PiMUS: Cos’è, quando è obbligatorio, chi lo redige e cosa contiene

La normativa in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dispone che in ogni cantiere vi sia la documentazione tecnica relativa all'opera da realizzare, alle fasi lavorative o alla strumentazione utilizzata. Tra questi documenti si colloca il PiMUS, il documento tecnico al cui approfondimento è dedicato il presente articolo. Scopriremo cos'è, chi lo redige, quando è obbligatorio farlo e quali sono i contenuti minimi che devono trovarsi al suo interno ai sensi dei riferimenti normativi.

Pi.M.U.S.: significato

Pi.M.U.S. è l'acronimo di Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, ed è un documento operativo che contiene indicazioni per gli addetti e i preposti all'utilizzo del ponteggio. Tali indicazioni sono finalizzate a garantire la sicurezza di:

  • lavoratori che adoperano il ponteggio nel cantiere;
  • altri lavoratori presenti in cantiere;
  • eventuali abitanti o fruitori di edifici e stabili in ristrutturazione;

Pi.M.U.S.: riferimenti normativi

I riferimenti normativi in cui si parla del Pi.M.U.S. sono gli articoli 134 e 136 del D.Lgs 81/08 che riporteremo di seguito:

Articolo 134 - Documentazione

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Pi.M.U.S.: quando si redige

Il PiMUS è necessario e va sempre redatto per tutti i cantieri nei quali si fa uso di un ponteggio per l'esecuzione dei lavori. Nello specifico il PiMUS è obbligatorio quando si ricorre alle seguenti tipologie di ponteggio:

  • ponteggi metallici fissi;
  • impalcati;
  • opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;
  • ponteggi realizzati con elementi in legno;

Ci sono tuttavia anche dei casi in cui tale documento non deve essere realizzato, ovvero in opere provvisionali diverse dai ponteggi. Ecco quando non è obbligatorio:

  • per utilizzo di ponti su ruote o trabattelli;
  • per utilizzo di ponti su cavalietti;
  • per utilizzo di parapetti;

Pi.M.U.S.:chi lo redige

Il D.Lgs 81/08 prevede che l'obbligo di redigere il PiMUS. ricada sul datore di lavoro, che deve farlo:

  • tenendo in considerazione la complessità del ponteggio adoperato;
  • valutando le condizioni della sicurezza;

Il Pi.M.U.S. sarà poi messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavoratori interessati. Inoltre ai sensi dell'articolo 136, il pimus deve essere firmato da un tecnico, tuttavia l'articolo non specifica quali sono i requisiti di tale figura, di conseguenza si ritiene che per tecnico competente si possa intendere una delle seguenti figure:

  • Datore di lavoro in possesso di esperienza;
  • tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio;
  • Preposto in possesso di esperienza;
  • RSPP;

Pi.M.U.S.: Contenuti Minimi

I contenuti minimi del PIMUS sono riportati nell'allegato XXII del D. Lgs 81/2008 che attesta che il piano di montaggio, uso e smontaggio si deve compilare inserendo:

  1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
  2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  4. Identificazione del ponteggio;
  5. Disegno esecutivo del ponteggio;
  6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
  7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata")
  8. Illustrazione delle modalità' di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché' descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
  10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. allegato XIX)

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio

Per quanto riguarda le Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio, esse devono contenere:

  1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità',segnaletica, ecc.,
  2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità', ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
  3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
  4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
  5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
  6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'articolo 117;
  7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
  8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
  9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

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