Lavoratori Fragili e Covid 19: chi sono e come vanno gestiti

L'emergenza sanitaria continua ad essere al centro di dibattiti di varia natura, tra pareri contrastanti, tesi e soluzioni che non sempre mettono d'accordo tutti. L'argomento che abbiamo scelto di trattare in questo articolo è strettamente collegato all'emergenza sanitaria da Covid-19, e si rivolge ai soggetti particolarmente a rischio, definiti "lavoratori fragili", e della gestione dei loro casi da parte del medico competente. Come sempre partiremo da una definizione per poi approfondire ciò che dice la normativa a riguardo.

Lavoratori fragili covid: chi sono

La definizione di "lavoratore fragile" va cercata all'interno delle disposizioni del protocollo condiviso tra le parti sociali, aggiornato in data 24 aprile ed inserito nel DPCM del 26 aprile.
Esso si rifà a quanto previsto nel precedente DPCM dell'8/03/2020, all'interno del quale si prescriveva "a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale".
I lavoratori fragili sono, quindi, soggetti che hanno maggiore possibilità di contrarre il nuovo coronavirus e di manifestare complicanze gravi a causa della loro situazione clinica.

Quali sono le patologie in questione?

Di seguito elenchiamo quali sono le patologie che possono aggravare la situazione del soggetto che contrae il nuovo coronavirus:

  • Immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita;
  • patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
  • Patologie oncologiche attive negli ultimi 5 anni;
  • Patologie cardiache;
  • Patologie broncopolmonari croniche;
  • Diabete mellito insulinodipendente;
  • Insufficienza renale cronica;
  • Insufficienza surrenale cronica;
  • Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
  • Malattie infiammatorie croniche
  • Reumoartropatie sistemiche;
  • Epatopatia cronica grave.

Si tratta, dunque, di soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale.
Su decisione del medico competente, in questa categoria possono rientrare anche le donne in gravidanza e i beneficiari della tutela di cui allaLegge n. 104/1992.

Lavoratori fragili covid: normativa

I riferimenti normativi a cui rifarsi sono molteplici, frutto del susseguirsi dei diversi DPCM.
In primo luogo c'è l'art. 26 della Legge 27 del 24/04/2020, la legge di conversione del decreto "Cura Italia", la quale istituisce una tutela specifica per i lavoratori fragili "in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992".

Citiamo anche una circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 in cui, a tale proposito, si afferma che: "in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità."Tale circolare attribuisce la medico competente il compito di tener conto della maggiore fragilità del lavoratore.
A seguito dell'approvazione dell'art. 83 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, detto anche decreto Rilancio, nella categoria "lavoratori fragili" vengono inclusi tutti i lavoratori di tutte le imprese nazionali, compresi i lavoratori non soggetto a sorveglianza sanitaria ordinaria.

Gestione dei lavoratori fragili

Per quanto riguarda la gestione di questi soggetti , il Decreto "Cura Italia" pervedeva la possibilità di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro, equiparato al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da patologie oncologiche;
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

Il Decreto Rilancio ha prorogato la possibilità di usufruire del periodo di assenza fino al 31 Luglio 2020.

E dopo il 31 Luglio?

Il Decreto Legge 83 ha esteso lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, tuttavia, tra le disposizioni prorogate non figura quella che consentiva ai lavoratori fragili di assentarsi dal lavoro come misura di tutela anti-covid. Di conseguenza, dal 1° agosto 2020 tali tutele sono state eliminate ed è stato ripristinato il trattamento ordinario in materia di malattia. In alcune realtà lavorative, tali lavoratori potranno continuare a tutelarsi richiedendo di lavorare in regime di smart working, ma non tutti i lavoratori a rischio svolgono mansioni compatibili con questa modalità di lavoro agile.

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