Lavoratore e D.Lgs 81/08: guida per la sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico della Sicurezza definisce la figura del Lavoratore, indicando quali obblighi deve rispettare, i suoi diritti, le responsabilità e cosa deve fare in azienda per tutelare la propria sicurezza. Scoprili su Corsisicurezza.it

La figura del lavoratore rappresenta il fulcro del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Comprenderne la definizione normativa, gli obblighi, i diritti e le responsabilità è fondamentale sia per i lavoratori stessi, sia per i datori di lavoro che devono garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alla legge. Questa guida raccoglie in modo chiaro e completo tutte le informazioni essenziali sulla figura del lavoratore previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, con lo scopo di dare un riferimento immediato e pratico per aziende, consulenti e lavoratori che vogliono operare nel rispetto della normativa e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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Chi è il lavoratore per il D.Lgs. 81/08?

"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"

Questa è la definizione di lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, che considera lavoratore chiunque svolga un'attività all'interno dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, a prescindere dalla tipologia contrattuale e anche in assenza di retribuzione, purché inserito nel contesto operativo aziendale. È utile ricordare che la presenza di anche un solo lavoratore o di un soggetto equiparato comporta per il datore di lavoro l'obbligo di adempiere a tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal D.Lgs. 81/08.

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Chi è equiparato a lavoratore nel D.Lgs. 81/08?

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che sono equiparati ai lavoratori tutti i soggetti che, pur non essendo legati da un tradizionale rapporto di lavoro subordinato, svolgono attività nell'ambito dell'organizzazione aziendale e possono essere esposti ai rischi lavorativi.

Di conseguenza, ecco chi rientra nella categoria lavoratori:

  • soci lavoratori di società e cooperative;
  • tirocinanti e partecipanti a stage formativi;
  • apprendisti e allievi impegnati in attività pratiche;
  • lavoratori somministrati o interinali;
  • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
  • studenti impegnati in attività che comportano esposizione a rischi.

Per esemplificare in maniera più comprensibile, rientrano in questa categoria anche i lavoratori a progetto, quelli interinali, quelli a chiamata e gli apprendisti. Tutte queste figure sono soggette agli stessi obblighi di sicurezza e beneficiano delle stesse tutele previste per i lavoratori ordinari.

In quali casi gli studenti vengono equiparati ai lavoratori?

Gli studenti vengono equiparati ai lavoratori quando, nell'ambito dei percorsi di PCTO (alternanza scuola-lavoro), svolgono attività che comportano un'effettiva esposizione ai rischi propri dell'ambiente di lavoro. In questi casi l'istituto scolastico o l'ente di formazione assume il ruolo di datore di lavoro e deve garantire informazione, tutela e misure preventive adeguate. Il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce importanti novità:

  • Le convenzioni tra istituti scolastici e imprese non possono più prevedere mansioni riconosciute nel Documento di Valutazione dei Rischi come ad alto rischio;
  • La copertura assicurativa INAIL è estesa anche agli infortuni che avvengono durante il tragitto "casa → luogo di svolgimento dell'attività" nei percorsi PCTO;
  • Il decreto ribadisce che l'esperienza nei PCTO deve avere carattere prevalentemente orientativo e non può essere un'attività lavorativa ordinaria.

In sostanza, quando uno studente partecipa a un percorso PCTO, l'istituto e l'azienda ospitante devono valutare attentamente i rischi, escludere le lavorazioni ad elevato rischio e garantire che le mansioni siano compatibili con un'attività formativa tutelata, anche nel tragitto.

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Quali sono i principali doveri dei lavoratori in materia di sicurezza?

Gli obblighi del lavoratore, definiti dall'articolo 20 del D.Lgs. 81/08, possono essere riassunti nella seguente tabella che ne chiarisce il contenuto e le responsabilità operative.

Obbligo Cosa comporta
Prendersi cura della propria e altrui sicurezza Adottare comportamenti responsabili, evitando azioni o omissioni che possano creare rischi.
Collaborare alla sicurezza aziendale Contribuire alle attività di prevenzione insieme a datore di lavoro, dirigenti e preposti.
Rispettare istruzioni e procedure Seguire le indicazioni fornite per la protezione collettiva e individuale.
Usare correttamente attrezzature e sostanze Utilizzare macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e sostanze pericolose in modo idoneo.
Utilizzare correttamente i DPI Indossare e mantenere i dispositivi di protezione senza modificarli o danneggiarli.
Segnalare immediatamente anomalie e pericoli Comunicare tempestivamente guasti, difetti o condizioni di rischio a datore, dirigente o preposto.
Non manomettere dispositivi di sicurezza Divieto di rimuovere o modificare protezioni, sistemi di segnalazione o controllo senza autorizzazione.
Non svolgere attività non autorizzate Evitare operazioni non di propria competenza o potenzialmente pericolose.
Partecipare alla formazione Prendere parte ai programmi formativi e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria Effettuare i controlli medici previsti dalla normativa o dal medico competente.

Questi obblighi rappresentano il contributo attivo richiesto al lavoratore per mantenere un ambiente di lavoro sicuro e prevenire situazioni di rischio per sé e per gli altri. Per svolgerli correttamente è essenziale conoscere le regole e le buone pratiche previste dalla normativa, conoscenze che vengono fornite attraverso i programmi formativi obbligatori stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni e dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.Se cerchi corsi conformi al D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni, puoi consultarli qui:

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Cosa deve fare un lavoratore quando nota un'anomalia o una situazione pericolosa?

Quando un lavoratore rileva un'anomalia, un guasto o una condizione potenzialmente pericolosa, ha l'obbligo di intervenire nel modo corretto per evitare che il rischio possa trasformarsi in un incidente. L'articolo 20 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la segnalazione immediata è un dovere fondamentale. La prima azione da compiere è informare tempestivamente il datore di lavoro, il dirigente o il preposto, fornendo tutti i dettagli necessari per consentire un intervento rapido e sicuro. La comunicazione deve avvenire senza ritardi, non appena la situazione viene individuata. In caso di urgenza, e solo se rientra nelle proprie competenze, il lavoratore può adottare misure minime e prudenti per ridurre il rischio immediato, come interrompere l'attività o delimitare l'area. Non deve però eseguire manovre tecniche o operazioni riservate a personale qualificato. Il lavoratore deve inoltre informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ha il compito di verificare la situazione e contribuire alla gestione del rischio. Ignorare il pericolo, tentare di risolverlo autonomamente senza competenze specifiche o proseguire l'attività in condizioni non sicure rappresenta una violazione degli obblighi di legge. Agire correttamente tutela la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti in azienda.

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Quali sono gli obblighi dei lavoratori per la Sorveglianza Sanitaria?

Gli obblighi del lavoratore in materia di sorveglianza sanitaria sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per permettere al medico competente di valutare correttamente l'idoneità alle mansioni, e prevedono:

  • presentarsi alle visite mediche obbligatorie (preventive, periodiche o straordinarie);
  • rispettare le prescrizioni e le limitazioni indicate dal medico competente;
  • segnalare eventuali sintomi, disturbi o problemi di salute correlabili alla mansione;
  • fornire informazioni veritiere e complete durante le visite;
  • informare tempestivamente il medico competente o il datore di lavoro riguardo variazioni dello stato di salute;
  • rispettare le convocazioni e presentarsi puntualmente alle visite programmate;
  • collaborare in modo corretto con il medico competente e con l'azienda nelle attività di prevenzione.
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Quali sono i diritti dei lavoratori ai fini della sicurezza?

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che ogni lavoratore ha il diritto inalienabile di operare in condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Questo principio rappresenta il fondamento di tutte le misure previste dal Testo Unico, a partire dalla Valutazione dei Rischi presenti in azienda , strumento indispensabile per individuare i pericoli e adottare misure di tutela adeguate.

In sintesi, i lavoratori hanno diritto a:

  • ricevere dal datore di lavoro dispositivi di protezione idonei ai rischi presenti, siano essi individuali (DPI) o collettivi (DPC), senza alcun costo a loro carico;
  • essere sottoposti, quando previsto, a un controllo sanitario adeguato a cura del medico competente, attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria , in conformità all'articolo 41 del Testo Unico;
  • ricevere una corretta informazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro, nonché la formazione e l'addestramento necessari per svolgere la mansione in sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • allontanarsi dal luogo di lavoro e mettersi al sicuro in presenza di un pericolo grave e immediato, senza subire pregiudizi o conseguenze dannose per aver abbandonato l'area a rischio, salvo i casi di comprovata negligenza;
  • eleggere i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e consultarsi con essi per verificare la corretta applicazione delle misure previste dalla normativa;
  • non essere gravati da alcun onere economico relativo alla sicurezza, incluse le spese per DPI, misure tecniche e organizzative, sorveglianza sanitaria o altri interventi necessari alla tutela della salute.
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Un lavoratore può essere sanzionato in materia di sicurezza?

Sì. Il D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di applicare sanzioni ai lavoratori che non rispettano gli obblighi stabiliti dall'articolo 20, soprattutto quando tali comportamenti possono mettere a rischio la propria sicurezza o quella di altre persone presenti in azienda.

Tra le principali violazioni che possono comportare sanzioni rientrano:

  • il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • la rimozione o la manomissione di dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
  • lo svolgimento di attività non autorizzate o non di propria competenza;
  • il mancato rispetto delle procedure aziendali e delle istruzioni ricevute;
  • il rifiuto di sottoporsi alle visite previste dalla sorveglianza sanitaria.

Le sanzioni applicabili possono consistere in:

  • ammende (sanzioni economiche);
  • arresto nei casi più gravi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 81/08;
  • provvedimenti disciplinari interni previsti dal contratto collettivo applicato.

Nella pratica, il ricorso a sanzioni è raro: le aziende preferiscono agire tramite richiami formali o interventi correttivi, privilegiando un approccio orientato alla prevenzione e alla responsabilizzazione.

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