Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro 2022: Tutte le novità dell'aggiornamento della normativa
A Gennaio 2022 è stata pubblicata l'ultima versione del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 che introduce diverse novità destinate a cambiare significativamente il volto del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro. Le modifiche sono state apportate dal cosiddetto "Decreto Fiscale" o D.L. n. 146/2021 e, data la rilevanza di tale aggiornamento, si è arrivati a parlare di "mini-riforma" soprattutto al contenuto del Titolo I del D.Lgs 81.
Diverse sono gli inserimenti, le sostituzioni e più in generale i cambiamenti introdotti dalla normativa e alcuni di essi sono relativi proprio al nostro principale settore di competenza: la formazione.
Per quanto riguarda la formazione, infatti, vengono introdotte delle novità che riguardano in particolare due figure:
- il Datore di Lavoro;
- Il Preposto.
Scopriamo cosa prevede per loro la nuova disciplina della sicurezza sul lavoro.
L'obbligo di formazione per il Datore di Lavoro
La modifica più importante per la figura del Datore di Lavoro è l'inserimento dell'obbligo formativo, un provvedimento volto a colmare una lacuna della normativa precedentemente in vigore. Attenzione, non facciamo riferimento ai casi previsti dell'articolo 34, che disciplina lo svolgimento diretto da parte del DL dei compiti relativi al servizio di protezione e prevenzione, per cui esistono già degli specifici corsi di formazione per Datore di lavoro RSPP, si parla proprio di una vera modifica all'articolo 37, comma 7.
In maniera analoga a dirigenti e preposti, adesso anche i datori di lavoro dovranno avere:
"….un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo".
Di conseguenza, i datori di lavoro, intesi non solo come titolari delle aziende ma anche come figure ad esse assimilabili ai fini delle responsabilità sulla sicurezza sul lavoro, dovranno seguire degli specifici percorsi formativi. Per quanto riguarda i contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione, al comma 2 dell'articolo 37 è stata inserita una disposizione che affida alla Conferenza tra Stato e Regioni di stabilirle entro il 30 giugno 2022 tramite un Accordo di accorpamento che andrà a modificare quanto attualmente in vigore in materia di formazione.
L'aggiornamento per il preposto diventa biennale
Cambiamenti radicali arrivano anche per i preposti con il comma 7-bis dell'articolo 37 che stabilisce che le
"...attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".
Grande importanza viene conferita all'aggiornamento la cui periodicità passa da 5 a 2 anni, salvo cambiamenti alla situazione della sicurezza aziendale che richiedano aggiornamenti ancor più frequenti.
L'altro cambiamento, invece, cambia le modalità smentendo quanto stabilito in precedenza dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2021. Viene a mancare la possibilità di svolgere in modalità e-learning:
- la formazione aggiuntiva, numeri da 1 a 5;
- la totalità dell'aggiornamento.
Altre modifiche alla formazione sulla sicurezza sul lavoro
Plausibilmente, le modifiche per il campo della formazione non si limiteranno a questo. La volontà del legislatore è chiara e punta verso un totale riassetto della formazione dei lavoratori e delle altre figure partecipi della sicurezza. Ecco quali sono le altre modifiche previste entro il 30 giugno 2022:
- nuove modalità di verifica finale di apprendimento per i corsi formativi e di aggiornamento di tutte le figure;
- nuove modalità di verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la rimodulazione della normativa sull'addestramento.
Delle importanti modifiche che, ci auguriamo, rendano ancor più efficace la macchina della sicurezza sul lavoro, in ogni caso all'appello manca un punto che definire importante è riduttivo, soprattutto in questo periodo contraddistinto dalla pandemia e dalla difficoltà di assicurare "lezioni in presenza": non viene fatto nessun riferimento alla FAD Sincrona.