Rischio Biologico negli ambienti di lavoro: Normativa e Obblighi del Datore di Lavoro

Il rischio biologico è uno dei rischi specifici più rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto in tutte quelle attività in cui i lavoratori possono essere esposti a microrganismi, virus, batteri, parassiti o tossine potenzialmente dannosi per la salute. Per approfondire questo tema dal punto di vista normativo e operativo, oppure per colmare eventuali lacune formative in azienda, può essere utile seguire uno specifico corso sul rischio chimico e biologico, utile a comprendere obblighi, misure di prevenzione e comportamenti corretti da adottare nei contesti esposti. In questo articolo vedremo che cos'è il rischio biologico, cosa prevede il D.Lgs. 81/08, quali sono gli agenti biologici da considerare nella valutazione dei rischi e quali misure devono adottare datore di lavoro e lavoratori per prevenire l'esposizione e operare in conformità alla normativa vigente.

Che cos'è il rischio biologico sul lavoro: la definizione del D.Lgs. 81/08

Per rischio biologico (o biorischio) si intende il rischio derivante dall'esposizione ad agenti o sostanze di origine biologica potenzialmente dannosi per la salute dei lavoratori. Rientrano tra le principali fonti i microrganismi, i virus, i batteri e le tossine, cioè tutti quegli agenti che, in determinate condizioni, possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

In materia di sicurezza sul lavoro, il rischio biologico è disciplinato dal D.Lgs. 81/08, in particolare dal Titolo X "Esposizione ad agenti biologici". L'articolo 267 fornisce alcune definizioni fondamentali per inquadrare correttamente questa tipologia di rischio:

  • Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
  • Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
  • Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Oltre a definire gli agenti biologici, il Testo Unico ne stabilisce la classificazione e individua gli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. La normativa prevede inoltre specifiche disposizioni per i laboratori, le strutture sanitarie e veterinarie e per le attività che comportano l'utilizzo di agenti biologici dei gruppi di rischio più elevati. Questi argomenti verranno approfonditi nei paragrafi successivi.

Classificazione degli agenti biologici: i 4 gruppi di rischio

L'articolo 268 del D.Lgs. 81/08 prevede una classificazione degli agenti biologici in 4 gruppi, definita in base al rischio di infezione, alla gravità della malattia, alla possibilità di propagazione nella comunità e alla disponibilità di efficaci misure di profilassi o terapia. Questa classificazione è fondamentale per valutare correttamente il livello di esposizione e individuare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

Gruppo di Agenti Biologici Descrizione Rischio per i lavoratori e la comunità
Gruppo 1 Comprende gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie nell'uomo. Rischio basso per i lavoratori e bassa probabilità di diffusione nella comunità.
Gruppo 2 Include agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori. Bassa probabilità di propagazione nella comunità; sono generalmente disponibili efficaci misure di profilassi o terapia.
Gruppo 3 Comprende agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori. Possibile propagazione nella comunità; sono normalmente disponibili efficaci misure di profilassi o terapia.
Gruppo 4 Comprende agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori. Elevata probabilità di diffusione nella comunità e, di norma, assenza di efficaci misure di profilassi o terapia.

Il comma 2 dell'articolo 268 specifica inoltre che, se un agente biologico non può essere attribuito in modo univoco a uno dei 4 gruppi, deve essere classificato nel gruppo di rischio più elevato tra quelli considerati. L'elenco ufficiale degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 è riportato nell'Allegato XLVI del Testo Unico.

Quando si verifica il rischio e quali sono i pericoli biologici?

Il rischio biologico si verifica quando, oltre alla presenza di un agente biologico, esistono modalità operative, ambienti di lavoro o procedure che possono favorire l'esposizione dei lavoratori, ad esempio attraverso il contatto diretto con materiali contaminati, l'inalazione di aerosol o la manipolazione di sostanze di origine biologica. I pericoli biologici sono quindi rappresentati da tutti quegli agenti che, in determinate condizioni, possono causare infezioni, allergie o intossicazioni.

In ambito lavorativo, il livello di rischio non dipende soltanto dalla natura dell'agente, ma anche da diversi fattori che incidono sull'esposizione, come:

  • la frequenza dell'esposizione;
  • la quantità di agente presente;
  • le modalità di trasmissione;
  • le condizioni igieniche;
  • l'organizzazione del lavoro;
  • l'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Per questo motivo, la semplice presenza di microrganismi, virus o batteri non è sufficiente, da sola, a determinare un rischio effettivo: è necessario valutare in quali attività l'esposizione possa avvenire realmente e con quale livello di probabilità e gravità.

Le principali vie di trasmissione del rischio biologico sono:

  • contatto diretto, ad esempio con persone, animali, liquidi biologici o materiali contaminati;
  • contatto indiretto, tramite superfici, strumenti, attrezzature o dispositivi non correttamente sanificati;
  • inalazione, in presenza di aerosol, polveri o goccioline che possono veicolare microrganismi patogeni;
  • inoculazione accidentale, ad esempio attraverso punture, tagli o lesioni provocate da aghi, strumenti o materiali contaminati;
  • ingestione accidentale, possibile in caso di scarsa igiene, contaminazione delle mani o contatto con sostanze biologiche durante le lavorazioni.

Comprendere quando si verifica il rischio biologico è essenziale per impostare correttamente la valutazione dei rischi e individuare le misure di contenimento più adatte in relazione alle lavorazioni svolte e agli agenti potenzialmente presenti.

Quali sono i lavori a rischio biologico?

I lavori a rischio biologico sono tutte quelle attività in cui i lavoratori possono essere esposti, in modo deliberato o potenziale, ad agenti biologici come virus, batteri, microrganismi, colture cellulari o materiali contaminati. Rientrano tra i contesti più esposti, in particolare, le strutture sanitarie e veterinarie, i laboratori e gli stabulari, oltre ai processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4. In generale, il rischio biologico deve essere valutato ogni volta che le lavorazioni, i campioni, i residui o i materiali manipolati possono comportare un'esposizione per i lavoratori.

Rischio biologico: comunicazione e autorizzazione

Il datore di lavoro che intende avviare attività che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 deve effettuare una comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione deve contenere:

  • i dati identificativi dell'azienda;
  • il documento di valutazione del rischio biologico previsto dall'articolo 271.

La comunicazione deve essere aggiornata ogni volta che intervengono modifiche nei processi lavorativi in grado di incidere sul livello di rischio oppure quando si intende utilizzare un nuovo agente biologico classificato nell'Allegato XLVI. Nel caso di utilizzo di agenti appartenenti al gruppo 4, oltre alla comunicazione è necessaria una specifica autorizzazione del Ministero della Salute, da richiedere indicando anche l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. L'autorizzazione ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata alla scadenza.

Rischio biologico: obblighi del datore di lavoro

Il Capo II del Titolo X del D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi per il datore di lavoro nelle attività in cui è presente un'esposizione ad agenti biologici. In particolare, il datore di lavoro deve adottare misure di valutazione, prevenzione, protezione, informazione e gestione del rischio biologico, tra cui:

  • la valutazione del rischio biologico di cui all'art. 271;
  • le misure tecniche, organizzative e procedurali di cui all'art. 272;
  • le misure igieniche di cui all'art. 273;
  • le misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie di cui all'art. 274;
  • le misure specifiche per i laboratori e gli stabulari di cui all'art. 275;
  • le misure specifiche per i processi industriali di cui all'art. 276;
  • le misure di emergenza di cui all'art. 277;
  • l'informazione e la formazione specifica dei lavoratori di cui all'art. 278.

Valutazione del Rischio Biologico

Ai sensi dell'articolo 271, il datore di lavoro, nello svolgimento della valutazione del rischio di cui all'articolo 17, deve tenere conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche degli agenti biologici utilizzati e delle modalità lavorative che possono essere considerate fonte di rischio, nello specifico deve tenere conto:

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
  • dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;

Analogamente, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato, a seguito dell'analisi, con i seguenti elementi

  • indicazione delle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • indicazione del numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
  • generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • indicazione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonchè delle misure preventive e protettive applicate;
  • indicaizone dell programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Ricordiamo in oltre che la valutazione andrà ripetuta in caso di cambiamenti al processo lavorativo che alterino i livelli di rischio biologico vanificando i provvedimenti e la valutazione precedente, contestualmente a ciò dovrà essere aggiornato il DVR.

DPI e misure di prevenzione del rischio biologico

Quando la valutazione del rischio biologico evidenzia un pericolo per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare specifiche misure di prevenzione e protezione per evitare o ridurre al minimo l'esposizione. In particolare, il D.Lgs. 81/08 prevede misure tecniche, organizzative e procedurali come la limitazione del numero di lavoratori esposti, la corretta progettazione dei processi lavorativi, l'adozione di procedure per la manipolazione sicura di campioni e materiali, la definizione di procedure di emergenza, l'utilizzo della segnaletica di rischio biologico e la gestione sicura della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. La normativa stabilisce inoltre specifiche misure igieniche, tra cui la disponibilità di servizi sanitari adeguati, docce, lavaggi oculari e antisettici per la pelle, nonché l'obbligo di mettere a disposizione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da conservare separatamente dagli abiti civili. I DPI per il rischio biologico devono essere individuati in relazione alle lavorazioni svolte e utilizzati quando l'esposizione non può essere evitata con altre misure, come previsto dal principio di priorità delle protezioni collettive e organizzative rispetto a quelle individuali.

Informazione e Formazione dei lavoratori sul Rischio Biologico

In caso di esposizione dei lavoratori al rischio biologico, il datore di lavoro è obbligato a fornire loro informazioni ed istruzioni riguardo a:

  • rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  • precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  • misure igieniche da osservare;
  • funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  • procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  • modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze;

Sugli stessi argomenti dovrà essere effettuata la formazione e l'eventuale addestramento. Per quanto riguarda la formazione, il rischio biologico rientra tra i rischi specifici trattati all'interno dei corsi obbligatori previsti dal D.Lgs 81/08, che forniscono ai lavoratori, ai datori di lavoro a a tutti i soggetti della sicurezza, le competenze necessarie per affrontare in modo sicuro i rischi legati al rischio biologico. Tuttavia, in caso di cambio di mansione o di inserimento successivo di lavoratori in attività esposte a rischio biologico, può essere utile approfondire il tema con il nostro corso dedicato.

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