Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per la formazione?

Finalmente, dopo una lunghissima attesa caratterizzata da confronti, modifiche e rinvii, in data 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha firmato il Nuovo Accordo volto a regolare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs 81/08. Con il testo appena siglato, vengono introdotte importanti modifiche ai percorsi formativi obbligatori previsti dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08. In questo articolo vedremo insieme, passo dopo passo, cosa cambia concretamente per ciascun corso e metteremo a confronto le regole precedenti con le nuove disposizioni, evidenziando chiaramente differenze, novità, e indicazioni operative per essere pronti e aggiornati alle nuove richieste normative.

Formazione per i Lavoratori

Rispetto al precedente accordo, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori non si registrano cambiamenti significativi. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 conferma infatti integralmente la struttura già nota della formazione obbligatoria, suddivisa in due moduli distinti. Il primo è relativo alla Formazione generale, ha una durata di 4 ore, ed è identico per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore o dal rischio specifico. Il secondo riguarda la Formazione sui rischi specifici, e anche questa volta varia invece secondo la classe di rischio associata al settore aziendale, definita sulla base del codice ATECO:

  • 4 ore per le attività a rischio basso;
  • 8 ore per le attività a rischio medio;
  • 12 ore per le attività a rischio alto.

Anche gli obblighi relativi all'aggiornamento della formazione rimangono invariati: questo va effettuato ogni qualvolta si verifichino modifiche significative nella valutazione dei rischi aziendali o se le verifiche di efficacia della formazione svolte durante il lavoro ne evidenziano l'esigenza. In ogni caso, l'aggiornamento deve essere svolto almeno ogni 5 anni, con unadurata di 6 ore.

Formazione per Datori di Lavoro

La grande novità è proprio l'introduzione di un corso per i Datori di Lavoro, cosa che prima non esisteva. La normativa precedente prevedeva dei percorsi formativi esclusivamente per i Datori di Lavoro che, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 81/08, sceglievano di svolgere in prima persona i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno della loro azienda, i cosiddetti DLSPP o Datori di Lavoro RSPP. Con il nuovo accordo, anche i datori di lavoro che non ricoprono questo ruolo dovranno soddisfare un obbligo formativo che richiede la frequenza di un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. In verità, gli argomenti previsti per questo corso sono molto simili a quelli prescritti per il corso Datore di Lavoro RSPP normato dal precedente accordo (Modulo 1 NORMATIVO - giuridico e Modulo 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza). Specifichiamo che per i datori di lavoro delle imprese del settore edile è prevista un'integrazione di 6 ore tramite il cosiddetto Modulo aggiuntivo "Cantieri". L'attestato ottenuto al termine del corso ha una validità di 5 anni, entro i quali dovrà essere obbligatoriamente rinnovato tramite un corso di aggiornamento di 6 ore. Nel caso di datori di lavoro del settore edile l'aggiornamento dovrà riguardare anche il modulo cantieri.

Formazione per Datori di Lavoro RSPP

Nel sistema precedente, la formazione del datore di lavoro RSPP era strutturata in quattro moduli, ovvero Normativo, Gestionale, Tecnico e Relazionale. La durata del corso variava in base alla classificazione del rischio dell'azienda, sempre definito tramite il codice ATECO:

  • Rischio basso (corso iniziale 16 ore, aggiornamento quinquennale di 6 ore);
  • Rischio medio (corso iniziale 32 ore, aggiornamento quinquennale di 10 ore);
  • Rischio alto (corso iniziale 48 ore, aggiornamento quinquennale di 14 ore).

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, la formazione dei datori di lavoro RSPP viene rimodulata e personalizzata in modo più aderente alle caratteristiche del settore di appartenenza. Innanzitutto, l'accordo prevede che il DLSPP dovrà comunque frequentare il corso di 16 ore descritto al paragrafo precedente, che dovrà essere integrato con un modulo di 8 ore, che include anche un'esercitazione pratica sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riferito al settore di appartenenza dell'impresa. Inoltre, sono previsti dei moduli tecnici integrativi differenti per durata e contenuti per alcune macrocategorie ATECO, come di seguito riportato:

Modulo integrativo Codici ATECO 2007 Durata
Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia A 01-02 16 ore
Pesca A 03 12 ore
Costruzioni F - Costruzioni 16 ore
Chimico - Petrolchimico C (19, 20 - Manifattura coke, raffinazione, chimica) 16 ore

Rimane la invariata cadenza quinquennale per l'aggiornamento che dovrà essere effettuato con un corso di 8 ore su argomenti affini ai compiti del DLSPP in materia di sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici, l'aggiornamento dovrà contenere anche tematiche relative ad essi.

Formazione per Dirigenti per la Sicurezza

Nel precedente Accordo, la formazione obbligatoria per i dirigenti era strutturata su quattro moduli principali della durata di 16 ore, con aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni della durata di 6 ore. Con il nuovo Accordo, per i dirigenti viene definito un percorso formativo che verte sulle stesse tematiche ma ha una durata inferiore, ovvero di 12 ore, con corso di aggiornamento di 6 ore da ripetere ogni 5 anni. Inoltre, anche in questo caso è previsto un ulteriore modulo integrativo di 6 ore, dedicato agli aspetti specifici dei cantieri, con focus sui rischi tipici delle attività edili.

Formazione per Preposti

I preposti, oltre alla formazione prevista per tutti i lavoratori, devono completare un modulo aggiuntivo di 12 ore, suddiviso in quattro aree tematiche dedicate agli aspetti normativi, gestionali e comunicativi del ruolo. L'aggiornamento è obbligatorio ogni 2 anni, con una durata minima di 6 ore, ma deve essere ripetuto anche in caso di cambiamenti significativi nelle attività o di nuovi rischi. Il nuovo Accordo esclude la modalità e-learning per questa formazione, proprio per garantire ai preposti anche una parte pratica, utile a sviluppare le competenze necessarie per comunicare e supervisionare efficacemente il proprio team.

Formazione per RSPP e ASPP

Per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il nuovo Accordo conferma la struttura già prevista, senza introdurre modifiche ai percorsi formativi. La formazione resta articolata in:

  • Modulo A (28 ore), obbligatorio per tutti;
  • Modulo B (48 ore), specifico per il settore di attività;
  • Modulo C (24 ore), riservato esclusivamente al responsabile RSPP;

L'aggiornamento quinquennale è anch'esso confermato:

  • 40 ore per gli RSPP;
  • 20 ore per gli ASPP.

Formazione per i Coordinatori della Sicurezza

Anche per i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il nuovo Accordo non introduce cambiamenti rispetto alla normativa precedente. Rimane obbligatorio il corso base di 120 ore, che affronta in modo approfondito tutte le competenze necessarie per gestire la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. L'aggiornamento quinquennale resta fissato in 40 ore, con l'obiettivo di mantenere aggiornate le conoscenze su normative, tecniche e buone pratiche del settore.

I nuovi corsi saranno validi online?

Anche il nuovo accordo prevede la possibilità di svolgere i corsi in FAD (formazione a distanza) disciplinando i casi in cui è possibile svolgerli in modalità Sincrona, ovvero tramite videoconferenze, o in modalità Asincrona, ovvero tramite corsi e-learning. Rispetto al precedente accordo spicca una novità nelle modalità di fruizione per la videoconferenza: i dispositivi consentiti sono solo pc e tablet, no secco agli smartphone sia per problemi di natura ergonomica, sia per problemi di stabilità e velocità di collegamento alla rete. A parte questo, la validità varia a seconda dei casi, di seguito alleghiamo due tabelle, la prima relativa ai corsi iniziali e la seconda relativa agli aggiornamenti.

Validità online dei corsi di formazione iniziale

Corso di formazione Videoconferenza sincrona E-learning
Lavoratori - Formazione generale Consentita Consentita
Lavoratori - Formazione specifica Consentita Consentita solo per rischio basso
Preposti Consentita Non consentita
Dirigenti Consentita Consentita
Datore di lavoro Consentita Consentita
Datore di lavoro / RSPP Consentita Non consentita
RSPP / ASPP Consentita Consentita solo per il Modulo A
Coordinatore per la sicurezza Consentita Consentita solo per il modulo giuridico

Validità online dei corsi di aggiornamento

Corso di aggiornamento Videoconferenza sincrona E-learning
Lavoratori - Formazione specifica Consentita Consentita
Preposti Consentita Non consentita
Dirigenti Consentita Consentita
Datore di lavoro Consentita Consentita
Datore di lavoro / RSPP Consentita Consentita
RSPP / ASPP Consentita Consentita
Coordinatore per la sicurezza Consentita Consentita

Quando entra in vigore il nuovo accordo tra stato e regioni?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al momento, la data di pubblicazione non è ancora stata resa nota. Con l'entrata in vigore, il nuovo Accordo andrà a sostituire integralmente i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012, unificando e aggiornando le regole sulla formazione obbligatoria in ambito sicurezza.

Per agevolare l'adeguamento alle nuove disposizioni, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi di sicurezza seguendo le regole degli accordi precedenti. Inoltre, per i datori di lavoro l'Accordo stabilisce l'obbligo di completare il nuovo percorso formativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.

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