Responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid 19
Il contagio da COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro è considerato un vero e proprio infortunio dall'INAIL che ha specificato, inoltre, che tali affezioni morbose devono essere inquadrate nella categoria degli infortuni sul lavoro, considerando la causa virulenta è equiparabile a quella violenta. Tale affermazione ha avuto delle interpretazioni fuorvianti che hanno intimorito i datori di lavoro, già alle prese con le difficoltà di una riapertura attività dopo due mesi di lock down.
In questo articolo approfondiremo, dunque, la tematica della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infezione da Covid-19 di uno dei suoi lavoratori, specificando a quali casi essa si estende.
In Quali casi si configura la responsabilità?
A livello normativo, un lavoratore che contrae il virus SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro determina un potenziale profilo di responsabilità per il datore di lavoro, il quale potrebbe incorrere nei provvedimenti previsti da:
- D.Lgs 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro;
- art. 590 del codice penale lesioni personali gravi/gravissime);
- art. 589 del codice penale (omicidio colposo);
- D.Lgs 231/2001 per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli enti;
Il vero punto da chiarire è che questo tipo di responsabilità per il datore di lavoro si può configurare solo in presenza del nesso causale.
In parole povere, la responsabilità per il contagio da covid 19 ricade sul datore di lavoro solo se:
- il contagio avviene in occasione di lavoro e non in altri luoghi;
- il contagio è conseguenza della mancata adozione di misure di emergenza;
Responsabilità datore di lavoro e covid: Cosa dice l'INAIL?
L'INAIL ha specificato che il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa e che l'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è necessariamente collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Specifichiamo che per l'erogazione di un indennizzo per la tutela infortuni da parte dell'INAIL e per il riconoscimento della responsabilità civile e penale da parte del datore di alvoro ci sono dei presupposti diversi.
Il fatto che l'Istituto riconosca l'infortunio da Covid-19 non assume alcun peso in ambito penale per sostenere un'accusa nei confronti del datore di lavoro, in quanto in questo campo sono in vigore:
- il principio di presunzione di innocenza;
- il principio dell'onere della prova a carico del pubblico ministero;
Stessa cosa dicasi in ambito civile, dove è sempre necessario dimostrare la colpa del datore di lavoro.
Conclusioni
Per rassicurare i datori di lavoro che leggono il nostro blog concludiamo l'articolo specificando che il riconoscimento della responsabilità civile o penale in relazione all'infortunio da Covid - 19 è estremamente difficile. In primo luogo è arduo provare il nesso di causalità in quanto, data l'entità della pandemia, è difficile provare che il contagio sia avvenuto entro i confini del luogo di lavoro e non in altri luoghi frequentati dal lavoratore. In secondo luogo, soprattutto nelle fasi iniziali, le prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro erano di natura mutevole e oggetto di frequenti aggiornamenti in base all'evoluzione dell'epidemia rendendo difficile la configurabilità della responsabilità. Questo non vuol dire, tuttavia, che i datori di lavoro sono sollevati da qualsiasi responsabilità in quanto contravvenire a quanto stabilito nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, farebbe scaturire dei provvedimenti a loro carico.