardo alle caratteristiche che essa doveva avere, ma un successivo riferimento normativo ha reso più completo il quadro generale.

Formatore per la Sicurezza: Normativa

Il Testo Unico all'articolo 6 aveva demandato alla Commissione Consultiva Permanente il compito di definire le caratteristiche del soggetto formatore per la sicurezza e a stabilire i criteri di qualificazione di questa figura. Gli Accordi tra Stato e Regioni invece, fornivano dei dettagli relativi alla figura del Datore di Lavoro che sceglie di effettuare la funzione di formatore nei confronti dei propri collaboratori e, infine, è arrivato il Decreto Interministeriale 06 Marzo 2013 che ha unificato le precedenti disposizioni ed elencato criteri, aree tematiche e modalità di mantenimento della qualifica.

Requisiti e Criteri di Qualificazione del Soggetto Formatore

Per diventare formatore per la sicurezza il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, tuttavia a questo elemento imprescindibile vanno affiancati altri requisiti che vendono indicati nel decreto interministeriale del 6 marzo 2013 come "criteri di qualificazione", essi sono 6 e sono:

  1. Primo Criterio - 90 ore di docenze negli ultimi 3 anni in una delle aree tematiche compatibili e relative alla sicurezza sul lavoro;
  2. Secondo Criterio - Laurea o Corso post laurea in discipline inerenti salute e sicurezza sul lavoro +una delle ulteriori specifiche*;
  3. Terzo Criterio - Corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro + 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza + una delle ulteriori specifiche*;
  4. Quarto Criterio - Corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro + 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza + una delle ulteriori specifiche*;
  5. Quinto Criterio - 3 anni di esperienza lavorativa o professionale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza + una delle ulteriori specifiche*;
  6. Sesto Criterio - esperienza come RSPP (6 mesi)/ ASPP (12 mesi) + una delle ulteriori specifiche*;

*Coloro che sono in possesso di uno dei criteri che vanno da 2 a 6 devono avere in più"una delle ulteriori specifiche" che, per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito:

  • corso di formazione della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione;
  • esperienza come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, almeno 24 ore negli ultimi 3 anni;
  • precedente esperienza come docente in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro, almeno 36 ore negli ultimi tre anni;
  • corso formativo in affiancamento con docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni;

Aree Tematiche oggetto di docenza

Passiamo ora ad indicare quali sono le aree tematiche oggetto di docenza che influiscono sulla validità delle lauree, dell'esperienza lavorativa o professionale, esse sono:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa;
  2. Area rischi tecnici (Titoli II,III,IV,V,VII e XI del Decreto Legislativo n.81/2008);
  3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI,VIII, IX e X del Decreto Legislativo n.81/2008);
  4. Area relazioni/comunicazione;

Mantenimento della qualificazione: aggiornamento obbligatorio per formatori

I soggetti formatori dovranno assicurare il mantenimento nel tempo della propria qualificazione, il che vuol dire che è sottoposto all'obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale.
Il soggetto formatore è tenuto ad affettuare:

  • Corsi di aggiornamento della durata di 24 ore;
  • almeno 24 ore di attività di docenza;

Specifichiamo che i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP sono validi anche per l'aggiornamento del soggetto Formatore.

Lo Stipendio del Docente Formatore per la Sicurezza

A dire il vero non c'è un vero e proprio stipendio fisso in quanto si tratta di un lavoro retribuito con tariffe orarie.
In media un soggetto formatore per la sicurezza può percepire uno stipendio orario che va dai 20 € ai 70 € all'ora, ma si può arrivare a cifre anche superiori.

Commenti

  • Basilio Mancuso 26/05/2021 - 12:39

    Ciao walter, potresti specificare, per me, cosa intendi per ente bilaterale ? grazie basilio mancuso

    Rispondi
  • Angelo 08/01/2021 - 12:55

    Buongiorno, vorrei sapere dove è stato ricavato il requisito dei 12 mesi come preposto di cui al punto 6. grazie

    Rispondi
    Redazione Corsisicurezza.it 11/01/2021 - 10:24

    Salve, si tratta di un refuso che provvederemo subito a correggere in quanto nel decreto interministeriale 06/03/13 non si fa alcun riferimento al preposto. grazie per la segnalazione.

  • Flavia Anastasi 30/04/2020 - 05:24

    Salve, eseguita la formazione del formatore, cosa bisogna fare? esiste un elenco in cui iscriversi a livello nazionale o altro?

    Rispondi
    Walter 01/09/2020 - 07:03

    Sono un docente. invero, basta anche lavorare per un'agenzia di formazione. in questo caso l'agenzia affida al docente il corso. il docente emette poi fattura all'agenzia. invece, iscrivendosi ad un ente bilaterale è come se il docente stesso divenisse agenzia: solo in questo caso il docente può anche rilasciare attestati.

    Redazione Corsisicurezza.it 13/05/2020 - 12:56

    Salve, il passo successivo è effettuare una convenzione con un ente bilaterale che la autorizzi a tenere corsi di formazione certificando la sua attività

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