Radiazioni Ottiche Artificiali: cosa sono e come effettuare la valutazione

Essere esposti alle cosiddette ROA o Radiazioni Ottiche Artificiali, ha degli effetti deleteri sia per gli occhi che per la pelle. Nei settori e nelle aziende in cui i lavoratori sono esposti a tali radiazioni durante lo svolgimento delle loro mansioni scattano degli obblighi dettati dalla normativa in vigore di sicurezza e salute sul lavoro ovvero il D.lgs 81/08. Nel seguente articolo vedremo cosa dice a riguardo, fornendo anche informazioni su definizioni, valori limite, valutazioni e molto altro.

Cosa sono le Radiazioni Ottiche Artificiali?

Rientrano nella definizione di ROA o Radiazioni Ottiche Artificiali tutte quelle radiazioni di natura elettromagnetica che rientrano nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nanometri (nm) e 1 millimetro (mm).

Quali sono le Radiazioni Ottiche Artificiali?

Le radiazioni si dividono in Ultraviolette, Visibili e Infrarosse in base alla loro lunghezza d'onda per essere più specifici.

Radiazioni Ottiche Lunghezza d'onda Ulteriori Divisioni
Radiazioni ultraviolette tra 100 nm e 400 nm -UVA tra 315 nm e 400 nm;
-UVB tra 280 nm e 315 nm;
-UVC tra 100 nm e 280 nm;
Radiazioni visibili tra 380 nm e 780 nm -
Radiazioni infrarosse tra 780 nm e 1 mm IRA tra 780 e 1400 nm;
IRB tra 1400 e 3000 nm;
IRC tra 3000 nm-1 e 1 mm.

Sorgenti di Radiazioni Ottiche Artificiali

Per quanto riguarda le sorgenti di ROA esiste un ulteriore classificazione seguendo la quale vengono divise in:

  • sorgenti coerenti e i cui minimi e massimi delle radiazioni coincidono, ovvero emettono radiazioni in fase tra di loro;
  • sorgenti non coerenti, ovvero sorgenti di radiazioni ottiche sfasate.

Tra le sorgenti coerenti possiamo citare anche i LASER, ovvero quei dispositivi che producono o amplificano radiazioni elettromagnetiche di un'unica lunghezza d'onda, direzionali e ad alta intensità.

Radiazioni Ottiche Artificiali: Quali sono i loro effetti?

Principalmente le ROA sortiscono effetti deleteri su Occhi e Pelle, la cui tipologia dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione.

Lunghezza d'onda Effetti sull'occhio Effetti sulla Cute
100 nm - 280 nm fotocheratite e foto congiuntivite eritema, tumori e invecchiamento
280 nm - 315 nm fotocheratite e foto congiuntivite eritema, tumori e invecchiamento
315 nm - 400 nm cataratta fotochimica fotosensibilità, tumori e invecchiamento
400 nm - 780 nm lesione fotochimica e termica della retina fotosensibilità e bruciatura della pelle
780 nm - 1400 nm cataratta e bruciatura della retina bruciatura della pelle
1400 nm - 3000 nm cataratta e bruciatura della retina bruciatura della pelle
3000 nm - 1000000 nm bruciatura della retina bruciatura della pelle

Radiazioni ottiche artificiali: La valutazione del rischio

La normativa di riferimento è disciplinata dal D.Lgs 81/08 al Titolo VIII "Agenti Fisici" - Capo V "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali". Come per tutti gli altri rischi la normativa impone la valutazione che va svolta in base alle disposizioni dell'articolo 216 che tratta, per l'appunto "Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi". Nello specifico, l'obbligo di valutazione viene attribuito al datore di lavoro che dovrà svolgerlo prendendo in esame i seguenti elementi:

  1. il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  2. i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
  3. effetti su salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  4. qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
  5. qualsiasi effetto indiretto delle ROA (accecamento temporaneo, esplosioni o fuoco);
  6. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  7. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  8. informazioni derivanti dall'attività di sorveglianza sanitaria;
  9. sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  10. una classificazione dei laser stabilita in conformità alle normative tecniche;
  11. le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.

Ricordiamo che i valori limite di esposizione contemplati dalla normativa sono da intendersi nell'arco della giornata lavorativa e per soggetti adulti e sani. In base ai risultati della valutazione il Datore di Lavoro dovrà attuare delle misure volte a ridurre il rischio prendendo provvedimenti come:

  • optare per metodologie di lavoro che riducano l'esposizione;
  • utilizzare strumenti e attrezzature con emissioni minori;
  • implementare dispositivi di sicurezza come schrmature sui macchinari;
  • riprogettare la sistemazione logistica dei luoghi di lavoro;
  • fornire DPI adeguati ai lavoratori.

In ogni caso la valutazione andrà verbalizzata ed annessa al DVR e, in caso di mutamenti, rilevamenti di nuove fonti di rischio o introduzione di macchinari e metodologie di lavoro che alterino le condizioni di sicurezza essa andrà ripetuta. La valutazione del rischio ROA, in ogni caso, andrebbeaggiornata con cadenza quadriennale. Ricordiamo che, in caso di mancata o incompleta valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro incorre in pesanti sanzioni individuabili in:

  1. arresto da 3 a 6 mesi;
  2. ammenda da € 2.500 a € 6.400.

DPI per radiazioni ottiche artificiali

Chiudiamo la nostra guida indicandovi le caratteristiche che devono avere i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale, idonei a proteggere i lavoratori dal rischio ROA. In generale si parla di dispositivi volti a proteggere occhi e viso come:

  • occhiali con oculare singolo o doppio;
  • maschere a scatola o a coppa;
  • ripari facciali (ad esempio quelli utilizzati nelle operazioni di saldatura).

Più nello specifico i DPI da ROA si dividono in due categorie in base al tipo di radiazione da cui proteggono:

  1. DPI per radiazioni ottiche non coerenti;
  2. DPI per radiazioni ottiche coerenti - Laser.

Ricordiamo che quasi tutti questi dispositivi rientrano nella II categoria, quindi è necessario formare e addestrare il personale al loro utilizzo. In base al caso specifico bisognerà valutare l'integrazione di dispositivi non destinati soltanto alla protezione di occhi e viso, infatti nei settori in cui l'esposizione a ROA comporta anche la presenza di archi elettrici o rischi fisici simili, è opportuno che il lavoratore indossi anche DPI volti a proteggere il corpo.

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