Infortunio in itinere: cos'è e quando è indennizzabile
Nell'ottica della prevenzione, della sicurezza e della tutela del lavoratore durante lo svolgimento delle mansioni, l'Inail ha istituito una copertura assicurativa che indennizza i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro. In alcuni casi questa copertura si estende anche agli incidenti avvenuti al di fuori del luogo di lavoro e dell'orario lavorativo, in questi casi si parla di infortuni in itinere. In questo articolo forniremo una definizione e indicheremo quando sono indennizzabili
Cos'è l'Infortunio in Itinere?
Con il termine infortunio in itinere si fa riferimento ad una determinata tipologia di infortuni che non si verificano sul posto di lavoro ma lungo alcuni tragitti specifici, ovvero:
- nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro;
- nel tragitto di spostamento tra due luoghi di lavoro;
- nel tragitto tra il luogo di lavoro e il luogo di abituale consumazione dei pasti (qualora non vi sia una mensa aziendale).
Se il lavoratore dovesse incappare in incidenti e sinistri durante questi percorsi, ad essi si applicherebbe la stessa copertura INAIL prevista per il resto degli infortuni sul luogo di lavoro.
Infortunio in itinere: le condizioni
Quanto detto nel paragrafo precedente è vero ad una sola condizione: vengono considerati infortuni in itinere gli eventi dannosi capitati ai lavoratori durante il "normale percorso" che congiunge i luoghi sopra elencati. Per normale percorso si intende la linea più breve tra il punto di partenza e il punto di arrivo.
Facciamo un esempio, se il lavoratore effettua una deviazione volontaria durante il tragitto che collega luogo di lavoro e abitazione per fermarsi a fare la spesa, o altre commissioni personali, nel caso di incidente non vi è copertura INAIL, tranne in alcuni casi.
In quali casi di deviazione l'infortunio in itinere è indennizzabile?
Rientrano nella copertura assicurativa solo le deviazioni o le interruzioni per motivazioni specifiche contraddistinte da necessità, ovvero:
- deviazioni effettuate su direttiva del datore di lavoro;
- deviazioni dovute a causa di forza maggiore;
- deviazioni dovute a esigenze essenziali e impropagabili;
- deviazioni o interruzioni fatte in adempimento di obblighi penalmente o costituzionalmente rilevanti.
Per semplificare, sono ammesse deviazioni dovute a eventuali scioperi, lavori di manutenzione, blocchi del traffico, e per andare ad accompagnare o prelevare i figli da scuola o soccorrere un individuo vittima di incidente stradale. Inoltre, ai fini della copertura assicurativa sono ammesse anche le brevi soste lungo il tragitto, a patto che esse non espongano il soggetto ad ulteriori rischi.
Infortunio in Itinere e mezzo privato
Anche gli incidenti stradali avvenuti al lavoratore che utilizza un mezzo di trasporto privato possono rientrare nel campo di applicazione della tutela INAIL, tuttavia ciò accade se l'utilizzo del mezzo privato è "necessitato", ovvero soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 12 del D.Lgs. 38/2000:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici;
- il luogo di lavoro è raggiungibile ma le tempistiche non sono idonee al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici comportano attese eccessive;
- lo spostamento con i mezzi pubblici comporta un dispendio di tempo notevole;
- la fermata del mezzo pubblico più vicina al luogo di lavoro o all'abitazione è eccessivamente distante e deve essere raggiunta a piedi.
In ogni caso, non saranno indennizzati gli incidenti causati dalla colpa o da una cattiva condotta del lavoratore, ad esempio quelli derivanti da:
- abuso di psicofarmaci e alcolici;
- uso di stupefacenti ed allucinogeni (salvo l'uso terapeutico prescritto dal medico);
- mancanza dell'abilitazione alla guida;
- violazione del codice della strada da parte del lavoratore.
Infortunio in itinere in bicicletta
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha aggiornato la disciplina dell'infortunio in itinere al fine di promuovere misure di green economy e contenere l'uso eccessivo di risorse naturali, stabilendo che l'uso della bicicletta durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa debba essere sempre considerato necessitato, al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente. In conclusione, salvo le casistiche di inapplicabilità della copertura elencate ai capitoli precedenti (come deviazioni non necessarie o incidenti avvenuti per "colpa" del lavoratore) l'eventuale infortunio subito dal lavoratore che si sposta in bici è indennizzabile.