RLS: Compiti e Responsabilità per la formazione dei lavoratori

Com'è risaputo, provvedere alla formazione dei lavoratori sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro è uno degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro ma questo non esime le altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza dalle loro responsabilità in materia. Se le responsabilità di soggetti come Medico Competente o RSPP sono più facili e intuitive da comprendere, c'è una figura su cui è necessario fare una apposita digressione allo scopo di chiarire dubbi: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La domanda principale a cui andremo a rispondere è: Qual è il ruolo del RLS per la formazione dei lavoratori?

Le attribuzioni del RLS ex art. 50 del D.Lgs 81/08

Rispondiamo alla domanda partendo dal generale, ovvero dalle attribuzioni del RLS indicate nell'articolo 50 del testo unico che, di seguito, citiamo testualmente:

"il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro."

La lettera d) dell'articolo sancisce che il datore di lavoro deve consultare il RLS in merito alla formazione, ed è proprio questa frase che può essere fraintesa.

Qual è il ruolo del RLS nella formazione dei lavoratori?

Non bisogna pensare che il RLS debba essere consultato per proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori così come accade per il RSPP o il Medico Competente, in quanto il Rappresentante non è un consulente o un soggetto formatore e non è tenuto ad avere conoscenze tali da progettare o gestire programmi formativi.

Tuttavia, data la formazione a sua volta ricevuta e la conoscenza del contesto e dei processi lavorativi, il RLS può svolgere delle mansioni importanti ai fini della formazione, essse sono:

  • valutare l'efficacia dei percorsi formativi proposti in relazione alle caratteristiche dei processi e del contesto lavorativo;
  • coinvolgere attivamente i lavoratori informandoli sul loro diritto alla formazione ex articolo 37;
  • verificare che i lavoratori, compresi gli addetti alle emergenze, abbiano ricevuto la giusta formazione ed aggiornamento;

Il fine ultimo di queste mansioni è fornire al Datore di lavoro ulteriori conoscenze e informazioni rilevate ai pericoli reali riscontrati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa che possono influenzare il contenuto della formazione obbligatoria o che richiedano una rivalutazione della stessa.

Tuttavia, si tratta di valutazioni di cui il datore di lavoro deve tener conto per avere una visione più dettagliata del profilo di rischio della sua azienda, per poi decidere quali misure attuare in autonomia. Ciò vuol dire che il RLS non ha potere decisionale e, di conseguenza, responsabilità in materia, può solo riferire e segnalare le problematiche riscontrate.

Lascia un commento