Amianto e RRA: nomina, requisiti e compiti del Responsabile del Rischio Amianto

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha sancito il divieto di importare, produrre, utilizzare e commercializzare in Italia l' amianto, un minerale che fino ad allora era stato impiegato intensivamente nell'edilizia e nell'industria, di cui il nostro paese era uno dei maggiori produttori e consumatori del vecchio continente. Due anni dopo, nel 1994, il DM del 6 settembre istituisce la figura del RRA, o Responsabile del Rischio Amianto, figura che nasce dalla necessità di mettere in atto, all'interno di edifici in cui viene rilevata la presenza di amianto, un programma di controllo e manutenzione finalizzato a minimizzare l'esposizione al rischio delle persone occupanti. Scopriamo insieme quando è obbligatoria la sua nomina, quali sono i suoi requisiti e quali compiti è chiamato a svolgere, ma prima qualche nozione di riepilogo sull'amianto.

Cos'è l'amianto?

L'amianto o asbesto è un materiale composto da fibre minerali presente in natura e impiegato con frequenza nell'Italia degli anni passati. A livello industriale il minerale ha caratteristiche interessanti, in quanto le fibre di amianto sono resistenti a:

  • temperature elevate;
  • azione di agenti chimici;
  • azione meccanica;

Oltre a ciò rivela una flessibilità tale da poter essere filato e si rivela efficace anche come materiale fonoassorbente.
Tali caratteristiche, unite al basso costo, hanno fatto sì che si facesse un largo utilizzo dell'amianto nel passato. Tuttavia, i minerali di amianto tendono a sfaldarsi in fibre molto sottili che, disperdendosi nell'aria, possono essere inalati causando gravi malattie nei soggetti esposti.

Normativa Amianto

In Italia la normativa relativa all'amianto si è evoluta nel tempo, ecco i principali riferimenti normativi:

  • Legge n. 257 del 1992
    la prima a bandire l'amianto disponendone il divieto di estrazione, lavorazione e utilizzo in ogni sua forma;
  • D.M. 06/09/1994
    Decreto che definisce i metodi per la bonifica dall'amianto (rimozione, incapsulamento, confinamento) fornendo indicazioni utili per la valutazione del rischio
  • D.M. 14/05/1996
    che definisce normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, tra cui quelli per rendere innocuo l'amianto;
  • D.M. 20/08/1999
    che amplia e aggiorna le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, tra cui quelli per rendere innocuo l'amianto;
  • D.Lgs 9 aprile 2008, n 81
    che disciplina organicamente tutta la normativa sull'amianto;

Nella disciplina contenuta nel D.Lgs 81/08 il Datore di Lavoro viene indicato come il soggetto su cui ricade l'obbligo di accertarsi della presenza di eventuali manufatti contenenti amianto prima dell'inizio dei lavori ed effettuare la valutazione del rischio amianto dandone evidenza nel DVR allo scopo di tutelare i lavoratori dai diversi rischi per la salute che tale materiale comporta.

Amianto e rischi per la salute

A motivare tutta la normativa relativa al bando dell'utilizzo dell'amianto ci sono gli ingenti rischi per la salute, per via di effetti nocivi che derivano dall'instaurazione di meccanismi patogenici di natura irritativa, degenerativa e cancerogena.
Di seguito, prendendo come fonte il sito dell'INAIL, elencheremo le principali patologie derivanti dall'esposizione all'amianto:

  • asbestosi;
  • cancro (o carcinoma) polmonare;
  • mesotelioma pleurico-peritoneale;
  • altre neoplasie;
  • placche pleuriche.

Amianto: Dove si trova

Date le numerose proprietà tecnologiche che gli conferiscono versatilità, l'amianto è stato utilizzato in diversi settori, ovvero:

  • Industria
    dove è stato impiegato come materia prima per produrre diversi manufatti o come isolante termico/ barriera antifuoco;
  • Edilizia
    dove è stato utilizzato per la produzione di manufatti in cemento-amianto, come tubazioni, lastre, fogli e canalizzazioni
  • Settore dei trasporti
    dove è stato impiegato nelle componeti di freni, frizioni, guarnizioni, vernifici, schermi parafiamme e coibentazione strutturale di treni, navi e autobus;

Oltre a ciò, c'è stata una grande diffusione di prodotti di amianto per uso domestico come esempio asciugacapelli, forni e stufe, ferri da stiro, nelle prese e guanti da forno.

Valutazione rischio amianto in azienda

Come abbiamo accennato, l'obbligo di valutazione del rischio amianto in azienda ricade sul Datore di Lavoro, che nel metterla in atto dovrà tenere in considerazione i seguenti elementi

Elemento di cui tener conto Motivazione
Natura dei materiali i materiali più friabili rilasciano più facilmente le fibre in aria
stato di degrado dei materiali i materiali più deteriorati rilasciano più facilmente le fibre in aria
accessibilità dei materiali i materiali confinati sono meno pericolosi di quelli accessibili ai lavoratori
possibilità che i materiali siano perturbati i materiali disturbati tendono a rilasciare fibre più facilm

Inoltre andranno valutati tutti i fattori che favoriscono il rilascio di polvere, come:

  • agenti atmosferici;
  • correnti d'aria;
  • azioni meccaniche;

Uno dei metodi di valutazione più diffuso ed efficace è quelli di svolgere indagini finalizzate a individuare la concentrazione delle fibre aerodisperte, esprimibili in:

  • fibre per litro o ff/l;
  • fibre per centimetro cubo o ff/cc;

La normativa italiana prevede che il limite di esposizione professionale sia di 100 ff/l medie su 8h per tutte le tipologie di fibre. Un altra metodologia di rilevamento sfrutta le tecniche di microscopia per determinare la concentrazione ambientale delle fibre aerodisperse, tramite un processo di campionamento e analisi che si svolge con i seguenti step:

  1. un quantitativo noto di aria viene filtrato su un'apposita membrana in grado di trattenere le fibre;
  2. i filtri sono trattati per la successiva analisi;
  3. si effettua il conteggio delle fibre depositate su una parte del filtro;
  4. si calcola per estrapolazione il numero totale di fibre raccolte durante il prelievo;
  5. si rapporta il n° delle fibre raccolte con il volume di aria filtrata per avere un parametro rappresentativo della contaminazione dell'ambiente o della lavorazione esaminata;
  6. la concentrazione viene espressa in numero fibre per litro (ff/L) o numero di fibre per centimetro cubo (ff/cm3).

Responsabile del rischio amianto: quando la nomina è obbligatoria

La nomina del RRA è disciplinata dai due riferimenti normativi citati in apertura, nello specifico:

  • dall'art. 6, comma 3, del D.M. 6 settembre 1994
    (relativo alle normative, e alle metodologie di applicazione);
  • dall'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257
    (relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

La normativa sopra citata, qualora venga riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) all'interno di un edificio, prescrive la nomina obbligatoria di un "responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto" ovvero del RRA.

L'obbligo di nomina può ricadere su una di queste due figure:

  • proprietario dell'immobile;
  • Datore di Lavoro (in caso l'amianto si trovi in un'azienda)

Responsabile del rischio amianto: Requisiti

Diversamente dalle altre figure della sicurezza sul lavoro, non esiste nessuna norma che delinii in modo univoco i requisiti professionali di cui di cui deve essere in possesso il RRA. A livello regionale sono stati istituiti percorsi formativi di diversa natura volti a far acquisire al responsabile le competenze necessarie a svolgere il suo ruolo tuttavia, nonostante le finalità siano le medesime, i percorsi formativi sono strutturati in maniera diversa. Sommariamente abbiamo riassunto quali sono le caratteristiche peculiari che, a prescindere dal percorso formativo, dovrebbero contraddistinguere un candidato RRA:

  • Capacità di invidivduare i MCA e censirli;
  • Capacità di coordinamento e gestione dell'attività di manutenzione sui MCA;
  • Conoscenza delle metodologie e delle normative in materia di valutazione del rischio amianto;
  • Conoscenza delle tecniche di bonifica, dei costi e dei rischi connessi a esse;
  • Coordinare e gestire le operazioni di comunicazione del rischio agli interessati.

Quali sono i compiti del Responsabile del Rischio Amianto?

Come si evince anche dall'elenco di caratteristiche peculiari, la normativa attribuisce a questa figura dei compiti relativi a controllo e coordinamento. Nello specifico il responsabile è una figura di supporto per il Datore di Lavoro o per il proprietario dell'immobile in cui sono presenti MCA, a cui viene demandato di:

  • Documentare la presenza e l'ubicazione esatta dei MCA;
  • Sorvegliare sull'applicazione delle misure di sicurezza e garantirne il rispetto;
  • Informare opportunamente tutti i soggetti interessati circa i potenziali rischi cui sono esposti e sulle procedure da adottare.
  • tenere idonea documentazione sull'ubicazione dei MCA;
  • garantire il rispetto delle misure di sicurezza
  • fornire agli occupanti dell'edificio una corretta informazione sulla presenza di amianto, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.
  • rediere il piano di controllo e manutenzione sui MCA.

RRA e RSPP possono coincidere?

Si tratta di figure molto affini che possono e devono lavorare a stretto contatto. Nello Specifico si può dire che il RRA con particolare riferimento al rischio amianto le mansioni che il RSPP svolge per tutti i rischi presenti in azienda, di consegueza non è raro che entrambi i compiti vengano assegnati alla medesima persona.

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