Rischio Biologico negli ambienti di lavoro: Normativa e Obblighi del Datore di Lavoro

Tra i rischi di cui tener conto in fase di valutazione in alcuni settori professionali figura il rischio biologico, un rischio specifico che prevede determinate metodologie di analisi e misure di prevenzione e protezione appropriate. In questo articolo ci occuperemo di affrontare l'argomento cercando di dare una definizione di rischio biologico in riferimento alla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

Cos'è il Rischio Biologico? Definizioni 81/08

Per definizione, il rischio biologico, detto anche Biorischio è quella tipologia di rischio derivante dall'esposizione del soggetto ad agenti o sostanze di orgine biologica potenzialmente dannosi per la salute degli esseri viventi, nel nostro caso, dei lavoratori.
Fonti di rischio biologico dunque sono da considerare:

  • microorganismi;
  • virus;
  • tossine;
  • batteri;

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il Rischio Biologico è disciplinato dal D.lgs 81/08 al Titolo X "ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI", dove all'articolo 267 vengono fornite innanzitutto 3 definizioni per inquadrare meglio questa tipologia di rischio:

  • agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  • microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari;

Classificazione degli Agenti Biologici

L'articolo 268 continua fornendo una classificazione degli agenti biologici, effettuando una divisione in 4 gruppi in base al rischio di infezione.
I gruppi sono i seguenti:

  • Gruppo 1
    nel quale sono riportati gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
  • Gruppo 2
    che comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 3
    di cui fanno parte agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui, comunque, sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 4
    nel quale vengono classificati gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;

Il comma 2 dell'articolo specifica che nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito inequivocabilmente ad uno dei 4 gruppi, debba essere inserito nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
Nel testo unico, all'allegato XLVI è presente un elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Allegato XLVI

Rischio Biologico: Comunicazione e Autorizzazione

La normativa prevede che il datore di lavoro che intende avviare attività i cui processi lavorativi comportano l'utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 debba effettuare una comunicazione all'organo di vigilanza territoriale competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, riportando:

  • Dati anagrafici dell'azienda e del titolare;
  • Documento di valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271;

La comunicazione aggiornata, andrà inviata ogni qualvolta si verifichino dei cambiamenti nei processi lavorativi che influiscano sul livello di rischio biologico o, in ogni caso, quando si intende utilizzare un nuovo agente classificato nell'allegato XLVI.
Nel caso di utilizzo di agenti appartenenti al gruppo 4, oltre alla comunicazione, il datore di lavoro dovrà effettuare una richiesta di autorizzazione al Ministero della salute, comunicando oltre agli elementi di cui sopra anche l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
Tale autorizzazione ha la valenza di 5 anni scaduti i quali deve essere rinnovata.

Rischio Biologico: Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II del Titolo X elenca ulteriori obblighi per il datore di lavoro dell'azienda che utilizza agenti biologici, si tratta di adempimenti o misure da applicare, essi sono:

  • Valutazione del rischio Biologico di cui all'art. 271;
  • Misure tecniche, organizzative, procedurali di cui all'art. 272;
  • Misure igieniche di cui all'art. 273;
  • Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie di cui all'art. 274;
  • Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari di cui all'art. 275;
  • Misure specifiche per i processi industriali di cui all'art. 276;
  • Misure di emergenza di cui all'art. 277;
  • Informazioni e formazione specifica per i lavoratori di cui all'art. 278;

Valutazione del Rischio Biologico

Ai sensi dell'articolo 271, il datore di lavoro, nello svolgimento della valutazione del rischio di cui all'articolo 17, deve tenere conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche degli agenti biologici utilizzati e delle modalità lavorative che possono essere considerate fonte di rischio, nello specifico deve tenere conto:

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
  • dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;

Analogamente, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato, a seguito dell'analisi, con i seguenti elementi

  • indicazione delle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • indicazione del numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
  • generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • indicazione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonchè delle misure preventive e protettive applicate;
  • indicaizone dell programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Ricordiamo in oltre che la valutazione andrà ripetuta in caso di cambiamenti al processo lavorativo che alterino i livelli di rischio biologico vanificando i provvedimenti e la valutazione precedente, contestualmente a ciò dovrà essere aggiornato il DVR.

Informazione e Formazione dei lavoratori sul Rischio Biologico

In caso di esposizione dei lavoratori al rischio biologico, il datore di lavoro è obbligato a fornire loro informazioni ed istruzioni riguardo a:

  • rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
  • precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  • misure igieniche da osservare;
  • funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  • procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
  • modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze;

Sugli stessi argomenti dovrà essere effettuata la formazione e l'eventuale addestramento. Per quanto riguarda la formazione, il rischio biologico rientra tra i rischi specifici trattati all'interno dei corsi di sicurezza obbligatori previsti dal D.Lgs 81/08, che forniscono ai lavoratori, ai datori di lavoro a a tutti i soggetti della sicurezza, le competenze necessarie per affrontare in modo sicuro i rischi legati al rischio biologico e per assicurare che le attività siano conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

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