Novità sicurezza sul lavoro Maggio 2023: Cosa cambia con il Decreto Lavoro n.48
Il Consiglio dei Ministri in data 1° maggio 2023 ha approvato il Decreto Lavoro n.48, aprendo la strada a importanti modifiche che riguarderanno tutto il mondo del lavoro, incluso l'ambito della salute e della sicurezza. Tra gli altri interventi il Decreto, che è entrato in vigore il 5 maggio ed è in attesa di essere convertito in legge, introduce dunque dei cambiamenti anche nel D.Lgs 9 aprile del 2008, specie per quanto concerne il ruolo del medico competente e i relativi obblighi dei datori di lavoro, l'estensione di alcune misure previste nei cantieri anche ai lavoratori autonomi. Di seguito faremo chiarezza su cosa cambia a partire da maggio 2023 per la sicurezza sul lavoro elencando gli articoli a cui il D.L 48/2023 ha apportato modifiche.
Quali articoli del D.Lgs 81/08 cambiano?
Cominciamo elencando tutti gli articoli del D.Lgs 81/08 interessati dall'aggiornamento, essi sono:
- Art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente";
- Art. 21 "Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi";
- Art. 25 "Obblighi del medico competente";
- Art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- Art. 71 "Obblighi del datore di lavoro";
- Art. 72 "Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso";
- Art. 73 "Informazione, formazione e addestramento";
- Art. 87 "Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso".
Di seguito analizzeremo le modifiche apportate a ciascun articolo, spiegando nel dettaglio in cosa consistono.
Modifiche all'articolo 18
L'articolo 18, comma 1, lettera a), obbligava il Datore di Lavoro a «nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo». Dopo la modifica, le parole: «presente decreto legislativo.» sono state sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;».
Cosa significa?
L'integrazione estende ufficialmente l'obbligo di nomina del medico competente per mettere in atto l'attività di sorveglianza sanitaria. In precedenza, l'obbligo era esteso solo ai casi previsti dall'art. 41 del Testo Unico, in tutti gli altri casi era facoltà del datore di lavoro decidere se procedere o meno alla nomina. Adesso, è necessario procedere alla designazione del MC anche in tutti quei casi in cui la Valutazione dei Rischi evidenzi rischi tali da richiederlo. Il D.L. 48, in pratica, pone un'ulteriore responsabilità sul datore di lavoro che tramite la valutazione di tutti i rischi, dovrà anche determianre se l'obbligo di nomina è applicabile alla propria azienda a fronte di un'analisi tecnica.
Modifiche all'articolo 21
L'articolo 21, comma 1, lettera a) si rivolgeva a icomponenti dell'impresa familiare, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, aicoltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ai artigiani e ai piccoli commercianti, prescrivendo per loro l'obbligo di «utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III», a seguito della modifica a quel comma è stato aggiunto «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV».
Cosa significa?
Con questa modifica viene colmata una lacuna nell'applicazione delle norme di riferimento per cantieri temporanei e mobili per i soggetti sopra indicati. In precedenza tali soggetti dovevano solo preoccuparsi di seguire le indicazioni obbligatorie in materia di attrezzature da lavoro e utilizzo dei DPI, a seguito dell'aggiornamento, adesso sarà obbligatorio utilizzare opere provvisionali (come ponteggi, passerelle ecc..) conformi a quanto stabilito nel titolo IV per i cantieri temporanei e mobili.
Modifiche all'articolo 25
L'articolo 25, comma 1 indica gli obblighi in capo al medico competente, a questa lista di obblighi e compiti da svolgere sono state fatte le seguenti aggiunte:
- «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità»;
- «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»
Cosa significa?
In primo luogo, il medico competente viene obbligato a richiedere al lavoratore l'eventuale cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al momento della cessazione del contratto. Questo comporta per il lavoratore l'implicito dovere di consegnare tale documentazione quando richiesta e ribadisce l'obbligo in capo al DL e al MC di consegnare al lavoratore, a fine rapporto, una copia della cartella sanitaria e di rischio. Ricordiamo, inoltre, che anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda è obbligata conservare la cartell sanitaria originale per almeno 10 anni.
In secondo luogo, sarà dovere del MC nominare un suo sostituto in caso di impossibilità a svolgere il proprio ruolo per ragioni gravi e motivate. Entrambi i provvedimenti vanno a definire maggiormente il profilo di responsabilità del medico competente, aumentandone l'importanza del ruolo e assicurando, al contempo, una maggiore continuità e completezza al servizio di sorveglianza saniaria.
Modifiche all'articolo 37
All'articolo 37 che disciplina la formazione obbligatoria in materia si sicurezza sul lavoro, comma 2, è aggiunta la lettera b-bis che stabilisce che «il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»
Cosa significa?
Alla conferenza tra Stato e Regioni vengono assegnati i compiti di individuare per monitorare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di:
- formazione;
- corretto svolgimento dell'attività formativa.
A essere controllati saranno sia i soggetti erogatori che i lavoratori destinatari della formazione per evitare condotte irregolari da ambo i lati.
Modifiche all'articolo 71
L'articolo 71, il comma 12 è sostituito da «I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»
Cosa significa?
In precedenza era prevista la possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di collaborare soggetti pubblici e privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche successive sulle attrezzature di lavoro. Adesso la titolarità di questa funzione viene estesa ai soggetti privati abilitati che rispondono direttamente alla struttura pubblica competente.
Modifiche all'articolo 72
L'articolo 72, comma 2, viene sostituito con: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.».
Cosa significa?
Si tratta di una disposizione rivolta ai noleggiatori di attrezzature che devono richiedere e conservare una dichiarazione autocertificativa per mezzo della quale il soggetto che prende a noleggio le attrezzature afferma di essere in possesso della formazione e dell'addestramento necessari per adoperarle.
Modifiche all'articolo 73 e 87
Trattiamo questi due articoli insieme perché sono strettamente connessi.
- All'articolo 73 è stato aggiunto il comma 4-bis che prevede che «Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;»;
- All'articolo all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis»;
Cosa significa?
Significa che il datore di lavoro che utilizza attrezzature da lavoro indicate all'articolo 71, comma 7, deve provvedere a seguire in prima persona i programmi di formazione e addestramento specifico obbligatori per legge per tutti i lavoratori che ne fanno utilizzo. L'inadempienza di questo obbligo fa scattare la sanzione prevista dall'articolo 87 comma 2 lettera c) ovvero:
- arresto da 3 a 6 mesi;
- l'ammenda da €3.071,27 a €7.862,44.
Cosa cambia in conclusione?
I cambiamenti non sono stati radicali, bensì possono essere considerati (nella maggioranza dei casi) una sorta di ulteriore definizione o reindirizzamento di quella che era la precedente volontà del legislatore. Riassumendo, le cose da ricordare sono:
- La nomina del medico competente diventa obbligatoria se la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità e non solo nei casi indicati all'articolo 41;
- Lavoratori autonomi, aziende familiari e simili dovranno adottare le disposizioni previste nel titolo IV per i cantieri temporanei e mobili e non limitarsi soltanto all'utilizzo di DPI e attrezzature idonee;
- Il medico competente dovrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria relativa al precedente lavoro. Inoltre egli dovrà nominare un proprio sostituto in caso di gravi impedimenti (anche temporanei) nello svolgere la propria mansione;
- Dovrà essere emanato un nuovo accordo stato regioni per definire le modalità di monitoraggio sulla regolarità delle attività formative;
- La titolarità della funzione ispettiva per verifiche periodiche successive sulle attrezzature di lavoro viene estesa ai soggetti privati abilitati;
- I noleggiatori di attrezzature, macchine o apparecchiature devono richiedere a chi noleggia un'autocertificazione in cui si dichiara l'avvenuta formazione l'addestramento specifico degli utilizzatori di tali attrezzature.
- Il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari ha l'obbligo provvedere alla propria formazione e addestramento specifico in materia, o rischia sanzioni da €3.071,27 a €7.862,44 o l'arresto da 3 a 6 mesi.