Il ruolo del Dirigente per la Sicurezza nel D.Lgs 81/08

Una guida chiara sul ruolo del Dirigente per la Sicurezza con criteri di nomina, funzioni operative, poteri effettivi e principali sanzioni in caso di violazioni. Tutto ciò che serve a datori di lavoro e aziende.

Chi è il Dirigente per la Sicurezza?

La definizione di Dirigente per la Sicurezza ci viene fornita dal D.Lgs 81/08 che lo descrive come:

"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"

Si tratta di una figura dotata di autonomia decisionale che mette in atto tutte le disposizioni commissionategli dal Datore di lavoro, in virtù dei compiti e delle autorità che gli sono state delegate, nell'ottica di vigilare sulla sicurezza in azienda e sull'integrità dei lavoratori. Specifichiamo che il termine "Dirigente" per quanto riguarda la Sicurezza sul lavoro non indica una vera e propria qualifica formale, ma una "funzione", infatti, in maniera analoga al preposto, ai sensi del principio di effettività sancito dall'articolo 299 del D.lgs 81/08, viene considerato Dirigente ai fini della sicurezza anche l'individuo che pur essendo sprovvisto di regolare nomina si fa carico dello svolgimento dei compiti di garante organizzativo della sicurezza del lavoro in virtù delle competenze e delle conoscenze di cui è in possesso, in questo caso parliamo di Dirigente di fatto.

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La nomina del dirigente è obbligatoria?

Pur essendo un profilo previsto dal Testo Unico e fondamentale per la gestione della sicurezza, non esiste l'obbligo di nomina per il Dirigente, che dunque verrà incaricato a discrezione del Datore di Lavoro. Tuttavia, nel momento in cui questa figura viene nominata, il datore di lavoro deve tassativamente provvedere alla sua formazione.

Formazione per il Dirigente

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Come si nomina il Dirigente per la Sicurezza?

Secondo il Dlgs 81/08 la figura di dirigente per la sicurezza è individuata dal Datore di Lavoro, che gli conferisce poteri gerarchici e funzionali tramite un atto di delega. Ovviamente la normativa vigente regola anche l'atto di delega dei compiti, ecco dunque le caratteristiche che deve avere la lettera di nomina del Dirigente stabilite dall'articolo 16 del testo unico:

  • deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • deve attestare che il delegato è in possesso di tutti i requisiti professionali e dell'esperienza necessaria a ricoprire tale ruolo;
  • deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • deve attribuire al delegato il potere di spesa necessario;
  • deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega deve essere resa nota nell'ambito lavorativo, presso tutti i dipendenti.
La normative prevede che il Dirigente possa a sua volta effettuare una subdelega ad un terzo soggetto conferendogli parte dei suoi obblighi, il terzo soggetto non potrà delegare ulteriormente.

Modulo Nomina Dirigente

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Rifiuto della nomina a Dirigente per la Sicurezza: è possibile?

La questione è stata oggetto di dibattiti ma la Commissione per gli interpelli ha decretato che il lavoratore può rifiutare la nomina a Dirigente. L'interpello in questione si basa sull'articolo 16 in cui non è espressamente esclusa la possibilità per il lavoratore di rifiutare la delega dei compiti da parte del DL, anzi, il fatto che "deve essere accettata dal delegato" sembra indicare proprio la possibilità di rifiutare la delega, fatto comprensibile viste le responsabilità e gli oneri che ne conseguono.

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Quali sono i compiti e gli obblighi del Dirigente per la Sicurezza?

Ecco l'elenco dei compiti delegabili al Dirigente tramite l'atto di nomina:

  • nominare il medico competente;
  • nominare gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso;
  • fornire dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;
  • autorizzare solo i lavoratori in possesso di un addestramento specifico a svolgere mansioni rischiose;
  • tenere un registro di tutte le norme e le misure di sicurezza e igiene;
  • inviare i lavoratori alla visita medica;
  • adottare misure per il controllo di rischi ed emergenze;
  • provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori;
  • convocare la riunione periodica nelle realtà con più di 15 lavoratori;
  • aggiornare costantemente le misure di sicurezza.

Con l'atto di delega il Datore di Lavoro può attribuire questi compiti in modo totale o parziale al Dirigente, che da quel momento ha l'obbligo di curarne l'attuazione nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 81/08. La giurisprudenza individua inoltre tre obblighi principali per questa figura: organizzazione, gestione e vigilanza delle attività lavorative e delle misure di prevenzione. Si tratta di un ruolo complesso e, per questo motivo, la normativa prevede che Dirigente debba ricevere la formazione obbligatoria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e aggiornamenti periodici da svolgere ogni 5 anni, al fine di garantire che la gestione della sicurezza sia sempre adeguata alle normative vigenti e alle specificità dell'organizzazione. Specifichiamo ancora una volta che la delega di funzioni non esime il datore di lavoro dalla vigilanza sull'operato del Dirigente e sull'effettivo svolgimento dei compiti a lui assegnati.

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Quali compiti non possono essere delegati al Dirigente?

Di contro ci sono due obblighi da cui derivano responsabilità che il datore di lavoro non può delegare al Dirigente, ovvero:

  • La nomina del RSPP;
  • le responsabilità derivate da valutazione dei rischi e DVR;
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Quali poteri ha il Dirigente secondo il D.Lgs 81/08?

Per permettergli di svolgere correttamente i compiti e gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, l'atto di delega deve attribuire al Dirigente una serie di poteri specifici, adeguati alla struttura e alle necessità dell'organizzazione. Senza questi poteri, infatti, il Dirigente non sarebbe in grado di attuare le misure di prevenzione né di intervenire tempestivamente in caso di rischio. Nello specifico, tra i poteri attribuiti rientrano:

  • i poteri gerarchici, che consentono al Dirigente di impartire istruzioni, coordinare il personale e verificare che Preposti e lavoratori rispettino le procedure di sicurezza stabilite dall'azienda;
  • i poteri organizzativi, che permettono al Dirigente di strutturare l'attività lavorativa definendo procedure operative, modalità di gestione dei rischi, turnazioni, priorità e misure tecniche o organizzative necessarie alla tutela dei lavoratori;
  • i poteri decisionali, grazie ai quali può adottare misure correttive, sospendere attività non sicure, richiedere interventi tecnici o imporre adeguamenti immediati quando ritiene che la sicurezza sia compromessa;
  • i poteri di controllo, che gli consentono di verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione (dall'uso dei DPI alle procedure operative, fino alla conformità delle attrezzature e ai comportamenti dei lavoratori);
  • il potere di spesa, indispensabile per acquistare attrezzature, dispositivi di protezione, servizi tecnici o altri strumenti necessari per attuare tempestivamente le misure di sicurezza. Senza questa facoltà, il Dirigente non potrebbe intervenire con la rapidità richiesta dalla normativa.

Nel complesso, i poteri attribuiti al Dirigente devono essere coerenti, reali e sufficienti rispetto alle funzioni delegate, così da consentirgli di esercitare un ruolo effettivo e responsabile nella gestione della sicurezza aziendale.

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Quali sono le sanzioni per il Dirigente in caso di violazioni della sicurezza?

Il D.Lgs. 81/08 prevede un preciso sistema di sanzioni a carico del Dirigente per la Sicurezza quando non vengono adempiuti i compiti e gli obblighi derivanti dalla delega del Datore di Lavoro. Le sanzioni possono essere penali o amministrative e variano in funzione della gravità della violazione e del rischio generato per i lavoratori.

Tra le sanzioni più rilevanti previste per il Dirigente rientrano:

  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro
    in caso di mancata nomina del medico competente (quando prevista), mancata fornitura dei DPI ai lavoratori o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito di significativi cambiamenti organizzativi o produttivi;
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
    qualora i lavoratori vengano assegnati a mansioni non compatibili con le loro capacità professionali o condizioni di salute;
  • Ammenda da 2.192 a 4.384 euro
    per mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica entro le scadenze previste;
  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro
    nel caso di mancata consegna del Documento di Valutazione dei Rischi agli RLS;
  • Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
    per omessa comunicazione all'INAIL degli infortuni con assenza di almeno un giorno;
  • Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro
    per omessa denuncia all'INAIL degli infortuni con assenza superiore a tre giorni;
  • Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
    per mancata comunicazione all'INAIL dei nominativi del RLS.

È importante sottolineare che le sanzioni si applicano quando il Dirigente non adempie agli obblighi propri del suo ruolo, ovvero organizzazione, gestione e vigilanza dell'attività lavorativa e delle misure di prevenzione. In presenza di delega formale, il Datore di Lavoro mantiene comunque il dovere di vigilanza sul corretto operato del Dirigente, ma ciò non esclude le responsabilità dirette del Delegato in caso di omissioni o violazioni.

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