Esonero dai corsi di formazione per la sicurezza: Quali sono i casi?

Ad eccezione di RSPP/ASPP che sono normati dall'articolo 32 di Datore di lavoro RSPP che fa riferimento all'articolo 34, l'obbligo di frequentare degli specifici corsi di formazione in materia di sicurezza è sancito dall'articolo 37 per tutti i soggetti della sicurezza. Il Decreto a cui facciamo riferimento è il D.Lgs 81/08 che prevede e disciplina dei corsi specifici di durata differente per ciascuna delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro, ma cosa succede quando su un unico soggetto si sovrappongono due o più "ruoli" a cui corrispondono corsi diversi? Bisogna frequentarli tutti o è previsto l'esonero? Scopriamo cosa dice la normativa.

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*Attestati validi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dell'Accordo tra Stato e Regioni del 7 Luglio 2016

Esoneri formativi sicurezza sul lavoro: la normativa

Il D.lgs 81, al momento della sua pubblicazione, aveva delle lacune in materia le quali sono state successivamente colmate da:

  • La Legge 98/2013 "Decreto del Fare" (conferma del Decreto Legge 69/2013);
  • L'Accordo della Conferenza tra Stato e Regioni del 7 luglio 2016.

Nello specifico, il Decreto del Fare introduce il principio secondo cui, chi frequenta un percorso formativo obbligatorio in materia di sicurezza sul non deve essere obbligato a frequentarne anche un altro totalmente sovrapponibile in termini di contenuti e durata. Tale principio va a modificare il Testo unico della sicurezza inserendo il comma 5-bis nell'articolo 32 e il comma 14-bis nell'articolo 37.

L'Accordo Stato-Regioni del 2016, invece, determina nel dettaglio quali sono gli esoneri previsti per la formazione obbligatoria sulla sicurezza. L'allegato III, infatti, riporta una tabella in cui vengono messi in corrispondenza i diversi corsi di formazione e per ciascuno viene indicata una delle seguenti voci:

Esonero Totale in caso di esatta sovrapponibilità per numero di ore e contenuti
Esonero Parziale in caso di corrispondenza parziale per cui è richiesta l'integrazione per le ore o i contenuti mancanti.
Frequenza in caso di mancata corrispondenza per cui è necessaria la frequenza totale.

Di seguito semplificheremo il contenuto della tabella sugli esoneri formativi per la sicurezza, fornendo informazioni dettagliate su ogni specifica figura.

Esonero formativo per il RSPP

Chi ha frequentato il corso previsto per il RSPP composto dai moduli A, B e C, avrà un esonero totale dalla frequenza dei percorsi formativi per:

  • Datore di lavoro RSPP (tutti e 3 i livelli di rischio);
  • ASPP;
  • Dirigente della sicurezza.
  • Preposto alla sicurezza;
  • RLS;
  • Lavoratori (tutti e 3 i livelli di rischio).

Ciò vuol dire che è possibile ricoprire anche tutti gli altri ruoli per la sicurezza, salvo le eventuali incompatibilità nel caso di ruoli svolti nella stessa azienda come per esempio l'incompatibilità con il RLS.
Inoltre è previsto anche un esonero parziale per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, per cui sarà previsto l'esonero per il modulo giuridico e il modulo tecnico ma bisognerà frequentare i restanti moduli:

  • modulo metodologico/organizzativo di 16 ore;
  • modulo pratico di 24 ore.

Per maggiori approfondimenti sulle corrispondenze tra RSPP e Coordinatore vi consigliamo di leggere questo articolo.

Esonero formativo per il ASPP

Ai soggetti che ricoprono il ruolo di ASPP è richiesta una formazione iniziale composta dal modulo A e modulo B del corso per RSPP, di conseguenza è naturale che per ricoprire il ruolo di RSPP bisognerà completare la formazione e seguire anche il modulo C, ma vediamo cosa succede negli altri casi. Abbiamo un esonero totale per i corsi per

  • Dirigente;
  • Preposto;
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • Lavoratori (tutti e tre i livelli di rischio).

Invece, parliamo di esonero parziale per:

  • Datore di Lavoro RSPP,
    per cui bisognerà integrare con il modulo 4 dell'apposito corso;
  • Coordinatore della sicurezza,
    per cui bisognerà integrare i moduli metodologico/organizzativo (16 ore) e pratico (24 ore).

Esonero formativo per il Coordinatore

Chi ha svolto il ottenuto l'abilitazione per coordinatore della sicurezza superando il programma formativo di 120 ore avrà un esonero totale dalla frequenza dei corsi per:

  • Datore di lavoro RSPP (tutti e 3 i livelli di rischio);
  • Dirigente;
  • Preposto;
  • ASPP;
  • RLS;
  • Lavoratori (tutti e 3 i livelli di rischio).

Ci sarà invece un esonero parziale per quanto riguarda la figura del RSPP, in quanto il corso per coordinatore assolve l'obbligo formativo soltanto per moduli A, B, B-SP2, di conseguenza bisognerà integrare con:

  • Modulo C;
  • Eventuali moduli B-SP 1, 3 e 4 in base al settore.

Esonero formativo per il DLSPP

Il corso per datore di lavoro RSPP prevede 3 durate differenti in base al livello di rischio dell'azienda, di conseguenza, anche gli esoneri sono diversi in base al numero di ore e al livello di rischio del corso. Per comodità analizzeremo i 3 corsi in maniera separata.

Datore di lavoro rischio basso - 16 ore

La normativa prevede l'esonero totale dai corsi per:

  • Lavoratori
  • Preposti
  • Dirigenti

Viene previsto l'esonero parziale per i corsi:

  • RSPP,
    per cui bisognerà integrare parte del modulo A e B, BSP e C nella loro interezza;
  • Datore di Lavoro rischio medio e alto,
    che dovranno essere integrati rispettivamente con le ore e i contenuti che mancano.

Invece bisognerà frequentare per intero i corsi per:

  • RLS;
  • Coordinatore.

Datore di Lavoro rischio medio - 32 ore

Si avrà diritto all'esonero totale per i corsi per:

  • Datore di lavoro RSPP di rischio basso;
  • Lavoratori;
  • Preposto;
  • Dirigente;

Si avrà invece un esonero parziale per i corsi per:

  • Datore di Lavoro RSPP di rischio alto,
    che bisognerà integrare con le ore e i contenuti mancanti;
  • RSPP,
    che dovrà essere integrato con moduli B, B-SP e C;
  • Coordinatore della sicurezza,
    che dovrà essere integrato con i moduli tecnico, metodologico/organizzativo, pratico.

Anche in questo caso sarà necessario frequentare nella sua interezza il corso per RLS se si intende ricoprire quella carica in altre aziende.

Datore di Lavoro rischio alto - 48 ore

In questo caso è previsto esonero totale per:

  • Datore di Lavoro RSPP di rischio basso;
  • Datore di Lavoro RSPP di rischio medio;
  • Lavoratori
  • Preposti
  • Dirigenti

Anche qui è previsto l'esonero parziale è previsto per i corsi:

  • RSPP,
    che dovrà essere integrato con moduli B, B-SP e C;
  • Coordinatore della sicurezza,
    che dovrà essere integrato con i moduli tecnico, metodologico/organizzativo, pratico.

In maniera analoga al rischio basso e medio, non è previsto nessun esonero per la frequenza del Corso RLS.

Esonero formativo per il Dirigente

Chi ha svolto il corso di formazione per Dirigenti della sicurezza sarà esonerato totalmente dalla frequenza dei corsi per:

  • Datore di Lavoro Rischio Basso;
  • Preposto;
  • Lavoratori.

Avrà, invece, un esonero parziale per i corsi:

  • Datore di Lavoro rischio medio e alto,
    che dovranno essere integrati rispettivamente con le ore e i contenuti che mancano (in maniera analoga al DL rischio basso);
  • RLS,
    per cui è richiesta la frequenza di ulteriori 16 ore di formazione per colmare i contenuti mancanti.

Non è previsto alcun tipo di esonero per i corsi:

  • RSPP;
  • ASPP;
  • Coordinatore della Sicurezza.

Esonero formativo per il Preposto

Per i lavoratori che hanno svolto il corso per il preposto è previsto un esonero parziale per:

  • Corso per RLS,
    per cui sarà necessaria la frequenza di altre 24 ore per colmare i contenuti;
  • Corso per Dirigente,
    che dovrà essere integrato con la frequenza dei moduli gestionale, tecnico e relazionale.

Tutti gli altri corsi, ivi compresi i corsi di formazione per lavoratori, dovranno essere frequentati per intero.

Esonero per chi ha fatto il corso RLS

Chi ha svolto il corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà diritto ad un esonero totale dal corso di preposto, ci sarà invece un esonero parziale dai corsi per:

  • Lavoratori,
    che dovrà essere integrato con la parte sui rischi specifici in base al livello di rischio;
  • Corso per Dirigente,
    che dovrà essere integrato con la frequenza dei moduli gestionale, tecnico e relazionale;
  • Datori di lavoro RSPP,
    che dovrà essere integrato con i moduli 2, 3 e 4 di durata analoga al livello di rischio.

Per i corsi RSPP/ASPP e Coordinatore per la sicurezza non è previsto alcun tipo di esonero.

Esonero per chi ha fatto il corso per Lavoratori

Non esiste alcun tipo di esonero per chi ha fatto il corso per lavoratori che intendono ricoprire uno degli altri ruoli previsti per le figure della sicurezza. Si può parlare di esonero soltanto tra i livelli di rischio dello stesso corso, ovvero:

  • il corso di rischio esonera dal rischio medio e basso;
  • il corso di rischio medio esonera dal rischio basso ma deve essere integrato con le ore mancanti del rischio alto;
  • il corso di rischio basso deve essere integrato con le ore mancanti dei rischi medio e alto.

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