Rischi da interferenza: definizione, esempi, tipologie, normative

L'attività di valutazione dei rischi prevista dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, deve essere estendersi a tutte le tipologie di rischio generico e specifico presente in azienda. Tuttavia, vi sono dei casi in cui aziende contraddistinte da diversi rischi specifici si trovano a svolgere le loro mansioni, in concomitanza, nella stessa area lavorativa. In casi del genere si parla di rischi da interferenza, un argomento cui la normativa in vigore da molta importanza, e su cui è necessario spendere qualche parola in approfondimento. Con il nostro articolo odierno ci occuperemo di analizzare la tematica dei rischi interferenziali fornendo una definizione chiara e soprattutto degli esempi per aiutarvi a comprendere meglio i campi di applicazione della normativa.

Rischi da interferenza: cosa sono

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti o interferenziali) sono condizioni che si verificano, appunto, quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano a svolgere le loro mansioni nella stessa "area lavorativa", nello stesso momento, o in successione qualora gli effetti dell'attività lavorativa di chi precede possono influenzare negativamente le condizioni di sicurezza di chi si ritrova ad operare nel sito successivamente.
Per essere più chiari, i rischi da interferenza si possono presentare nel caso in cui una ditta di manutenzione viene chiamata ad intervenire sull'impianto elettrico di una fabbrica, in questi casi si possono, dunque, identificare due categorie di rischi:

  • Rischi propri dell'unità produttiva in cui si svolgono i lavori;
  • Rischi prodotti dal processo lavorativo della ditta appaltante;

ciascuno dei rischi appartenenti ad una di queste categorie può essere considerato, reciprocamente, un rischio da interferenza.

Rischi interferenziali: esempi

Approfondiamo l'esempio sopracitato.
A causa di un guasto di un impianto all'interno di una fabbrica, una ditta appaltante viene incaricata delle operazioni di riparazione.
In questo caso i rischi presenti nell'area di lavoro, come il rumore causato dai macchinari di produzione o le sostanze chimiche utilizzate, sono per i lavoratori dell'azienda "committente", ma possono essere rischi da interferenza per i dipendenti della ditta che svolge le riparazioni in appalto. Viceversa, i rischi derivanti dalle operazioni di manutenzione o dalle attrezzature utilizzate per svolgerli, non sono un rischio interferente per i dipendenti della ditta che opera in appalto ma lo sono per i lavoratori impiegati nell'azienda committente, in questo caso la fabbrica.

Un ulteriore esempio può essere dato da lavori di manutenzione svolti in luoghi di lavoro, di norma meno pericolosi delle fabbriche, come gli uffici.La riparazione di un impianto di illuminazione, come ad esempio la sostituzione dei lampadari può creare disagi sia per i lavoratori occupanti che per gli "ospiti". La caduta di un lampadario durante la sostituzione o la presenza di fili e attrezzature ingombranti sul pavimento creano dei rischi a cui i lavoratori occupati in ufficio non sono esposti quotidianamente. Al tempo stesso la conformazione dell'ufficio, la disposizione dei serramenti o le semplici condizioni del pavimento, potrebbero influire negativamente sul lavoro dei manutentori diventando per loro motivo di probabile infortunio.

Tipologie di rischi interferenti

L'Inail ha elaborato delle specifiche linee guida per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative, all'interno di esse viene fornito un elenco delle principali tipologie di cui tener conto nella classificazione:

  • Rischi specifici
    ovvero rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto
  • Rischi indotti presunti
    ovvero rischi ipotizzati dal Committente in relazione all'attività che svolgerà l'appaltatore nel proprio ambiente di lavoro
  • Rischi Standard
    ovvero la somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti
  • Rischi indotti effettivi
    ovvero i rischi che l'appaltatore introduce effettivamente all'interno dell'ambiente di lavoro dell'azienda committente
  • Rischi reali
    ovvero la somma dei rischi specifici, dei rischi indotti presunti e dei rischi indotti effettivi.

Rischi interferenziali e D.Lgs 81/08

Gli aspetti normativi sono definiti dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, il quale stabilisce gli obblighi connessi a contratti, d'appalto, d'opera o di somministrazione.
L'articolo in questi casi, individua responsabilità ed adempimenti sia per il committente che per il contraente.
In primo luogo, sarà compito del Datore di Lavoro Committente, detto anche DLC, nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi contraenti che si trovano ad operare all'interno della sua azienda, ha l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
In casi del genere, poi, sia il Datore di lavoro Committente che i datori di lavoro delle ditte appaltanti sono chiamati a:

  • cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  • coordinanare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In particolare, sul datore di lavoro committente, ricade l'obbligo di promuovere ed incentivare tali attività di cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti non altrimenti eliminabili, tale documento è appunto il DUVRI.

Lascia un commento