Lavori usuranti: Cosa sono, quali sono e che caratteristiche hanno

Ci sono delle tipologie di lavoro, caratterizzati da un elevato sforzo psico-fisico derivante da condizioni che si rivelano particolarmente pesanti e logoranti per coloro che le svolgono e sono spesso fonte di infortuni sul lavoro e malattie professionali, spesso di entità considerevole. Sono i cosiddetti Lavori usuranti, impieghi per cui nel corso degli anni sono state emanate leggi e normative che tengono in considerazione il loro impatto eccessivo sulla salute dei lavoratori e che abbiamo di seguito riassunto in una pratica guida. Sono previste anche delle agevolazioni ai fini pensionistici che, tuttavia, non sono oggetto del nostro articolo.

Definizione di Lavori usuranti

Il primo riferimento normativo a disciplinare e, di conseguenza, a fornire una definizione di lavoro usurante è stato l'articolo 1 del D.Lgs 347 del 1993, che lo ha descritto come un lavoro per il quale " è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".

Da questa definizione si evince che "l'usura" di questi lavori gravosi è causata principalmente dalla presenza di condizioni o di un contesto lavorativo tali da rendere impossibile la prevenzione dei rischi tramite le usuali misure di sicurezza. In queste tipologie di lavoro, gli addetti sono "obbligati" a svolgere le loro mansioni in una condizione sfavorevole, proprio per le caratteristiche intrinseche del lavoro.

Un'ulteriore definizione è fornita dalla Corte di Cassazione che ha delineato le caratteristiche per l'individuazione delle lavorazioni usuranti, ovvero quelli che provocano:

  • lo sfruttamento anormale, eccessivo, sproporzionato, doloroso delle energie residue;
  • l'insorgere o l'aggravarsi di uno stato patologico;
  • il pregiudizio dell'efficienza fisica residua;
  • il logoramento del'organismo.

Criteri per l'identificazione dei lavori usuranti

Oltre alle definizioni, esistono dei veri e propri criteri finalizzati ad indentificare le lavorazioni usuranti e sono contenuti nella Tabella 1 del decreto ministeriale n° 208 del 1999, essi sono:

  1. l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile (fisiologica o estremamente ridotta);
  2. la prevalenza della mansione usurante (non prevalente o esclusiva);
  3. la mancanza di possibilità di prevenzione;
  4. la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;
  5. l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni (frequenza media o frequenza aumentata del 50%);
  6. l'età media della pensione di invalidità (età media degli invalidi o età minima lavorativa);
  7. il profilo ergonomico;
  8. l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente (assente o superiore al valore limite).

Quali sono i lavori usuranti o gravosi?

Passiamo adesso a indicare quali sono le lavorazioni che possono essere definite usuranti o gravose in base a quanto detto fin'ora. Nello specifico si tratta di elenchi individuati da due riferimenti in particolare:

  • Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67
  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2018

Il D.Lgs 67/2011 ha fornito una prima lista di lavori usuranti che, successivamente, è stata ampliata dal contenuto del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scopriamo quali sono

Lavori usuranti secondo il Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n.67

  • Lavori in gallerie, cave o miniere, incluse anche le mansioni eseguite in sotterraneo con carattere di continuità e prevalenza;
  • Lavori in cassoni ad aria compressa;
  • Lavori svolti dai palombari;
  • Lavori ad alte temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione;
  • Lavorazione del vetro cavo;
  • Lavori eseguiti prevalentemente e continuativamente in spazi ristretti;
  • Lavori di asportazione dell'amianto svolti con carattere di prevalenza e continuità;
  • Lavori notturni o a turni notturni;
  • Lavori in serie o a catena di montaggio caratterizzati da un certo ritmo produttivo o comunque in cui il tempo di lavoro determina la valutazione della prestazione e che sono identificati dalle seguenti voci di tariffa INAIL: 1462, 2197, 6322, 6411, 6581, 6582, 6590, 8210 e 8230.
  • Conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Lavori usuranti secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 febbraio 2018

  • Lavori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduzione di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatura di pelli e di pellicce;
  • Conduzione di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduzione di mezzi pesanti e camion per trasporto di merci;
  • Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (anziani, convalescenti, disabili);
  • Insegnamento nella scuola dell'infanzia e negli asili nido;
  • Facchinaggio, spostamento merci e assimilati;
  • Servizi di pulizia svolti da personale non qualificato;
  • Raccolta e separazione di rifiuti;
  • Lavorazioni dell'agricoltura, zootecnia e pesca;
  • Pesca costiera, in acque interne, in alto mare, svolta come dipendenti o soci di cooperative;
  • Industria siderurgica di prima e seconda fusione e lavor del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011;
  • Lavorazioni marittime in qualità di imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

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