Il dirigente secondo il d.lgs 81/08 - FAQ

Il Testo Unico prevede la possibilità per il datore di lavoro di delegare parte dei suoi compiti tramite una lettera di nomina al Dirigente. Ecco una guida fatta di domande e risposte su questa figura

Chi è il Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro?

La definizione di Dirigente per la Sicurezza ci viene fornita dal D.Lgs 81/08 che lo descrive come:

"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"

Si tratta di una figura dotata di autonomia decisionale che mette in atto tutte le disposizioni commissionategli dal Datore di lavoro, in virtù dei compiti e delle autorità che gli sono state delegate, nell'ottica di vigilare sulla sicurezza in azienda e sull'integrità dei lavoratori.
Specifichiamo che il termine "Dirigente" per quanto riguarda la Sicurezza sul lavoro non indica una vera e propria qualifica formale, ma una "funzione", infatti, in maniera analoga al preposto, ai sensi del principio di effettività sancito dall'articolo 299 del D.lgs 81/08, viene considerato Dirigente ai fini della sicurezza anche l'individuo che pur essendo sprovvisto di regolare nomina si fa carico dello svolgimento dei compiti di garante organizzativo della sicurezza del lavoro in virtù delle competenze e delle conoscenze di cui è in possesso, in questo caso parliamo di Dirigente di fatto.

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La nomina del dirigente è obbligatoria?

Pur essendo un profilo previsto dal Testo Unico e fondamentale per la gestione della sicurezza, non esiste l'obbligo di nomina per il Dirigente, che dunque verrà incaricato a discrezione del Datore di Lavoro. Tuttavia, nel momento in cui questa figura viene nominata, il datore di lavoro deve tassativamente provvedere alla sua formazione.

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Come avviene la nomina del dirigente?

Secondo il Dlgs 81/08 la figura di dirigente per la sicurezza è individuata dal Datore di Lavoro, che gli conferisce poteri gerarchici e funzionali tramite un atto di delega. Ovviamente la normativa vigente regola anche l'atto di delega dei compiti, ecco dunque le caratteristiche che deve avere la lettera di nomina del Dirigente stabilite dall'articolo 16 del testo unico:

  • deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • deve attestare che il delegato è in possesso di tutti i requisiti professionali e dell'esperienza necessaria a ricoprire tale ruolo;
  • deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • deve attribuire al delegato il potere di spesa necessario;
  • deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere resa nota nell'ambito lavorativo, presso tutti i dipendenti.
La normative prevede che il Dirigente possa a sua volta effettuare una subdelega ad un terzo soggetto conferendogli parte dei suoi obblighi, il terzo soggetto non potrà delegare ulteriormente.

Modulo Nomina Dirigente

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Rifiuto della nomina a Dirigente per la Sicurezza: è possibile?

La questione è stata oggetto di dibattiti ma la Commissione per gli interpelli ha decretato che il lavoratore può rifiutare la nomina a Dirigente. L'interpello in questione si basa sull'articolo 16 in cui non è espressamente esclusa la possibilità per il lavoratore di rifiutare la delega dei compiti da parte del DL, anzi, il fatto che "deve essere accettata dal delegato" sembra indicare proprio la possibilità di rifiutare la delega, fatto comprensibile viste le responsabilità e gli oneri che ne conseguono.

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Quali sono i compiti di un dirigente per la sicurezza?

Ecco l'elenco dei compiti e degli obblighi delegabili al dirigente tramite l'atto di nomina:

  • nominare il medico competente;
  • nominare gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso;
  • fornire dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;
  • autorizzare solo i lavoratori in possesso di un addestramento specifico a svolgere mansioni rischiose, previa formazione;
  • tenere un registro di tutte le norme e le misure di sicurezza e igiene;
  • inviare i lavoratori alla visita medica;
  • adottare misure per il controllo di rischi ed emergenze;
  • provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
  • convocare la riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori;
  • provvedere all'aggiornamento costante delle misure di sicurezza;

Citiamo ancora l'articolo 16 per far presente ai nostri lettori che la delega di funzioni non esime il datore di lavoro dalla vigilanza sull'operato del Dirigente e sull'effettivo svolgimento dei compiti a lui assegnati.

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Il Dirigente, secondo il dlgs 81/08, ha potere decisionale e di spesa?

Si, secondo il Testo Unico il dirigente ha potere decisionale e di spesa, come attestato nella lettera di nomina di cui sopra. Il Dirigente potrà esercitare questi due poteri esclusivamente nell'ambito delle funzioni oggetto di delega. Ricordiamo che l'autonomia decisionale del dirigente non deve essere confusa con l'indipendenza decisionale che è propria del Datore di Lavoro.

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Quali compiti non possono essere delegati al Dirigente?

Di contro ci sono due obblighi da cui derivano responsabilità che il datore di lavoro non può delegare al Dirigente, ovvero:

  • La nomina del RSPP;
  • le responsabilità derivate da valutazione dei rischi e DVR;
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La Formazione per il Dirigente per la Sicurezza è obbligatoria?

Il riferimento normativo per la formazione di tutti i soggetti presenti in azienda è l'articolo 37 del D.Lgs 81/08, il quale si applica anche alla figura del Dirigente per la sicurezza, il quale deve essere in possesso di una preparazione tale da poter adempiere ai compiti oggetto di delega. In maniera analoga a quanto accade per gli altri lavoratori, per il Dirigente sono previsti dei corsi di formazione e aggiornamento specifici che hanno durata e contenuti stabiliti dalla normativa.

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Qual è il corso di formazione?

Per quanto riguarda la formazione iniziale è previsto un corso di 16 ore il cui programma, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, deve essere diviso in 4 moduli, ovvero:

  • Modulo 1 - Giuridico - Normativo;
  • Modulo 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza;
  • Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi;
  • Modulo 4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

La formazione si considera completato solo dopo aver superato il test di valutazione dell'apprendimento previsto, a cui seguirà il rilascio dell'attestato. Secondo la normativa è possibile svolgere il corso totalmente online in modalità e-learning.


CORSO PER DIRIGENTE PER LA SICUREZZA

"Il corso di formazione di 16 ore per dirigenti per la sicurezza, erogato totalmente in modalità e-learning.
Valido ai sensi del D.lgs 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni."


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Qual è il corso di aggiornamento?

La normativa stabilisce, inoltre, che la preparazione deve essere rinnovata periodicamente, di conseguenza, ogni 5 anni è necessario seguire corso di aggiornamento della durata di 6 ore. In fine citiamo l'Accordo tra Stato e Regioni del 7 luglio 2016 che stabilisce che i corsi di formazione e aggiornamento per dirigenti per la sicurezza online sono validi se svolti in modalità e-learning secondo i requisiti e i criteri indicati nello stesso accordo.


AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE PER LA SICUREZZA

"Il corso di aggiornamento di 6 ore per dirigenti per la sicurezza, erogato totalmente in modalità e-learning.
Valido ai sensi del D.lgs 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni."


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Formazione dirigenti: entro quando?

Questa domanda può avere un duplice senso e quindi daremo una duplice risposta in base al riferimento normativo in questione:

  1. L'articolo 37 del D.lgs stabilisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire prima della loro assunzione o, al massimo, entro 60 giorni da essa, questo si ripercuote anche sulla formazione dirigenti che dovrà essere somministrata preferibilmente prima della delega delle funzioni o, ove questo non fosse possibile, entro 60 giorni dalla nomina.
    Ricordiamo che i 60 giorni indicano il limite entro cui deve essere conseguito l'attestato e non quello entro cui deve essere avviato il corso.
  2. L'Accordo tra Stato e Regioni dice che visto la sua peculiarità la formazione per i dirigenti deve essere completata entro 12 mesi dall'attivazione.
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