Regole per la consegna dei DPI ai Lavoratori

La normativa relativa a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel D.lgs 81 del 2008 inserisce, tra gli obblighi per il datore di lavoro indicati all'articolo 18, l'approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale o DPI e la relativa fornitura ai lavoratori. Si tratta di un procedimento che deve essere svolto seguendo criteri ben precisi che verranno analizzati in questo articolo dedicato alla Consegna dei DPI ai Lavoratori.

Quando consegnare i DPI ai Lavoratori

Ai sensi della normativa si dovrà fare ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale soltanto quando non è possibile progettare e mettere in atto altre misure di prevenzione volte ad eliminare o ridurre il rischio alla fonte. Di conseguenza, bisognerà occuparsi di selezionare i DPI idonei al caso solo dopo aver:

  • provveduto all'adozione di Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC);
  • proveduto ad apportare modifiche al processo lavorativo;

La scelta, nello specifico, dovrà avvenire in base alle evidenze rilevate con la valutazione dei rischi fatta dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e dopo aver consultato Medico Competente e RLS.
In ogni caso, ciascun DPI va consegnato al lavoratore prima di adibirlo allo svolgimento di una mansione esposta al rischio dal quale il DPI lo deve proteggere.

Come deve avvenire la consegna dei DPI?

La consegna dei dispositivi di protezione individuale è un adempimento obbligatorio che va documentato. Quando il datore di lavoro, o chi per lui, fornisce i DPI al lavoratore, deve munirsi di un apposito modulo di consegna.
Questo modulo, chiamato spesso anche verbale di consegna dei DPI, deve avere le seguenti caratteristiche:

  • Essere redatto su carta intestata all'azienda;
  • Contenere i dati anagrafici di chi consegna i DPI e di chi li riceve;
  • Elencare tutti i DPI forniti al lavoratore;
  • Fornire informazioni al lavoratore su obblighi e modalità di utilizzo;
  • Riportare la firma del Datore di Lavoro;
  • Riportare la firma del lavoratore per accettazione;
  • Riportare data certa;

La scheda deve essere redatta in duplice copia di cui una dovrà essere conservata dal datore di lavoro presso l'azienda, l'altra sarà destinata al lavoratore come ricevuta di consegna dei DPI.
Scarica il Modulo di consegna dei DPI

Informativa da allegare al modulo di consegna dei DPI

Oltre al Dispositivo in sè, al lavoratore deve essere, altresì, fornita un'informativa dettagliata su quanto prevede la normativa riguardo a obblighi, responsabilità e modalità di utilizzo dello stesso. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti articoli:

Articolo 20 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

  1. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  3. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  4. d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

  1. a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
  2. b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3.

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

  1. a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  2. b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Consegna dei DPI: Ogni quanto deve avvenire

Non esiste un termine di tempo fisso per ripetere la consegna dei DPI ai lavoratori, tuttavia, è necessario farlo quando il dispositivo perde la sua efficacia, entro la data di scadenza fornita dal fabbricante.
Tra gli obblighi di quest'ultimo vi è, infatti, quello di fornire informazioni relative a:

  • manutenzione del DPI;
  • sostituzione del DPI;
  • messa fuori servizio del DPI;

In base a ciò, scatta l'obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza i dispositivi, assicurandone manutenzione, riparazione o sostituzione se necessario.

Commenti

  • Domenico Mariano 11/04/2022 - 19:08

    L'uso del badge per il prelievo di dpi con soluzioni automatiche è sancito dalla legge oppure bisogna sempre ricorrere alla firma del lavoratore

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