Radiazioni Ottiche Artificiali: cosa sono e come effettuare la valutazione
Essere esposti alle cosiddette ROA o Radiazioni Ottiche Artificiali, ha degli effetti deleteri sia per gli occhi che per la pelle. Nei settori e nelle aziende in cui i lavoratori sono esposti a tali radiazioni durante lo svolgimento delle loro mansioni scattano degli obblighi dettati dalla normativa in vigore di sicurezza e salute sul lavoro ovvero il D.lgs 81/08. Nel seguente articolo vedremo cosa dice a riguardo, fornendo anche informazioni su definizioni, valori limite, valutazioni e molto altro.
Cosa sono le Radiazioni Ottiche Artificiali?
Rientrano nella definizione di ROA o Radiazioni Ottiche Artificiali tutte quelle radiazioni di natura elettromagnetica che rientrano nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nanometri (nm) e 1 millimetro (mm).
Quali sono le Radiazioni Ottiche Artificiali?
Le radiazioni si dividono in Ultraviolette, Visibili e Infrarosse in base alla loro lunghezza d'onda per essere più specifici.
Radiazioni Ottiche | Lunghezza d'onda | Ulteriori Divisioni |
---|---|---|
Radiazioni ultraviolette | tra 100 nm e 400 nm | -UVA tra 315 nm e 400 nm; -UVB tra 280 nm e 315 nm; -UVC tra 100 nm e 280 nm; |
Radiazioni visibili | tra 380 nm e 780 nm | - |
Radiazioni infrarosse | tra 780 nm e 1 mm | IRA tra 780 e 1400 nm; IRB tra 1400 e 3000 nm; IRC tra 3000 nm-1 e 1 mm. |
Sorgenti di Radiazioni Ottiche Artificiali
Per quanto riguarda le sorgenti di ROA esiste un ulteriore classificazione seguendo la quale vengono divise in:
- sorgenti coerenti e i cui minimi e massimi delle radiazioni coincidono, ovvero emettono radiazioni in fase tra di loro;
- sorgenti non coerenti, ovvero sorgenti di radiazioni ottiche sfasate.
Tra le sorgenti coerenti possiamo citare anche i LASER, ovvero quei dispositivi che producono o amplificano radiazioni elettromagnetiche di un'unica lunghezza d'onda, direzionali e ad alta intensità.
Radiazioni Ottiche Artificiali: Quali sono i loro effetti?
Principalmente le ROA sortiscono effetti deleteri su Occhi e Pelle, la cui tipologia dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione.
Lunghezza d'onda | Effetti sull'occhio | Effetti sulla Cute |
---|---|---|
100 nm - 280 nm | fotocheratite e foto congiuntivite | eritema, tumori e invecchiamento |
280 nm - 315 nm | fotocheratite e foto congiuntivite | eritema, tumori e invecchiamento |
315 nm - 400 nm | cataratta fotochimica | fotosensibilità, tumori e invecchiamento |
400 nm - 780 nm | lesione fotochimica e termica della retina | fotosensibilità e bruciatura della pelle |
780 nm - 1400 nm | cataratta e bruciatura della retina | bruciatura della pelle |
1400 nm - 3000 nm | cataratta e bruciatura della retina | bruciatura della pelle |
3000 nm - 1000000 nm | bruciatura della retina | bruciatura della pelle |
Radiazioni ottiche artificiali: La valutazione del rischio
La normativa di riferimento è disciplinata dal D.Lgs 81/08 al Titolo VIII "Agenti Fisici" - Capo V "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali". Come per tutti gli altri rischi la normativa impone la valutazione che va svolta in base alle disposizioni dell'articolo 216 che tratta, per l'appunto "Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi". Nello specifico, l'obbligo di valutazione viene attribuito al datore di lavoro che dovrà svolgerlo prendendo in esame i seguenti elementi:
- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
- effetti su salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto delle ROA (accecamento temporaneo, esplosioni o fuoco);
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- informazioni derivanti dall'attività di sorveglianza sanitaria;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- una classificazione dei laser stabilita in conformità alle normative tecniche;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.
Ricordiamo che i valori limite di esposizione contemplati dalla normativa sono da intendersi nell'arco della giornata lavorativa e per soggetti adulti e sani. In base ai risultati della valutazione il Datore di Lavoro dovrà attuare delle misure volte a ridurre il rischio prendendo provvedimenti come:
- optare per metodologie di lavoro che riducano l'esposizione;
- utilizzare strumenti e attrezzature con emissioni minori;
- implementare dispositivi di sicurezza come schrmature sui macchinari;
- riprogettare la sistemazione logistica dei luoghi di lavoro;
- fornire DPI adeguati ai lavoratori.
In ogni caso la valutazione andrà verbalizzata ed annessa al DVR e, in caso di mutamenti, rilevamenti di nuove fonti di rischio o introduzione di macchinari e metodologie di lavoro che alterino le condizioni di sicurezza essa andrà ripetuta. La valutazione del rischio ROA, in ogni caso, andrebbeaggiornata con cadenza quadriennale. Ricordiamo che, in caso di mancata o incompleta valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro incorre in pesanti sanzioni individuabili in:
- arresto da 3 a 6 mesi;
- ammenda da € 2.500 a € 6.400.
DPI per radiazioni ottiche artificiali
Chiudiamo la nostra guida indicandovi le caratteristiche che devono avere i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale, idonei a proteggere i lavoratori dal rischio ROA. In generale si parla di dispositivi volti a proteggere occhi e viso come:
- occhiali con oculare singolo o doppio;
- maschere a scatola o a coppa;
- ripari facciali (ad esempio quelli utilizzati nelle operazioni di saldatura).
Più nello specifico i DPI da ROA si dividono in due categorie in base al tipo di radiazione da cui proteggono:
- DPI per radiazioni ottiche non coerenti;
- DPI per radiazioni ottiche coerenti - Laser.
Ricordiamo che quasi tutti questi dispositivi rientrano nella II categoria, quindi è necessario formare e addestrare il personale al loro utilizzo. In base al caso specifico bisognerà valutare l'integrazione di dispositivi non destinati soltanto alla protezione di occhi e viso, infatti nei settori in cui l'esposizione a ROA comporta anche la presenza di archi elettrici o rischi fisici simili, è opportuno che il lavoratore indossi anche DPI volti a proteggere il corpo.