Rischio Cancerogeno e Mutageno: Valutazione del Rischio e Obblighi del Datore di Lavoro

Gli agenti cancerogeni e mutageni rappresentano uno dei rischi più gravi per la salute dei lavoratori, poiché possono provocare tumori e alterazioni genetiche anche a distanza di molti anni dall'esposizione. Per questo motivo, la loro gestione nei luoghi di lavoro è oggetto di una disciplina specifica all'interno del D.Lgs. 81/08. In questo articolo il tema viene affrontato dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, con un focus sugli obblighi del datore di lavoro, sulla valutazione del rischio e sul ruolo centrale della formazione.

Agenti cancerogeni e mutageni: cosa sono e dove si trovano

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha individuato oltre 400 agenti classificabili come cancerogeni o mutageni per l'uomo. Il termine mutazione indica qualsiasi modifica del patrimonio genetico: gli agenti cancerogeni e mutageni sono infatti in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti.

In ambito di sicurezza sul lavoro, queste sostanze possono essere presenti in numerosi settori, tra cui:

  • industria petrolchimica e farmaceutica;
  • lavorazioni meccaniche e saldatura di acciai inox;
  • asfaltatura stradale;
  • lavorazioni del legno e del cuoio.

Tra i principali agenti cancerogeni presenti negli ambienti di lavoro rientrano:

  • composti inorganici dell'arsenico;
  • composti del cromo e del nickel;
  • benzene;
  • idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Le principali vie di esposizione sono:

  • inalazione;
  • ingestione;
  • contatto cutaneo.

Cosa si intende per agente cancerogeno e mutageno secondo il D.Lgs. 81/08

L'art. 234 del D.Lgs. 81/08 fornisce una definizione normativa chiara e utile per comprendere quando si applicano gli obblighi specifici in materia di rischio cancerogeno e mutageno.

È considerato agente cancerogeno:

  • una sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • una sostanza, miscela o procedimento indicati nell'Allegato I del D.Lgs. 81/08 (ex Allegato XLII);

È invece definito agente mutageno:

  • una sostanza o miscela classificata come mutagena per le cellule germinali di categoria 1A o 1B, secondo la normativa europea.

Queste definizioni sono fondamentali perché determinano l'applicazione degli obblighi del datore di lavoro in termini di valutazione del rischio, misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e tracciabilità dell'esposizione.

Aggiornamenti normativi: Decreto 11 febbraio 2021 e novità recenti

Il quadro normativo sugli agenti cancerogeni e mutageni è stato aggiornato per recepire l'evoluzione tecnico-scientifica e le direttive europee. In particolare, il Decreto Interministeriale dell'11 febbraio 2021 (attuazione delle Direttive UE 2019/130 e 2019/983) ha sostituito gli allegati XLII e XLIII con i nuovi allegati I e II, introducendo aggiornamenti rilevanti per la protezione dei lavoratori esposti.

In sintesi, gli allegati aggiornati riguardano:

  • Allegato I: elenco di sostanze, miscele e processi che possono comportare esposizione a rischio cancerogeno/mutageno (tra le novità, rientrano anche lavorazioni/condizioni legate a oli minerali usati e alle emissioni dei motori diesel);
  • Allegato II: valori limite di esposizione professionale (OELV), con eventuali note e misure transitorie, che incidono direttamente sulla valutazione dell'esposizione e sulle misure da adottare.

Più recentemente, il D.Lgs. 135/2024 (in vigore dall'11 ottobre 2024) ha recepito ulteriori aggiornamenti europei e ha rafforzato l'impianto di tutela, includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione nel perimetro del Capo II del Titolo IX. Anche se questo articolo è focalizzato su cancerogeni e mutageni, è utile ricordare che l'aggiornamento normativo può richiedere un riesame complessivo delle sostanze impiegate in azienda.

Impatto pratico per le aziende: quando cambiano allegati, valori limite o sostanze/processi impiegati, il datore di lavoro deve verificare se è necessario aggiornare il DVR, rivedere le misure tecniche e organizzative e rafforzare informazione e formazione.

Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni

La valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni è il punto di partenza di tutta la gestione preventiva ed è sempre obbligatoria, perché il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda. Anche quando l'esposizione risulti assente o inferiore ai valori limite, è necessario documentare nel DVR le motivazioni e gli elementi a supporto di tale conclusione.

La valutazione ha lo scopo di:

  • analizzare il livello di esposizione reale dei lavoratori;
  • verificare il rispetto dei limiti di sicurezza e dei valori di riferimento applicabili (in particolare i valori limite riportati nell'Allegato II, ex Allegato XLIII);
  • definire le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Ai fini della valutazione, il datore di lavoro deve considerare, in particolare:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene e i motivi per cui vengono impiegate;
  • i quantitativi utilizzati;
  • il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti pericolosi.

L'esito della valutazione deve essere riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, quando la valutazione viene supportata da indagini strumentali, è opportuno predisporre un documento tecnico specifico come allegato. Inoltre, in base al contesto, le risultanze devono essere coerenti anche con altri documenti di sicurezza, come:

  • POS (Piano Operativo di Sicurezza) in caso di attività in ambito Titolo IV;
  • DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) quando ditte esterne possono essere esposte al rischio.

Obblighi del datore di lavoro dopo la valutazione del rischio

Una volta effettuata la valutazione del rischio, il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di adottare una gerarchia di misure finalizzata alla riduzione del rischio alla fonte. Le misure devono essere applicate in modo progressivo, privilegiando le soluzioni più efficaci e strutturali in questo ordine:

  1. Eliminazione o sostituzione
    evitare l'uso di agenti cancerogeni o mutageni e sostituirli con sostanze o processi meno pericolosi, quando tecnicamente possibile.
  2. Sistemi chiusi
    se la sostituzione non è attuabile, l'utilizzo deve avvenire in impianti o processi confinati che impediscono la dispersione nell'ambiente di lavoro e riducono il contatto con i lavoratori.
  3. Riduzione dell'esposizione
    quando non è tecnicamente possibile un sistema chiuso, l'esposizione deve essere ridotta al livello più basso tecnicamente possibile, privilegiando le protezioni collettive (es. aspirazione/localizzazione del rischio) e solo in aggiunta i DPI.

Accanto alle misure tecniche, il datore di lavoro deve adottare anche misure organizzative e procedurali, ad esempio limitando il numero di lavoratori esposti, delimitando le aree a rischio e definendo modalità operative e di emergenza coerenti con il livello di esposizione riscontrato.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti

I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con il supporto del Medico Competente. La sorveglianza sanitaria consente di monitorare gli effetti dell'esposizione e di individuare precocemente eventuali segnali di alterazione riconducibili al rischio.

Se gli accertamenti sanitari evidenziano anomalie imputabili all'esposizione, è necessario:

  • effettuare una nuova valutazione del rischio;
  • se tecnicamente possibile, procedere a una misurazione dell'esposizione e della concentrazione in aria, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione.

Registro di esposizione: cos'è e chi lo redige

Quando la valutazione del rischio evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori esposti, è necessario istituire un Registro di esposizione. Nel registro devono essere riportati, per ciascun lavoratore, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione. Il Registro di esposizione è redatto e aggiornato dal Datore di Lavoro ed è accessibile al RSPP. Inoltre, il Medico Competente istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto, a supporto della sorveglianza sanitaria e della tracciabilità nel tempo.

Misure di prevenzione e protezione dal rischio cancerogeno

Per ridurre l'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e protezione adeguate al livello di rischio. In particolare, è importante intervenire sia sull'organizzazione del lavoro sia sulle modalità operative, per ridurre al minimo la probabilità di contatto e la dispersione degli agenti pericolosi.

  • impiegare quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni;
  • limitare al minimo il numero di lavoratori esposti e, quando necessario, isolare le lavorazioni in aree dedicate e adeguatamente segnalate;
  • assicurare la corretta gestione dei DPI, con custodia in luoghi controllati e pulizia dopo ogni utilizzo;
  • garantire che trasporto e immagazzinamento avvengano in contenitori ermetici ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

Una gestione efficace del rischio cancerogeno e mutageno richiede continuità: dalla valutazione del rischio alla scelta delle misure tecniche, fino alla formazione e alla corretta applicazione delle procedure operative. In questo modo l'azienda tutela concretamente la salute dei lavoratori e riduce il rischio di non conformità e responsabilità in caso di controlli.

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