SPP: La guida completa sul Servizio Prevenzione e Protezione

Scopri come organizzare un SPP efficiente all'interno della tua azienda con la guida completa su definizione, obblighi, composizione e responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Gestire correttamente la sicurezza sul lavoro richiede un'organizzazione precisa, ruoli chiari e procedure ben definite. Al centro di questo sistema si trova il Servizio di Prevenzione e Protezione, spesso indicato con l'acronimo SPP, uno strumento fondamentale che supporta il datore di lavoro nell'individuare i rischi, pianificare le misure di tutela e garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla normativa. In questa guida risponderemo in modo semplice e completo alle domande più frequenti, per aiutare i datori di lavoro e le imprese a orientarsi tra obblighi, responsabilità e aspetti operativi, con risposte immediate e approfondimenti utili alla gestione quotidiana della sicurezza.

Torna all'indice

Cosa si intende per Servizio di Prevenzione e Protezione?

Con l'acronimo SPP si indica il Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero l'insieme di persone, sistemi e mezzi, interni o esterni all'azienda, che hanno il compito di prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. In sostanza, è la struttura che affianca il datore di lavoro nell'individuazione dei pericoli, nella scelta delle misure di sicurezza e nella gestione complessiva della tutela della salute in azienda. A coordinarne l'attività è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), una figura designata dal datore di lavoro che garantisce continuità, supporto tecnico e il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. L'obiettivo di ogni SPP è assicurare che la prevenzione diventi parte integrante dell'organizzazione aziendale, riducendo incidenti, malattie professionali e non conformità normative.

Torna all'indice

Chi organizza il servizio di prevenzione e protezione?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è organizzato dal datore di lavoro, che ha l'obbligo di istituirlo, definirne struttura e modalità operative e nominare le persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08. È quindi il datore di lavoro a decidere come deve essere composto lo SPP e a individuare le figure preposte alla gestione della sicurezza. La scelta può ricadere su personale interno in possesso dei requisiti, professionisti esterni qualificati o sul datore di lavoro stesso nei casi consentiti dall'articolo 34. Anche quando delega l'incarico a un servizio esterno, rimane comunque responsabile dell'organizzazione del Servizio e della corretta gestione delle attività di prevenzione e protezione. In alcune realtà descritte nell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08, però, il SPP deve essere obbligatoriamente interno, si tratta di aziende particolari come:

  • aziende industriali soggette al D.Lgs. 334/99 (impianti a rischio di incidente rilevante);
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e installazioni soggetti al D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti;
  • aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con più di 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche o private con più di 50 dipendenti.

Infine, in determinate tipologie di aziende il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP all'interno della propria azienda, questa possibilità è concessa, ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs 81, nei seguenti casi:

  • in aziende artigiane e industriali con 30 dipendenti;
  • in aziende agricole e zootecniche con 30 dipendenti;
  • in aziende della pesca con 20 dipendenti;
  • in altre aziende fino a 200 dipendenti.

In questi casi il Datore di Lavoro prende il nome di DLSPP e deve frequentare degli specifici corsi di formazione e aggiornamento di durata e contenuti commisurati al livello del rischio presente nella propria azienda.

Corso per DLSPP

Torna all'indice

Da chi è composto il Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto da una o più figure designate dal datore di lavoro, tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, quando presenti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). La composizione dello SPP deve essere adeguata alle dimensioni dell'azienda e ai rischi presenti.

L'RSPP è la figura che coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione. È nominato dal datore di lavoro e ha il compito di supportarlo nella valutazione dei rischi, nella definizione delle misure preventive e nella gestione della sicurezza aziendale. Deve possedere i requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 ed è il riferimento tecnico principale per tutte le attività del Servizio. A differenza degli ASPP, di cui non viene definito il numero minimo o massimo, la norma è molto chiara nel dire che per ogni azienda può esserci un solo RSPP.

Gli ASPP, invece, sono collaboratori dell'RSPP che lo supportano nelle attività operative, nella raccolta dei dati, nelle verifiche periodiche e nell'elaborazione delle procedure. La loro nomina non è obbligatoria, ma utile nelle realtà più grandi o con più unità produttive, dove l'attività di prevenzione richiede più risorse. Come già anticipato, non esiste un numero minimo o massimo di addetti nominabili, la responsabilità della scelta ricade sul Datore di Lavoro.

Torna all'indice

Quali requisiti devono avere i componenti di un SPP?

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione devono possedere i requisiti definiti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, che prevedono un titolo di studio adeguato e una formazione specifica sulla sicurezza. Questi requisiti valgono sia per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sia per gli Addetti al Servizio (ASPP). In particolare, i requisiti dell'articolo 32 sono:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;
  • attestato di frequenza a corsi di formazione adeguati ai rischi presenti, con verifica finale dell'apprendimento;
  • attestato di frequenza a corsi di formazione sui rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato;
  • attestato che certifichi l'aggiornamento quinquennale del corso di formazione iniziale.

L'articolo 32 prevede inoltre l'esonero dal corso di formazione iniziale per chi è in possesso di lauree tecniche che rientrano nella sfera dell'ingegneria, dell'edilizia e della sicurezza sul lavoro ma, anche in questi casi resta, obbligatorio l'aggiornamento quinquennale. Oltre ai requisiti formali, è fondamentale che i componenti dello SPP abbiano competenze tecniche e organizzative adeguate ai rischi aziendali e siano in grado di supportare il datore di lavoro nella gestione della sicurezza.

Torna all'indice

Quali sono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di supportare il datore di lavoro svolgendo le attività operative e gestionali previste dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08. In particolare, le mansioni del SPP sono:

Compiti del SPP Descrizione
Individuare e valutare i fattori di rischio presenti in azienda Lo SPP analizza ambienti, attrezzature, mansioni e processi per identificare i pericoli che possono causare infortuni o malattie professionali. La valutazione dei rischi è la base della gestione della sicurezza.
Proporre le misure di prevenzione e protezione adeguate Una volta individuati i rischi, il Servizio indica quali misure tecniche, organizzative o procedurali devono essere adottate per ridurli o eliminarli.
Elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali Il Servizio definisce le istruzioni operative che i lavoratori devono seguire per operare in sicurezza, riducendo errori e comportamenti non conformi.
Collaborare alla stesura del DVR e dei documenti collegati Lo SPP contribuisce alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi fornendo analisi tecniche, dati e proposte di miglioramento.
Proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori Il Servizio valuta le competenze richieste nelle diverse mansioni e suggerisce i percorsi formativi necessari, garantendo aggiornamenti periodici.
Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica Il Servizio partecipa alla riunione periodica con datore di lavoro, medico competente e RLS, presentando analisi, proposte e dati relativi alla sicurezza.
Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie Lo SPP assicura che ogni lavoratore disponga delle informazioni indispensabili per svolgere le proprie attività in sicurezza, comprese procedure, rischi e uso dei DPI.

Questi compiti rendono lo SPP un supporto tecnico indispensabile per l'azienda: non si limita a redigere documenti, ma contribuisce in modo concreto all'organizzazione della prevenzione, alla riduzione degli incidenti e alla gestione continua delle misure di tutela.

Torna all'indice

Come si organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione in più unità produttive?

Quando un'azienda possiede più unità produttive, il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere organizzato come struttura unica per tutte le sedi, a condizione che sia in grado di garantire un supporto adeguato, tempestivo e coerente con le esigenze di ogni sito. La normativa consente infatti l'istituzione di un unico SPP, purché questo riesca a svolgere efficacemente tutti i compiti previsti dall'art. 33 in ciascuna unità operativa.

In questi casi, il datore di lavoro deve assicurare che il Servizio disponga di risorse, competenze e tempo sufficienti per coprire l'intero perimetro aziendale. Ciò può richiedere la presenza di più ASPP distribuiti sul territorio, la nomina di referenti locali o l'adozione di strumenti organizzativi come procedure condivise, riunioni periodiche e sistemi di comunicazione unificati. L'RSPP mantiene comunque un ruolo centrale: coordina il lavoro nelle diverse sedi, verifica l'attuazione delle misure di sicurezza e garantisce uniformità nella valutazione dei rischi. Nelle realtà più complesse, la presenza di ASPP dedicati a singole unità produttive può rendere più efficiente la gestione quotidiana delle attività di prevenzione.

In sintesi, il modello di SPP unico è ammesso e può essere vantaggioso, purché il Servizio sia realmente in grado di assicurare una copertura efficace e continua a tutte le unità operative dell'azienda.

Torna all'indice

Cosa succede se il SPP non viene istituito o non è adeguato?

Non istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione, oppure organizzarlo in modo non adeguato ai rischi e alle dimensioni dell'azienda, rappresenta una violazione grave del D.Lgs. 81/08 e comporta responsabilità dirette e sanzioni per il datore di lavoro. Ad esempio, la mancata nomina del Responsabile è punita con sanzioni penali o amministrative per il datore di lavoro che, nello specifico rischia:

  • l'arresto da 3 a 6 mesi;
  • una sanzione che può partire da circa €2.500 e superare i €7.000.

In alcuni casi, a queste sanzioni va aggiungersi anche la sospensione dell'attività lavorativa. Conseguenze simili si applicano anche alla mancata formazione o al mancato aggiornamento della formazione obbligatoria prevista per RSPP e ASPP che, ricordiamo, è a carico del datore di lavoro.

Torna all'indice

Quali sono le responsabilità civili e penali di RSPP e ASPP?

È importante chiarire che RSPP e ASPP, salvo casi eccezionali, non hanno responsabilità civili o penali dirette nei confronti dei lavoratori. Si tratta infatti di figure di supporto tecnico che non hanno autonomia decisionale e devono limitarsi ad assitere il Datore di Lavoro applicando le sue scelte. La responsabilità principale resta sempre in capo al datore di lavoro.

I membri del SPP possono essere ritenuti responsabili solo in situazioni specifiche, come errori tecnici gravi e dimostrabili nella valutazione dei rischi, informazioni errate fornite al datore di lavoro o comportamenti che abbiano contribuito in modo determinante al verificarsi dell'evento lesivo.

Torna all'indice