Cos'è il Rischio Chimico: definizione, normativa e obbligo di valutazione
Tra i rischi descritti e normati all'interno del D.lgs 81/08, uno dei più diffusi nei luoghi di lavoro è il rischio chimico. Contrariamente a quanto si pensa, non riguarda solo industrie chimiche o laboratori, ma tutte le aziende che utilizzano sostanze potenzialmente pericolose. In questa guida analizziamo nel dettaglio cos'è il rischio chimico, come viene classificato e quali sono gli obblighi per la valutazione e la gestione all'interno dell'azienda.
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Rischio chimico: Definizione
Il rischio chimico può sorgere all'interno di un'azienda quando al suo interno si utilizzano agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non si tratta quindi di un rischio limitato alle industrie chimiche o ai laboratori, ma di una condizione che può interessare tutte le realtà in cui vengono impiegate sostanze o miscele potenzialmente pericolose durante le normali attività lavorative.
Secondo l'articolo 222 del Testo Unico sulla Sicurezza, per agenti chimici si intendono tutte le sostanze e le miscele chimiche che, durante il lavoro, vengono impiegate, prodotte oppure smaltite. In concreto, si tratta di prodotti molto comuni in azienda, come detergenti, solventi, vernici, adesivi o disinfettanti.
Il rischio chimico, quindi, non dipende soltanto dalla presenza della sostanza, ma anche dalle sue proprietà pericolose, dalle modalità di utilizzo, dalla quantità impiegata, dalla durata dell'esposizione e dalle condizioni operative in cui i lavoratori svolgono la propria attività. Per questo motivo, il datore di lavoro deve valutarlo con attenzione e adottare misure adeguate di prevenzione e protezione per ridurre l'esposizione e tutelare la salute dei lavoratori.
Differenza tra pericolo chimico e rischio chimico
Il pericolo chimico è la capacità propria di una sostanza di causare un danno, ad esempio perché è tossica, corrosiva o infiammabile. Il rischio chimico, invece, dipende dalla concreta esposizione del lavoratore a quella sostanza, in base a fattori come quantità, modalità d'uso, durata del contatto e misure di prevenzione adottate. Questa distinzione è importante perché nella valutazione del rischio chimico non basta sapere che una sostanza è pericolosa: bisogna capire anche come viene utilizzata in azienda e quale livello di esposizione comporta per i lavoratori.
Come si classifica il rischio chimico
Ci sono diverse tipologie di rischio chimico, che si distinguono in base al tipo di pericolo costituito dalla sostanza chimica. In generale, il rischio chimico può essere classificato in 3 grandi categorie:
- pericoli per la salute;
- pericoli di incendio o esplosione;
- pericoli per l'ambiente.
Nell'ambito della sicurezza sul lavoro, le categorie che assumono maggiore rilievo sono soprattutto i pericoli per la salute e i pericoli di incendio o esplosione, perché sono quelli che incidono direttamente sulla tutela dei lavoratori e sulle misure di prevenzione da adottare in azienda.
Questa classificazione è importante perché consente di valutare correttamente gli effetti che una sostanza può avere sul luogo di lavoro e di individuare le misure di prevenzione e protezione più adeguate in base al tipo di esposizione e al livello di rischio presente.
Qual è la normativa sul rischio chimico
La normativa di riferimento in Italia per quanto riguarda il rischio chimico è il D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo I "Protezione da agenti chimici" che affronta nel dettaglio l'argomento indicando:
- Campo di applicazione (Art. 221);
- Definizioni (Art. 222);
- Valutazione dei rischi (Art. 223);
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art. 224);
- Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art. 225);
- Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (Art. 226);
- Informazione e formazione per i lavoratori (Art. 227);
- Divieti (Art. 228);
- Sorveglianza sanitaria (Art. 229);
- Cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230);
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori (Art. 231);
- Adeguamenti normativi (Art. 232).
Tutte le indicazioni sugli obblighi e la valutazione del rischio chimico sono contenuti negli articoli appena indicati, tuttavia queste disposizioni sono quelle valide per l'Italia, ma il quadro che norma questa tipologia di rischio è molto più ampio. Per tutelare i lavoratori e tenere sotto controllo il rischio chimico, infatti, bisogna anche rifarsi a normative europee specifiche, in particolare a:
- Regolamento REACH;
- Regolamento CLP.
Rischio chimico e Regolamento REACH
Il Regolamento REACH è uno dei principali riferimenti europei in materia di sostanze chimiche. L'acronimo indica Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, cioè registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il suo obiettivo è migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente, attribuendo alle imprese la responsabilità di conoscere le sostanze che producono o importano e di gestirne correttamente i rischi.
In pratica, il REACH impone alle aziende interessate di raccogliere informazioni sulle sostanze chimiche e, nei casi previsti, di registrarle presso l'ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Tra gli strumenti più importanti previsti dal regolamento rientra anche la Scheda Dati di Sicurezza (SDS), fondamentale per comunicare i pericoli delle sostanze e fornire indicazioni sul loro uso sicuro nei luoghi di lavoro.
Per le aziende, il regolamento REACH è quindi un punto di riferimento essenziale perché consente di conoscere meglio le caratteristiche delle sostanze chimiche utilizzate, i possibili effetti sulla salute e le misure da adottare per ridurre il rischio chimico e tutelare i lavoratori.
Rischio Chimico e CLP
Un altro riferimento importante è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 o CLP ovvero Classification Labelling Packaging. Si tratta di un regolamento entrato in vigore il 20/01/2009 a cui si deve l'introduzione di un nuovo sistema uniformato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e le miscele chimiche, che sostituisce il vecchio sistema presente in europa armonizzandosi con il Sistema Mondiale dell'ONU, il GHS. Lo scopo primario del regolamento CLP è quello di etichettare le sostanze chimiche in modo da garantire una classificazione a priori per l'utilizzatore, in modo intuitivo e rapido attraverso 9 pittogrammi di cui:
- 5 indicano i pericoli fisici;
- 3 indicano i pericoli per la salute;
- 1 indica i pericoli per l'ambiente.
Oltre al pittogramma, ai sensi del regolamento CLP, sul prodotto chimico devono essere presenti anche:
- Anagrafica e contatti dell'impresa;
- Quantità nominale di una sostanza o miscela contenuta nell'imballaggio messo a disposizione del pubblico;
- Identificatori del prodotto;
- Frasi di pericolo h;
- Avvertenze,
- Consigli di prudenza
- Informazioni ulteriori (ove previsto da altre normative).
VEDI ANCHE: Cos'è il regolamento CLP in breve
Come si effettua la valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio chimico è uno degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro, il quale deve analizzare la presenza di agenti chimici pericolosi in azienda e riportarne gli esiti all'interno del DVR. L'obiettivo è verificare il livello di esposizione dei lavoratori e individuare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.
Per effettuare correttamente la valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro deve:
- individuare la presenza di eventuali prodotti o agenti chimici sul luogo di lavoro;
- verificare le informazioni contenute nella Scheda Dati di Sicurezza;
- valutare l'esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche pericolose;
- analizzare le modalità di utilizzo, la quantità impiegata e la durata dell'esposizione;
- elaborare misure preventive e protettive adeguate;
- prevedere, quando necessario, la sorveglianza sanitaria con il supporto del medico competente.
Durante l'analisi dei dati emersi bisogna prestare attenzione al livello di rischio rilevato e, in base a quello, mettere in atto le misure di sicurezza più idonee. Gli esiti della valutazione possono essere due:
- rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
- rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
Nel secondo caso, il datore di lavoro dovrà adottare interventi specifici per eliminare o ridurre l'esposizione agli agenti chimici e aggiornare la valutazione ogni volta che cambiano le sostanze utilizzate, le lavorazioni o le condizioni operative.
Chi effettua la valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio chimico è un obbligo del datore di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08, che ne è direttamente responsabile. Tuttavia, per effettuare una valutazione corretta e completa, il datore di lavoro si avvale del supporto delle figure della prevenzione aziendale, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, quando necessario, del medico competente.
Il coinvolgimento di queste figure è fondamentale soprattutto nei casi in cui il rischio chimico non sia basso o irrilevante per la salute, perché consente di analizzare in modo più approfondito l'esposizione dei lavoratori e individuare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.
Rischio chimico: le misure di prevenzione e protezione
Per quanto riguarda le misure di sicurezza che il datore di lavoro dovrà mettere in atto nel caso in cui l'analisi porti alla luce un rischio non basso e non irrilevante per la salute, esse sono:
- Progettare, ove possibile, processi lavorativi più appropriati;
- Valutare, ove possibile, la sostituzione dell'agente chimico pericolo;
- Fornire ai lavoratori DPI adeguati;
- Fornire ai lavoratori informazione e formazione specifica adeguate;
- Installare, se è il caso, dispositivi di protezione collettiva adeguate;
- prevedere metodi appropriati per la conservazione, l'utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio degli agenti chimici.
Rischio chimico e formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori sul rischio chimico presente in azienda avviene tramite corsi di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e devono affrontare argomenti come:
- l'identificazione dei pericoli chimici;
- l'uso sicuro dei prodotti chimici;
- le misure di prevenzione e protezione;
- le procedure di emergenza e le leggi e le normative pertinenti in materia di sicurezza chimica.
La formazione deve essere mirata alle specifiche attività svolte dai lavoratori e alle sostanze chimiche utilizzate nell'ambiente di lavoro.

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