Normativa Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere: cosa fare e chi paga

Le norme di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale e collettiva e tutte le altre disposizioni del Testo Unico hanno la finalità comune di preservare la salute e l'integrità di tutte le persone che operano all'interno di un'azienda proteggendole dalle fonti di rischio presenti ed eliminare o ridurre al minimo il pericolo.
Oggi vedremo cosa fare nei casi in cui, nonostante tutti gli accorgimenti necessari, si verifica un incidente che porta ad un infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro: definizione

Viene definito infortunio sul lavoro ogni incidente o evento generato da una causa fortuita, violenta ed esterna che si verifica durante lo svolgimento dell'attività lavorativa causando al soggetto lesioni traumatiche dalle quali derivino:

  • morte;
  • inabilità permanente;
  • inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni;

Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti infortuni in itinere i quali non si verificano sul luogo di lavoro ma durante il tragitto che compie il lavoratore per spostarsi da casa in azienda e viceversa.

Normativa

Prima di procedere a spiegarvi cosa fare in occasione di un infortunio è bene indicare quali sono i riferimenti normativi che disciplinano la materia in Italia, essi sono:

  • Il D.P.R. 1124/65: Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali;
  • il D.lgs 38/2000: Estensione assicurativa verso l'infortunio in itinere;
  • gli Articoli 365 e 583 del codice penale italiano;
  • l'art. 334 del Codice di Procedura Penale;
  • il Dlgs 81/2008: Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

questi riferimenti tra le altre cose stabiliscono che in caso di infortunio il soggetto che lo subisce ha diritto ad una copertura economica, un risarcimento in parole povere.

Chi paga l'infortunio sul lavoro?

A fornire la copertura economica è l'Inail ma lo fa in maniera diversa distinguendo 2 tipologie di casi:

  • Casi in cui la responsabilità dell'incidente non ricade sul datore di lavoro;
  • Casi in cui la responsabilità dell'incidente ricade sul datore di lavoro o altri soggetti;

Nel primo caso, se il datore di lavoro ha assolto tutti gli obblighi previsti tdalle norme sulla sicurezza, l'infortunio può avvenire per fatalità o per colpa del lavoratore stesso. In casi del genere l'INAIL corrisponde all'infortunato un indennizzo volto a compensare in parte il danno biologico patito e le conseguenze patrimoniali subite (ma solo nei casi più gravi).

Nel secondo caso, se la responsabilità deriva dal datore di lavoro o da un altro dipendente la causa dell'infortunio è ricercabile nella mancata applicazione delle norme o la mancata vigilanza, in questo caso all'infortunato spetterà, oltre all'indennizzo, anche il risarcimento integrali di tutti i danni subiti secondo quanto deciso in ambito civilistico.

A quanto ammonta il risarcimento?

Il risarcimento per il lavoratore varia in base alla retribuzione da esso percepita, nei primi 4 giorni è corrisposta dal datore di lavoro ed ammonta a:

  • al 100% della retribuzione per il giorno dell'incidente;
  • al 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi;

Dal quinto giorno in poi il lavoratore percepirà l'indennizzo INAIL, ovvero:

  • il 60% della retribruzione fino al 90° giorno di infortunio;
  • 75% della retribuzione dal 91° giorno e fino alla completa guarigione;

Per retribuzione va presa come riferimento la retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione effettiva che il lavoratore ha percepito nei 15 giorni precedenti l'infortunio.
Nell'ammontare dell'indennizzo INAIL è compresa anche la retribuzione per i festivi, che viene anticipata dal datore di lavoro nella prima busta paga utile.

Infortunio sul lavoro: quando viene pagato?

Dopo aver verificato la sussistenza degli estremi per l'erogazione dell'indennizzo, l'INAIL fa partire il pagamento a partire dal 4 giorno successivo a quello dell'infortunio.
Il pagamento, come abbiamo accennato, può essere anticipato dal datore di lavoro nella prima busta paga utile. (la cifra nella sua interezza verrà rimborsata successivamente al datore di lavoro dall'Ente).
In caso di prognosi superiori a 20 giorni, il lavoratore percepirà degli acconti e il saldo sarà corrisposto alla guarigione clinica.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Dopo aver stabilito a chi spetta erogare la cifra relativa alla copertura, forniremo le informazioni necessarie per capire cosa fare in caso di infortunio.
Per assicurare la regolarità della procedura vi sono delle azioni ben precise che devono essere intraprese dal datore di lavoro e dal lavoratore, di seguito le elencheremo nel dettaglio.

Cosa deve fare il dipendente

Ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico INAIL il lavoratore deve:

  1. comunicare al DL qualsiasi infortunio in modo tempestivo, ciò si applica anche ad eventi di entità ridotta.
  2. Svolgere una visita presso una struttura sanitaria che può essere pronto soccorso, ambulatorio medico, clinica ecc, per il rilascio del certificato;
  3. Fornire all'azienda il numero identificativo e la data del rilascio di tale certificato, comunicando anche i relativi giorni di prognosi.

Durante la copertura assicurativa il lavoratore dovrà sottoporsi alle cure prescritte, rendendosi reperibile alle eventuali visite di controllo se il contratto collettivo di riferimento lo prevede.
Ciò vuol dire, in parole povere che bisogna stare a casa e rispettare gli orari di visita.

Cosa Deve fare il Datore di Lavoro

Il Datore di lavoro, in quanto primo responsabile e garante della sicurezza sul lavoro nella sua azienda, ha dei compiti più specifici e delle responsabilità più elevate.
Egli deve provvedere a:

  1. soccorso
    sobbarcandosi le spese di trasporto del dipendente alle strutture sanitarie o all'ambulatorio INAIL più vicino.
  2. denuncia e comunicazione
    da effettuare per vie telematiche all'INAIL, secondo modalità diverse in base alla durata della prognosi

Gli infortuni in intinere

In alcuni casi questa copertura si estende anche agli incidenti avvenuti al di fuori del luogo di lavoro e dell'orario lavorativo, in questi casi si parla di infortunio in itinere, termine con cui si fa riferimento ad una determinata tipologia di infortuni che non si verificano sul posto di lavoro ma lungo alcuni tragitti specifici, ovvero:

  • nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro;
  • nel tragitto di spostamento tra due luoghi di lavoro;
  • nel tragitto tra il luogo di lavoro e il luogo di abituale consumazione dei pasti (qualora non vi sia una mensa aziendale).

Se il lavoratore dovesse incappare in incidenti e sinistri durante questi percorsi, ad essi si applicherebbe la stessa copertura INAIL prevista per il resto degli infortuni sul luogo di lavoro.

Infortunio in itinere: le condizioni

Quanto detto nel paragrafo precedente è vero ad una sola condizione: vengono considerati infortuni in itinere gli eventi dannosi capitati ai lavoratori durante il "normale percorso" che congiunge i luoghi sopra elencati. Per normale percorso si intende la linea più breve tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Facciamo un esempio, se il lavoratore effettua una deviazione volontaria durante il tragitto che collega luogo di lavoro e abitazione per fermarsi a fare la spesa, o altre commissioni personali, nel caso di incidente non vi è copertura INAIL, tranne in alcuni casi.

Quando è indennizzabile?

Rientrano nella copertura assicurativa solo le deviazioni o le interruzioni per motivazioni specifiche contraddistinte da necessità, ovvero:

  • deviazioni effettuate su direttiva del datore di lavoro;
  • deviazioni dovute a causa di forza maggiore;
  • deviazioni dovute a esigenze essenziali e impropagabili;
  • deviazioni o interruzioni fatte in adempimento di obblighi penalmente o costituzionalmente rilevanti.

Per semplificare, sono ammesse deviazioni dovute a eventuali scioperi, lavori di manutenzione, blocchi del traffico, e per andare ad accompagnare o prelevare i figli da scuola o soccorrere un individuo vittima di incidente stradale. Inoltre, ai fini della copertura assicurativa sono ammesse anche le brevi soste lungo il tragitto, a patto che esse non espongano il soggetto ad ulteriori rischi.

Infortunio in Itinere e mezzo privato

Anche gli incidenti stradali avvenuti al lavoratore che utilizza un mezzo di trasporto privato possono rientrare nel campo di applicazione della tutela INAIL, tuttavia ciò accade se l'utilizzo del mezzo privato è "necessitato", ovvero soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 12 del D.Lgs. 38/2000:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici;
  • il luogo di lavoro è raggiungibile ma le tempistiche non sono idonee al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici comportano attese eccessive;
  • lo spostamento con i mezzi pubblici comporta un dispendio di tempo notevole;
  • la fermata del mezzo pubblico più vicina al luogo di lavoro o all'abitazione è eccessivamente distante e deve essere raggiunta a piedi.

In ogni caso, non saranno indennizzati gli incidenti causati dalla colpa o da una cattiva condotta del lavoratore, ad esempio quelli derivanti da:

  • abuso di psicofarmaci e alcolici;
  • uso di stupefacenti ed allucinogeni (salvo l'uso terapeutico prescritto dal medico);
  • mancanza dell'abilitazione alla guida;
  • violazione del codice della strada da parte del lavoratore.

Infortunio in itinere in bicicletta

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha aggiornato la disciplina dell'infortunio in itinere al fine di promuovere misure di green economy e contenere l'uso eccessivo di risorse naturali, stabilendo che l'uso della bicicletta durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa debba essere sempre considerato necessitato, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente. In conclusione, salvo le casistiche di inapplicabilità della copertura elencate ai capitoli precedenti (come deviazioni non necessarie o incidenti avvenuti per "colpa" del lavoratore) l'eventuale infortunio subito dal lavoratore che si sposta in bici è indennizzabile.

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