Relazione Sanitaria Annuale: cos'è e quando è obbligatoria
Il medico competente, ovvero il medico del lavoro nominato dalle aziende per effettuare la sorveglianza sanitaria, una volta in carica deve svolgere una serie di compiti stabiliti dalla legge. Quelli che vengono più comunemente in mente sono la partecipazione alla valutazione dei rischi e lo svolgimento delle visite sanitarie, tuttavia, a fianco a queste mansioni più blasonate, ne esiste un'altra altrettanto importante e prevista espressamente dalla normativa: la redazione della relazione sanitaria. Si tratta di un documento cruciale nel mondo della sicurezza sul lavoro, ma cosa rappresenta e perché è così rilevante? In questo articolo, esploreremo il significato e l'importanza di questa comunicazione scritta, fornendo un quadro completo su come contribuisce a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle aziende italiane.
Relazione sanitaria obbligatoria: la normativa
Il riferimento normativo che disciplina questo compito del MC è l'art. 25, comma 1, lettera i) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, in cui si afferma che:
"il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori."
Inoltre, l'art. 58, comma 1, lettera d) prevede delle conseguenze per il medico in caso di inadempienza ovvero una multa da €657,60 a €2.192,00.
Cos'è la relazione sanitaria obbligatoria?
Dal riferimento normativo appena citato possiamo dedure che la relazione sanitaria annuale è un resoconto dettagliato delle attività di sorveglianza sanitaria condotte dal medico competente sui dipendenti di un'azienda nel corso dell'anno. La relazione, che deve essere necessariamente scritta, ha il compito di fornire una panoramica generale e specifica della situazione in azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di fornire al datore di lavoro e, più in generale, a tutto il servizio di prevenzione e protezione, i mezzi e i dati da utilizzare per migliorare le misure di prevenzione e protezione.
Contenuti della relazione sanitaria annuale
L'articolo 25 non definisce il contenuto esatto della relazione sanitaria annuale, lasciando intendere che il compito di determinare quali informazioni inserire al suo interno è responsabilità del medico competente. Ricordiamo qual è il fine della relazione, ovvero presentare al datore di lavoro, al RSPP e al RLS un quadro chiaro sullo stato di salute dei lavoratori, nel caso in cui questi ultimi manifestino disturbi o sintomi, la specifica dell'eventuale correlazione con l'attività lavorativa.
Di conseguenza, la relazione può contenere una vasta gamma di informazioni, tra cui non mancano:
- sguardo approfondito sull'andamento generale della salute dei lavoratori nell'azienda.
- registro e statistiche di tutti i controlli medici svolti durante l'anno.
- statistiche e documentazioni su infortuni e malattie professionali verificatisi;
- resoconto delle attività di formazione svolte;
- stima delle risorse utilizzate per la sorveglianza sanitaria;
- eventuali problemi riscontrati.
Quando va redatta la relazione sanitaria annuale?
Anche in questo caso la risposta è contenuta all'interno dell'articolo 25 citato in apertura, ovvero durante la riunione periodica prevista dall'articolo 35 del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, si tratta di una riunione obbligatoria indetta dal Datore di lavoro all'interno delle aziende con almeno 15 lavoratori.
Nel corso di tale riunione, che deve essere svolta con periodicità almeno annuale, tutti i partecipanti si confrontano sul contenuto del DVR, nonché sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione ed ogni altro aspetto rilevante per la sicurezza, tra cui rientra il contenuto della relazione su infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria.
Relazione sanitaria annuale e allegato 3B
In aggiunta, è importante sottolineare l'articolo 40, comma 1, del D.Lgs 81/08, che introduce un significativo obbligo supplementare. Secondo questa disposizione, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il medico competente ha l'obbligo di trasmettere, esclusivamente mediante il mezzo telematico, le informazioni elaborate nella relazione sanitaria. Questa trasmissione riguarda specificamente i dati collettivi relativi alla salute e ai rischi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, seguendo il modello specifico indicato nell'allegato 3B del decreto.
Questo nuovo obbligo rappresenta un passo significativo verso una gestione più accurata e tempestiva delle informazioni sanitarie dei lavoratori. La trasmissione telematica permette una condivisione più efficiente dei dati, consentendo alle autorità competenti di monitorare da vicino la salute dei lavoratori e di rispondere prontamente a situazioni che richiedano interventi o correzioni.